Circolare numero 158 del 21-9-2000
Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 25 luglio 2000, l'aliquota contributiva dovuta al Fondo integrativo per i dipendenti delle aziende private del gas viene ridotta dal 4% all'1,70% a decorrere dal 1° ottobre 2000. Le strutture periferiche devono avvisare le aziende interessate, affinché la nuova aliquota sia applicata sui contributi relativi alle retribuzioni imponibili del mese di ottobre 2000, con denuncia e versamento entro il 16 novembre 2000. Il decreto motiva la riduzione con l'andamento positivo della gestione del Fondo e con l'esigenza di mantenere l'equilibrio contabile sulla base del bilancio tecnico.
Riduzione dell'aliquota contributiva al Fondo integrativo per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Riduzione dell'aliquota contributiva per il Fondo integrativo del gas
La circolare informa della variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti destinato al personale dipendente dalle aziende private del gas. La modifica discende dal decreto ministeriale 25 luglio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000.
Quadro normativo e oggetto del decreto
Il decreto è adottato in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61. La norma attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di variare la misura del contributo in funzione del fabbisogno del Fondo e delle risultanze della gestione.
Nuova misura del contributo
Dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto, il contributo dovuto al Fondo è fissato nella misura dell'1,7% delle retribuzioni imponibili. La circolare evidenzia che l'aliquota era precedentemente pari al 4% ed era interamente a carico dei datori di lavoro.
Motivazioni della variazione
Il decreto richiama il bilancio tecnico del Fondo predisposto dall'INPS al 1° gennaio 1999. Dalle risultanze emerge un andamento positivo della gestione, con accumulo di avanzi patrimoniali di esercizio, e viene individuata nell'1,7% la misura idonea a garantire l'equilibrio contabile della gestione per il periodo 1999-2013. Il Comitato amministratore del Fondo si era già espresso in tal senso con deliberazione del 16 settembre 1999.
Decorrenza e adempimenti operativi
La circolare dispone che le agenzie in indirizzo trasmettano alle aziende del settore un'apposita comunicazione, affinché la nuova aliquota sia applicata ai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al mese di ottobre 2000. Per tali contributi, il termine di denuncia e di versamento scade il 16 novembre 2000.
Sintesi applicativa per gli operatori
Per i datori di lavoro del comparto interessato, la conseguenza operativa principale è la riduzione del contributo dal 4% all'1,70% con effetto sulle competenze del mese di ottobre 2000. La disciplina richiede quindi l'adeguamento delle procedure contributive e dei relativi versamenti entro la scadenza indicata dalla circolare.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
La circolare dà notizia dell'emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 25 luglio 2000, relativo alla variazione della misura del contributo dovuto al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.
Nuova aliquota contributiva
Dal 1° ottobre 2000 l'aliquota contributiva, in precedenza fissata nella misura del 4% totalmente a carico dei datori di lavoro, è rideterminata nella misura dell'1,70% delle retribuzioni imponibili.
Decorrenza applicativa e adempimenti
Le agenzie in indirizzo devono inviare alle aziende del settore una specifica comunicazione, affinché la riduzione dell'aliquota sia considerata nei contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili del mese di ottobre 2000. Il termine di denuncia e di versamento di tali contributi scade il 16 novembre 2000.
Presupposti del decreto
Il decreto richiama la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificata dalla legge 3 marzo 1987, n. 61, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di variare l'aliquota sulla base del fabbisogno del Fondo e delle risultanze di gestione. Il bilancio tecnico del Fondo al 1° gennaio 1999 evidenzia un andamento positivo e avanzi patrimoniali, individuando nell'1,7% l'aliquota idonea a garantire l'equilibrio contabile per il periodo 1999-2013.
Esito della valutazione del Comitato amministratore
Il Comitato amministratore del Fondo si era già allineato alla medesima aliquota di equilibrio con deliberazione del 16 settembre 1999, e il decreto recepisce tale impostazione fissando il contributo all'1,7%.
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