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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31902/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato prosciolto per particolare tenuità del fatto dal reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, contestato per avere bruciato in loco residui vegetali raccolti in cumuli, in un fondo agricolo, durante il periodo di divieto regionale di abbruciamento. I Carabinieri avevano accertato la presenza di 20 cumuli, per un volume complessivo indicato in 3,36 metri steri, sulla singola particella catastale interessata dall'attività. La Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi. Con il primo ha dedotto la nullità processuale derivante dall'anticipata chiamata dell'udienza predibattimentale rispetto all'orario indicato nel decreto di citazione, sostenendo una lesione del diritto di difesa. Con il secondo ha contestato la qualificazione dei materiali e il superamento del limite quantitativo previsto per l'abbruciamento dei residui vegetali, lamentando travisamento della prova e l'erronea considerazione della sola particella catastale anziché dell'intero fondo agricolo. Con il terzo ha sostenuto che il divieto regionale di abbruciamento non potesse integrare il precetto penale e che dovessero applicarsi esclusivamente i presupposti stabiliti dalla legge statale. Con il quarto ha dedotto la violazione del principio di offensività, assumendo che l'abbruciamento di modesti cumuli costituisse una pratica agricola tradizionale, finalizzata al reimpiego dei residui, inidonea a ledere ambiente e salute pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'anticipazione di alcuni minuti dell'udienza non aveva prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa: dopo l'arrivo del difensore, il verbale era stato riaperto e il difensore aveva potuto formulare le proprie conclusioni. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte ha confermato che l'abbruciamento di residui vegetali in loco, quando avvenga oltre le condizioni quantitative e temporali previste dall'art. 182, comma 6-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi. Nel caso concreto, il volume di 3,36 metri steri superava il limite di 3 metri steri per ettaro, calcolato con riferimento alla particella sulla quale erano collocati i cumuli, e l'attività era stata svolta nel periodo regionale di divieto. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, osservando che le censure proponevano una rilettura alternativa degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Il fatto, pur costituendo reato, era stato correttamente dichiarato non punibile per particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa derivante dall'anticipata chiamata dell'udienza.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità processuale dedotta.

  • art. 182, comma 6-bis, d.lgs. n. 152 del 2006

    Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

    La disposizione opera come disciplina derogatoria ed eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti. L'onere di provare la sussistenza delle condizioni per la deroga grava su chi la invoca. L'abbruciamento oltre il limite quantitativo o durante un periodo di divieto non rientra nella deroga.

  • art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152 del 2006

    Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali e utilizzati nei modi previsti dalla disposizione.

    L'esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera per i materiali e gli impieghi conformi alle condizioni normative; non impedisce la qualificazione come rifiuti quando l'abbruciamento avvenga al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis.

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006

    L'incenerimento di residui vegetali nel luogo di produzione, effettuato al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere applicata quando la condotta, pur integrando il reato, presenti offensività e gravità ridotte; nel caso concreto sono state valorizzate l'occasionalità della condotta e il contenuto superamento del limite quantitativo.

  • art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato quale disposizione cui rinvia l'art. 182, comma 6-bis, per individuare i materiali vegetali suscettibili di abbruciamento secondo la disciplina derogatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

  • decreto dirigenziale Regione Campania n. 258 del 12 giugno 2023

    Individuato quale fonte subordinata integrante il divieto temporale di abbruciamento dei vegetali dal 4 luglio al 30 settembre 2023, rilevante per la configurabilità della condotta illecita.

Massime di principio

  • L'abbruciamento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi quando avvenga al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006.
  • La disciplina dell'art. 182, comma 6-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce una deroga eccezionale alla disciplina ordinaria dei rifiuti; chi la invoca deve provare la sussistenza di tutte le condizioni quantitative, spaziali e temporali previste dalla legge.
  • Il limite di tre metri steri per ettaro deve essere verificato con riferimento all'area interessata dall'attività di abbruciamento e ai cumuli ivi presenti, non necessariamente con riferimento all'intera estensione del fondo appartenente al medesimo proprietario.
  • Il divieto temporale di abbruciamento stabilito dalla competente autorità regionale può integrare, quale fonte subordinata, il precetto penale quando la fattispecie incriminatrice rinvii alle condizioni normative e amministrative che disciplinano la liceità dell'attività.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, adeguatamente motivata e priva di irrazionalità, una diversa valutazione delle prove o un diverso parametro di ricostruzione fattuale.
  • L'anticipazione di alcuni minuti dell'udienza non determina una nullità con effetti sugli atti successivi quando, una volta sopraggiunto il difensore, il verbale venga riaperto e la difesa possa concretamente esercitare le proprie facoltà.
  • L'occasionalità della condotta e il contenuto superamento del limite quantitativo possono fondare, pur in presenza della configurabilità del reato, il giudizio di particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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