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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7691/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore contestava la sentenza predibattimentale del Tribunale di Siena del 16/04/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di ricettazione nei confronti di Civici Elena ritenendo impossibile una ragionevole prognosi di condanna, e contestava altresì l'ordinanza con cui il Tribunale aveva ritenuto la fattispecie riconducibile al furto e aveva disposto la formazione di un autonomo fascicolo e la trasmissione degli atti al pubblico ministero per eventuale esercizio dell'azione penale. Il PM denunciava l'abnormità di tali provvedimenti perché emessi fuori dai limiti di legge e idonei a provocare una stasi del procedimento, non soggetta agli ordinari rimedi impugnatori

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio sia la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter che l'ordinanza di trasmissione e formazione di autonomo fascicolo, ritenendo che il Tribunale abbia illegittimamente spezzato il processo e omesso il necessario contraddittorio con le parti prima di riqualificare il fatto. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per il prosieguo

Norme richiamate

  • art. 554-ter c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza predibattimentale di non doversi procedere. La Corte rileva che il Tribunale ha utilizzato tale procedimento per terminare il processo pur disponendo contestualmente la regressione degli atti, comportamento ritenuto abnorme

  • art. 554-bis, comma 6 c.p.p.

    Disciplina la riqualificazione dell'imputazione. La Corte afferma che, se il giudice ritiene diversa la qualificazione del fatto, deve invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione previa interlocuzione anche con la difesa; non è consentito emettere una sentenza di non luogo a procedere e procedere allo stesso tempo alla regressione degli atti

  • art. 331 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla facoltà del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per specifici profili. La Corte ritiene però che l'uso combinato di questo potere con la sentenza di non luogo abbia determinato una regressione illegittima del procedimento

  • art. 569 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla limitazione del ricorso per cassazione per saltum: la Corte evidenzia che il rimedio per saltum non è esperibile per contrastare il vizio procedurale qui denunciato dal PM

  • art. 611 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in ordine alla memoria difensiva depositata e alla fase di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Il giudice non può definire il processo con una sentenza di non luogo a procedere e contemporaneamente rimandare gli atti al pubblico ministero per riqualificazione in modo da far regredire parte del procedimento: ciò configura atto abnorme che può essere cassato
  • Se il giudice ritiene corretta una diversa qualificazione del fatto, deve prima instaurare il contraddittorio con il pubblico ministero e con la difesa ai sensi dell'art. 554-bis comma 6; l'assenza di tale interlocuzione è vizio procedurale rilevante
  • La riqualificazione che implichi un diverso titolo di reato non giustifica da sola la regressione degli atti o la definizione del processo senza coinvolgere le parti: il nucleo fattuale deve essere esaminato in contraddittorio e, se necessario, il giudice può procedere direttamente alla diversa qualificazione
  • Provvedimenti che spezzano il processo e determinano la possibile incompatibilità tra una successiva nuova imputazione e una sentenza passata in giudicato possono produrre una stasi procedurale e violare il principio ne bis in idem
  • Il pubblico ministero dispone del rimedio per cassazione contro provvedimenti abnormi di questo tipo; il ricorso per saltum non è in genere disponibile per ovviare a vizi derivanti dall'omesso contraddittorio nella fase di riqualificazione
  • In casi simili le parti dovrebbero richiedere espressamente l'interlocuzione e, se il giudice procede alla riqualificazione, chiedere che la decisione non determini una regressione degli atti ma venga gestita nel corso del procedimento con le garanzie del contraddittorio

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