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Circolare

Circolare numero 158 del 21-9-2000

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 25 luglio 2000, l'aliquota contributiva dovuta al Fondo integrativo per i dipendenti delle aziende private del gas viene ridotta dal 4% all'1,70% a decorrere dal 1° ottobre 2000. Le strutture periferiche devono avvisare le aziende interessate, affinché la nuova aliquota sia applicata sui contributi relativi alle retribuzioni imponibili del mese di ottobre 2000, con denuncia e versamento entro il 16 novembre 2000. Il decreto motiva la riduzione con l'andamento positivo della gestione del Fondo e con l'esigenza di mantenere l'equilibrio contabile sulla base del bilancio tecnico.

Riduzione dell'aliquota contributiva al Fondo integrativo per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Riduzione dell'aliquota contributiva per il Fondo integrativo del gas

La circolare informa della variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti destinato al personale dipendente dalle aziende private del gas. La modifica discende dal decreto ministeriale 25 luglio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000.

Quadro normativo e oggetto del decreto

Il decreto è adottato in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61. La norma attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di variare la misura del contributo in funzione del fabbisogno del Fondo e delle risultanze della gestione.

Nuova misura del contributo

Dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto, il contributo dovuto al Fondo è fissato nella misura dell'1,7% delle retribuzioni imponibili. La circolare evidenzia che l'aliquota era precedentemente pari al 4% ed era interamente a carico dei datori di lavoro.

Motivazioni della variazione

Il decreto richiama il bilancio tecnico del Fondo predisposto dall'INPS al 1° gennaio 1999. Dalle risultanze emerge un andamento positivo della gestione, con accumulo di avanzi patrimoniali di esercizio, e viene individuata nell'1,7% la misura idonea a garantire l'equilibrio contabile della gestione per il periodo 1999-2013. Il Comitato amministratore del Fondo si era già espresso in tal senso con deliberazione del 16 settembre 1999.

Decorrenza e adempimenti operativi

La circolare dispone che le agenzie in indirizzo trasmettano alle aziende del settore un'apposita comunicazione, affinché la nuova aliquota sia applicata ai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al mese di ottobre 2000. Per tali contributi, il termine di denuncia e di versamento scade il 16 novembre 2000.

Sintesi applicativa per gli operatori

Per i datori di lavoro del comparto interessato, la conseguenza operativa principale è la riduzione del contributo dal 4% all'1,70% con effetto sulle competenze del mese di ottobre 2000. La disciplina richiede quindi l'adeguamento delle procedure contributive e dei relativi versamenti entro la scadenza indicata dalla circolare.

Punti principali

Oggetto della comunicazione

La circolare dà notizia dell'emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 25 luglio 2000, relativo alla variazione della misura del contributo dovuto al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

Nuova aliquota contributiva

Dal 1° ottobre 2000 l'aliquota contributiva, in precedenza fissata nella misura del 4% totalmente a carico dei datori di lavoro, è rideterminata nella misura dell'1,70% delle retribuzioni imponibili.

Decorrenza applicativa e adempimenti

Le agenzie in indirizzo devono inviare alle aziende del settore una specifica comunicazione, affinché la riduzione dell'aliquota sia considerata nei contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili del mese di ottobre 2000. Il termine di denuncia e di versamento di tali contributi scade il 16 novembre 2000.

Presupposti del decreto

Il decreto richiama la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificata dalla legge 3 marzo 1987, n. 61, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di variare l'aliquota sulla base del fabbisogno del Fondo e delle risultanze di gestione. Il bilancio tecnico del Fondo al 1° gennaio 1999 evidenzia un andamento positivo e avanzi patrimoniali, individuando nell'1,7% l'aliquota idonea a garantire l'equilibrio contabile per il periodo 1999-2013.

Esito della valutazione del Comitato amministratore

Il Comitato amministratore del Fondo si era già allineato alla medesima aliquota di equilibrio con deliberazione del 16 settembre 1999, e il decreto recepisce tale impostazione fissando il contributo all'1,7%.

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