Sentenza n. 588/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- del 9.5.2022 (Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 16.5.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Linfoma non Hodgkin tipo follicolare di grado 3 a livello inguinale destro trattato con chemioterapia in attuale follow up clinico” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. 2669 del 13.1.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. 2846 del 19.4.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del verbale BL/B n. -OMISSIS- in data 26.02.2020 con il quale la CMO di Roma ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente come non ascrivibile a tabella e categoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per linfoma non Hodgkin, unitamente ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e al verbale della C.M.O. che aveva escluso l’ascrivibilità della patologia a tabella e categoria
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, insufficienza e apoditticità della motivazione, nonché violazione della disciplina sulla dipendenza da causa di servizio. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse considerato soltanto i fattori di rischio generici della patologia secondo la letteratura medica, senza esaminare concretamente la sua storia professionale e l’esposizione ai rischi derivanti dal servizio svolto in Kosovo e Iraq, in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito, metalli pesanti e residui tossici, in assenza di adeguati dispositivi di protezione. Con il secondo motivo ha censurato il verbale della C.M.O. per violazione ed erronea applicazione delle tabelle di cui al d.P.R. n. 915/1978, della tabella del d.m. Sanità 2 febbraio 1992 e dell’art. 1082 d.P.R. n. 90/2010, sostenendo che, anche qualora la patologia non fosse direttamente contemplata, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una valutazione di equivalenza rispetto alle infermità tabellate e determinarne l’ascrivibilità a una categoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto stereotipati e insufficientemente istruiti i pareri del Comitato di Verifica, poiché, pur dando atto dei servizi prestati all’estero in scenari di guerra, non avevano approfondito i concreti fattori di rischio connessi all’impiego non protetto in Kosovo e Iraq e si erano fondati su considerazioni astratte e su una ricognizione delle cause statistiche della patologia nella popolazione generale. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025, il giudice ha ritenuto sufficiente, per il militare, dimostrare l’impiego in teatri operativi con presenza di uranio impoverito o metalli pesanti, la successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica e l’assenza, nella letteratura scientifica, di un’esclusione in linea di principio del possibile collegamento con quei fattori di rischio. Spetta invece all’Amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, idonea a escludere anche ogni contributo concausale del servizio. Nel caso concreto tale dimostrazione non è stata fornita. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che non risultava effettuato alcun giudizio di equivalenza tra la patologia e le infermità contemplate nelle tabelle del d.P.R. n. 915/1978. Ha quindi annullato il verbale della C.M.O. e imposto una nuova valutazione sull’ascrivibilità della patologia a una categoria tabellare, escludendo tuttavia che il giudice potesse attribuire direttamente una categoria, trattandosi di valutazione riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Sono stati annullati il decreto di diniego e i pareri presupposti, con obbligo del Ministero della Difesa e degli organi competenti di riesaminare la domanda, esaurendo lo spazio tecnico-discrezionale mediante una valutazione concreta dei fattori di rischio, degli eventuali fattori causali alternativi e dell’equivalenza tabellare. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento di euro 3.305,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
«in applicazione del criterio dell'equivalenza sancito dall'art. 11 d.P.R. n. 915 del 1978, alle tabelle ad esso allegate deve riconoscersi carattere indicativo»
Le tabelle hanno carattere indicativo per le tabelle A e B; le infermità non espressamente contemplate devono essere confrontate con quelle tabellate secondo il criterio dell’equivalenza, in rapporto alla natura e alla gravità degli esiti invalidanti.
art. 11 d.P.R. n. 915/1978
«criterio dell'equivalenza»
Impone di verificare se un’infermità non espressamente prevista sia equivalente, per grado di inabilità al lavoro, a una patologia inclusa nelle categorie tabellari.
art. 2, comma 4, d.P.R. n. 461/2001
«l'Amministrazione ... è tenuta a verificare l'applicabilità del criterio dell'equivalenza»
Quando l’infermità non è direttamente ascrivibile a una categoria tabellare, l’Amministrazione deve effettuare una specifica valutazione di equivalenza.
art. 1082 d.P.R. n. 90/2010
È richiamato dal ricorrente quale disposizione sulla tabella di equivalenza tra percentuali di invalidità e categorie tabellari; la sentenza fonda tuttavia la decisione principalmente sull’obbligo di procedere al giudizio di equivalenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali o ematologiche contratte da militari impiegati in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o metalli pesanti, il militare deve dimostrare l’impiego in tali contesti, la successiva insorgenza della patologia e il fatto che la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi presenti; non è richiesta una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale.
- Una volta fornita tale dimostrazione, grava sull’Amministrazione l’onere di individuare e provare concreti fattori personali o ambientali estranei al servizio, specificamente riferibili al caso esaminato, idonei a dimostrare una genesi alternativa della patologia ed escludere qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego in teatro operativo.
- Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non può limitarsi a richiamare astrattamente le cause statistiche della patologia nella popolazione generale, ma deve svolgere un’istruttoria concreta e motivare specificamente sui fattori di rischio derivanti dalle mansioni e dai luoghi in cui il militare ha prestato servizio.
- Le tabelle di cui al d.P.R. n. 915/1978, per le infermità cui si applica il criterio dell’equivalenza, hanno carattere indicativo; se l’infermità non è direttamente contemplata, l’Amministrazione deve verificare se essa sia equivalente, per natura e gravità degli esiti invalidanti, a una delle patologie tabellate.
- Il giudice amministrativo può annullare il diniego e ordinare la riedizione della valutazione tecnico-discrezionale, ma non può attribuire direttamente una specifica categoria tabellare quando tale apprezzamento è riservato all’Amministrazione. La nuova valutazione deve esaurire lo spazio tecnico-discrezionale residuo, senza eludere i rilievi conformativi della sentenza.
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