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Sentenza

Sentenza n. 3121/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4174/2023 depositata in data 11/12/2023

Giustizia amministrativa202504139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4174/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro per ciascun anno. Il titolo prevedeva anche la rifusione delle spese di lite, ma l'azione di ottemperanza è stata limitata all'obbligo relativo alla carta docente, non alle spese distratte in favore del difensore. La ricorrente ha dedotto l'omesso adempimento dell'amministrazione. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente hanno evidenziato l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell'an e nel quantum, né ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, ritenendo integrati i presupposti dell'azione esecutiva: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultavano eseguiti pagamenti, neppure parziali. Il Ministero non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per il pagamento dei debiti dell'amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato, della rituale notificazione del titolo e del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consente di procedere all'esecuzione coattiva dell'obbligo di pagamento.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla prova dell'assenza di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, determinando il termine entro il quale dovrà provvedere e consentendogli di delegare l'attività nei limiti indicati nel provvedimento.
  • L'azione di ottemperanza può essere limitata a specifici obblighi contenuti nel titolo esecutivo; le statuizioni sulle spese di lite, quando distratte in favore del difensore, non sono comprese nell'oggetto del giudizio se non espressamente azionate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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