Circolare numero 160 del 26-9-2000
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Nota Prot. N. 1378/art.2, co.25, l.n.549/95 del 9.8.2000 ha espresso l'avviso che la natura confessionale di un ente di istruzione costituisce un elemento rilevante ai fini dell'individuazione di una peculiare categoria contrattuale nell'ambito del generale settore di attività delle scuole private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare affronta il problema dell’individuazione del CCNL da assumere come retribuzione-parametro ai fini contributivi per le scuole materne private, in presenza di più contratti collettivi nel settore (laici e religiosi). Richiamando l’art. 25, comma 2, della legge n. 549/1995 e i chiarimenti del Ministero del Lavoro del 9 agosto 2000, si afferma che la natura confessionale dell’ente di istruzione rileva ai fini della definizione di una peculiare categoria contrattuale. Di conseguenza, per le scuole materne confessionali le Sedi devono fare riferimento al contratto stipulato dalle associazioni confessionali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative nella categoria.
Retribuzione-parametro previdenziale per le scuole materne private confessionali
Retribuzione-parametro previdenziale per le scuole materne private confessionali
La circolare affronta la questione della retribuzione da assumere come base imponibile previdenziale nel settore delle scuole materne private, dove coesistono più CCNL distinti per scuole laiche e religiose. Il problema nasce dall’esigenza di individuare, ai sensi della normativa previdenziale, quale contratto collettivo debba fungere da parametro per il calcolo dei contributi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 25, comma 2, della legge n. 549/1995, che interpreta l’art. 1 della legge n. 389/1989 nel senso che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali deve essere quella stabilita dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative nella categoria. Viene così ribadito il principio dell’unicità della retribuzione-parametro per ciascuna categoria contrattuale.
Efficacia della contrattazione collettiva e criterio di applicazione
Il testo evidenzia anche il principio generale secondo cui i contratti collettivi di diritto comune hanno normalmente efficacia soggettiva limitata agli iscritti alle associazioni stipulanti, in base alla teoria del mandato rappresentativo. In una situazione come quella descritta, il criterio astrattamente decisivo per individuare il contratto applicabile sarebbe l’affiliazione sindacale delle parti, con conseguente applicazione ai dipendenti di ciascuna scuola del contratto sottoscritto dalle organizzazioni cui le parti sono associate.
Chiarimento ministeriale sulla natura confessionale degli enti
La circolare dà conto del chiarimento reso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con nota prot. n. 1378/art.2, co.25, l.n. 549/95 del 9 agosto 2000. Secondo tale orientamento, la natura confessionale di un ente di istruzione costituisce un elemento rilevante per individuare una peculiare categoria contrattuale nell’ambito più generale delle scuole private. Il Ministero osserva inoltre che l’individuazione della categoria di riferimento del CCNL non è sottratta alla disponibilità dell’autonomia collettiva e che, storicamente, si è affermata una specifica area contrattuale riferita al settore dell’educazione scolastica gestita da enti ecclesiastici.
Indicazione operativa per le Sedi
Sulla base di tali criteri, la circolare dispone che, per la determinazione della retribuzione contrattuale imponibile delle scuole materne confessionali, le Sedi debbano fare riferimento al contratto stipulato dalle relative associazioni confessionali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative nella categoria. L’indicazione ha quindi rilievo operativo ai fini previdenziali e contributivi per il settore considerato.
Punti principali
Problema della pluralità di CCNL nel settore
Nel comparto delle scuole materne private risultano vigenti diversi contratti collettivi nazionali, distinti per scuole laiche e religiose, con trattamenti economici e normativi differenti. Ciò pone il problema di individuare quale retribuzione debba essere assunta come parametro ai fini previdenziali.
Criterio della retribuzione-parametro ai sensi della legge n. 549/1995
L’art. 25, comma 2, della legge n. 549/1995 stabilisce che, in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali è quella prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative nella categoria, secondo il principio dell’unicità della retribuzione-parametro.
Rilievo dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi
La circolare richiama il principio generale secondo cui, nella contrattazione collettiva di diritto comune, l’efficacia soggettiva si estende normalmente solo agli iscritti alle associazioni stipulanti, secondo la teoria del mandato rappresentativo. In tale prospettiva, in astratto il contratto applicabile dovrebbe coincidere con quello sottoscritto dalle organizzazioni cui le parti sono affiliate.
Chiarimento del Ministero del Lavoro
Con nota prot. n. 1378/art.2, co.25, l.n.549/95 del 9 agosto 2000, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha ritenuto che la natura confessionale di un ente di istruzione costituisca un elemento rilevante per individuare una specifica categoria contrattuale nell’ambito delle scuole private. Il Ministero richiama anche il fatto che l’individuazione della categoria di riferimento del CCNL resta disponibile all’autonomia collettiva e che storicamente si è affermato un ambito contrattuale specifico per l’educazione scolastica gestita da enti ecclesiastici.
Indicazione operativa per le Sedi
Per le scuole materne confessionali, ai fini della determinazione della retribuzione contrattuale imponibile, le Sedi devono fare riferimento al contratto stipulato dalle rispettive associazioni confessionali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative nella categoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 set 2000Circolare numero 161 del 26-9-2000
- Circolare · 27 set 2000Circolare numero 164 del 27-9-2000
- Circolare · 27 set 2000Circolare numero 163 del 27-9-2000
- Circolare · 29 set 2000Circolare numero 167 del 29-9-2000
- Circolare · 29 set 2000Circolare numero 166 del 29-9-2000
- Circolare · 29 set 2000Circolare numero 165 del 29-9-2000
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →