Circolare numero 157 del 21-9-2000
- Premessa; - Istruzioni per i datori di lavoro; - Istruzioni per le Sedi INPS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di presentazione, sostituzione, variazione e accertamento delle dichiarazioni trimestrali DMAG/D e DMAG/R per la manodopera agricola, in vigore dal primo trimestre 1998. Specifica quando usare i codici P, S, V, U e I nel campo "tipo denuncia", come distinguere le dichiarazioni per azienda, comune di lavoro e accordi di riallineamento, e come le sedi INPS devono acquisire e trattare le diverse fattispecie. Vengono inoltre indicati i casi di omissione totale o parziale, le dichiarazioni sostitutive presentate nei termini, le variazioni spontanee in aumento e gli accertamenti d’ufficio o ispettivi, con effetti sulla tariffazione e sui carichi contributivi.
Istruzioni per la compilazione e la trattazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG/D e DMAG/R della manodopera agricola
Istruzioni per la compilazione e la trattazione delle dichiarazioni DMAG/D e DMAG/R
La circolare fornisce un quadro organico delle modalità di presentazione e di gestione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola, introdotte dal primo trimestre 1998 con i modelli DMAG/D e DMAG/R. L’obiettivo è definire in modo coordinato le regole per le dichiarazioni ordinarie, sostitutive, integrative e per gli accertamenti d’ufficio o ispettivi, precisando i codici da utilizzare nel campo "tipo denuncia" e le conseguenze ai fini contributivi.
Denuncia aziendale e struttura delle dichiarazioni
Il datore di lavoro deve presentare la denuncia aziendale (DA) per ogni azienda intesa come complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai sensi dell’art. 2555 c.c. Se più fondi agricoli sono gestiti come un’unica azienda, anche se situati in comuni diversi della stessa provincia, è sufficiente una sola denuncia aziendale e, coerentemente, una sola dichiarazione trimestrale della manodopera occupata.
Se invece i fondi sono organizzati in aziende distinte, occorre presentare tante denunce aziendali quante sono le aziende e, per ciascuna, la relativa dichiarazione trimestrale. La circolare richiama inoltre il caso in cui una medesima azienda abbia recepito accordi aziendali di riallineamento solo per una parte degli operai: in tale ipotesi devono essere presentate dichiarazioni distinte per la manodopera in riallineamento e per quella non in riallineamento.
Operai a tempo determinato e indicazione del comune di lavoro
Per gli operai a tempo determinato, la dichiarazione DMAG deve essere presentata distintamente per ogni comune di lavoro o di ubicazione dei fondi, in ragione dell’esigenza di individuare il comune ai fini dell’art. 21, comma 6, della legge 223/1991, relativo all’integrazione delle giornate per calamità naturali. In questo caso, la coincidenza dei codici nei campi A2 o A3 è limitata alla sola provincia ISTAT.
Dichiarazioni principali, sostitutive e omesse
Le dichiarazioni di parte principali, anche se presentate fuori termine, sono contrassegnate con il codice "P" nella seconda casella del tipo denuncia; il dato può anche essere lasciato in bianco. Per uno stesso trimestre, l’azienda può presentare una sola dichiarazione principale per ciascun tipo di manodopera, salvo le eccezioni espressamente indicate dalla circolare: operai a tempo determinato in comuni diversi della stessa provincia, manodopera in parte in riallineamento e in parte no, oppure situazioni contributive particolari riferite solo ad alcuni operai.
Se, prima della scadenza di legge, il datore di lavoro accerta errori od omissioni in una dichiarazione già presentata, può sostituirla con una nuova dichiarazione completa di foglio D e foglio R. In questo caso si utilizza il codice "S", che indica la natura sostitutiva della nuova denuncia e la sua piena sostituzione rispetto alla precedente.
Quando una dichiarazione trimestrale è stata totalmente omessa e viene presentata spontaneamente in un trimestre successivo, la circolare prevede che essa sia comunque contraddistinta dal codice "P" nella seconda casella del tipo denuncia, sia nel foglio D sia nel foglio R.
Variazioni spontanee successive alla dichiarazione
Il modello DMAG può essere usato, dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale, per denunciare spontaneamente variazioni in aumento delle giornate e/o delle retribuzioni, nonché l’inserimento di lavoratori non compresi nella denuncia iniziale. Può inoltre essere impiegato per variazioni in aumento dei dati relativi ai quadri E, E1 ed E2 del DMAG/R.
La circolare distingue i casi in cui devono essere presentati entrambi i fogli D e R da quelli in cui è sufficiente il solo foglio R. In ogni ipotesi di variazione va indicato il codice "V" nella seconda casella del tipo denuncia. La dichiarazione ha natura meramente integrativa della base imponibile: il datore di lavoro denuncia dati mai dichiarati in precedenza, anche se relativi al medesimo periodo.
Trattazione delle dichiarazioni presso le sedi INPS
Le sedi INPS devono acquisire e gestire le dichiarazioni principali con il codice "P", quelle sostitutive con il codice "S", le variazioni con il codice "V", gli accertamenti d’ufficio con il codice "U" e quelli ispettivi con il codice "I". La circolare precisa i dati che identificano univocamente la dichiarazione: codice personale, trimestre e anno di competenza, tipo ditta nelle due caselle, tipo denuncia nelle due caselle e indicazione degli accordi di riallineamento.
Se tali dati coincidono, la dichiarazione va scartata come duplicata. Le dichiarazioni sostitutive con origine "S" possono sostituire automaticamente le corrispondenti dichiarazioni "P" già acquisite e non ancora tariffate, purché siano inserite nello stesso trimestre di presentazione. La circolare richiama quindi la necessità di particolare attenzione in fase di acquisizione per evitare doppie tariffazioni.
Accertamenti d’ufficio e attività ispettiva
Quando il datore di lavoro non ha presentato alcuna dichiarazione per un trimestre, oppure ha omesso parte dei dati relativi a giornate, retribuzioni, quadri E/E1/E2 o lavoratori, l’INPS procede con accertamento d’ufficio. In tali casi viene compilato un modello DMAG con origine "U", previa notifica alle aziende degli effetti contributivi secondo la circolare INPS n. 161/98. L’acquisizione deve avvenire con procedura ordinaria, nel primo trimestre utile, e deve essere unica per il trimestre interessato. La tariffazione genera carichi contributivi autonomi e avvisi di pagamento per il debito accertato.
Se le stesse irregolarità emergono in sede ispettiva, l’ispettore procede invece con il modello DMAG/ISP, quantifica contributi e sanzioni e intima il pagamento alla prima scadenza utile. In questo caso l’acquisizione avviene con origine "I" ed è anch’essa unica per il trimestre interessato; la tariffazione genera carichi contributivi autonomi, ma non vengono emessi avvisi di pagamento, poiché il pagamento è già richiesto in sede di contestazione comprensivo delle somme aggiuntive.
Effetti delle dichiarazioni di variazione sui lavoratori agricoli
Le dichiarazioni di variazione presentate successivamente a una precedente denuncia e finalizzate a integrare la base imponibile o a denunciare lavoratori non inclusi non sono considerate semplici correzioni, ma integrazioni di dati nuovi rispetto a quanto già dichiarato. Per tale ragione producono un autonomo carico contributivo e possono determinare un’integrazione della posizione assicurativa dei lavoratori interessati.
Se la dichiarazione tardiva interviene oltre l’ultimo trimestre utile per l’elaborazione dell’elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli, il provvedimento di inclusione negli elenchi deve essere notificato ai lavoratori interessati, secondo quanto previsto dall’art. 9-quinquies, commi 3 e 4, della legge 608/1996 e dalla circolare INPS n. 114/97, limitatamente agli operai a tempo determinato.
Regola finale sulle omissioni totali tardive
La circolare conclude precisando che le dichiarazioni tardive spontanee riferite a periodi totalmente omessi in precedenza sono trattate come normali dichiarazioni di parte. Di conseguenza, devono essere acquisite con la procedura ordinaria e con origine "P".
Punti principali
Nuovi modelli DMAG e ambito delle istruzioni
Dal primo trimestre 1998 devono essere utilizzati i modelli DMAG/D e DMAG/R in sostituzione dei modelli ACC.1/OTD-CI e ACC.1/OTI. La circolare raccoglie e integra le istruzioni già fornite con le circolari n. 64/1998, n. 55/1999 e n. 183/1999, con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive, alle variazioni successive alla scadenza e alle comunicazioni di variazione non rientranti nei casi già disciplinati.
Denuncia aziendale e presentazione delle dichiarazioni trimestrali
Il datore di lavoro deve presentare la denuncia aziendale (DA) per ogni azienda intesa ai sensi dell’art. 2555 c.c. Se più fondi agricoli sono organizzati come unica azienda, anche se situati in comuni diversi della stessa provincia, si presenta un’unica DA e un’unica dichiarazione trimestrale per la manodopera occupata. Se invece i fondi sono organizzati in aziende distinte, occorrono più DA e più dichiarazioni trimestrali corrispondenti.
Distinzione per comune di lavoro e manodopera in riallineamento
Per gli operai a tempo determinato (tipo denuncia 1 = 1), le dichiarazioni DMAG devono essere presentate separatamente per ogni comune di lavoro o di ubicazione dei fondi, perché il comune di lavoro è rilevante ai fini dell’art. 21, comma 6, della legge 223/1991 sull’integrazione delle giornate per calamità naturali. In questo caso, nei campi A2 o A3 la coincidenza dei codici si limita alla provincia ISTAT. Inoltre, se gli accordi aziendali di riallineamento riguardano solo una parte degli operai, vanno presentate dichiarazioni distinte per la manodopera in riallineamento e per quella non in riallineamento.
Dichiarazioni tardive totalmente omesse e codice P
Se una dichiarazione trimestrale è stata totalmente omessa e viene presentata spontaneamente in ritardo in un trimestre successivo, deve essere compilata con il codice "P" nella seconda casella del tipo denuncia, sia nel foglio D sia nel foglio R.
Dichiarazioni sostitutive presentate nei termini e codice S
Se il datore di lavoro, prima della scadenza di legge, si accorge che la dichiarazione già presentata è incompleta o errata, può annullarla presentando una nuova dichiarazione per lo stesso trimestre, completa di foglio D e foglio R, che sostituisce integralmente la precedente. In questo caso nella seconda casella del tipo denuncia va indicato il codice "S" in entrambi i fogli.
Dichiarazioni di variazione e codice V
Dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale, il modello DMAG può essere usato per denunciare spontaneamente variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni, inclusi lavoratori non precedentemente denunciati, oppure variazioni in aumento dei dati dei quadri E, E1 ed E2 del DMAG/R. In tali casi va indicato il codice "V" nella seconda casella del tipo denuncia; per le variazioni di giornate, retribuzioni o lavoratori occorrono foglio D e foglio R, mentre per i soli quadri E, E1 ed E2 è sufficiente il solo foglio R.
Trattamento delle dichiarazioni principali presso le sedi INPS
Le dichiarazioni di parte principali, presentate o meno nei termini, sono contrassegnate con il codice "P" nella seconda casella del tipo denuncia, anche se il dato può restare in bianco. Per uno stesso trimestre l’azienda può presentare una sola dichiarazione principale per ciascun tipo di manodopera, salvo alcune eccezioni: operai a tempo determinato in comuni diversi della stessa provincia, manodopera sia in riallineamento sia non in riallineamento, o situazioni contributive particolari riferite solo ad alcuni operai. Le procedure identificano la dichiarazione attraverso codice personale, trimestre e anno, tipo ditta, tipo denuncia e accordi di riallineamento; se questi dati coincidono, la dichiarazione è scartata come duplicata.
Dichiarazioni sostitutive e sostituzione automatica
Le dichiarazioni sostitutive presentate nei termini devono recare il codice "S". Se la sede INPS ha già acquisito e trasmesso una dichiarazione di origine "P" non ancora tariffata, può acquisire la dichiarazione con origine "S" che la sostituisce automaticamente, purché sia acquisita nello stesso trimestre di presentazione. La circolare raccomanda attenzione nella corretta acquisizione dei dati identificativi per evitare doppie tariffazioni.
Accertamenti d’ufficio: origine U
Gli accertamenti d’ufficio riguardano i casi di omissione totale o parziale della dichiarazione, inclusa la mancata denuncia di giornate, retribuzioni, quadri E/E1/E2 o lavoratori. Tali accertamenti devono essere formalizzati con modello DMAG di origine "U", previa notifica alle aziende degli effetti contributivi secondo la circolare INPS n. 161/98. L’acquisizione avviene con procedura ordinaria, il modello deve essere unico per il trimestre interessato e nel primo trimestre utile; la tariffazione genera carichi contributivi autonomi e avvisi di pagamento corrispondenti al debito accertato.
Accertamenti ispettivi: origine I e modello DMAG/ISP
Gli accertamenti derivanti da attività ispettiva per le stesse irregolarità contributive sono verbalizzati con modello DMAG/ISP. L’ispettore quantifica contributi e sanzioni e intima il pagamento alla prima scadenza utile. L’acquisizione nella procedura ordinaria avviene con il codice "I" nella seconda casella del tipo denuncia, con modello unico per il trimestre interessato. La tariffazione genera carichi contributivi autonomi, ma non vengono emessi avvisi di pagamento perché il pagamento è già richiesto in sede di contestazione, comprensivo delle somme aggiuntive.
Dichiarazioni di variazione postume e riflessi sugli elenchi nominativi
Le dichiarazioni di variazione presentate dopo una precedente dichiarazione per lo stesso trimestre e finalizzate a integrare basi imponibili o a denunciare lavoratori non inclusi sono considerate integrazioni di dati già dichiarati e non semplici rettifiche. Vanno acquisite con origine "V" e producono un autonomo carico contributivo, oltre a eventuali integrazioni della posizione assicurativa dei lavoratori. Se la dichiarazione tardiva interviene oltre l’ultimo trimestre utile per l’elaborazione dell’elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli ex art. 9-quinquies, commi 3 e 4, L. 608/1996, il provvedimento di inclusione va notificato ai lavoratori interessati, secondo la circolare INPS n. 114/97 per gli operai a tempo determinato.
Dichiarazioni tardive totalmente omesse trattate come dichiarazioni di parte
Le dichiarazioni tardive spontanee che riguardano periodi totalmente omessi in precedenza sono trattate come normali dichiarazioni di parte e vanno acquisite con la procedura ordinaria e con origine "P".
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