Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 156 del 19-9-2000

Adeguamento dei minimali mensili di retribuzione imponibile di cui all'art.1, comma 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i minimali contributivi 2000 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo, fissati con decreto ministeriale del 21 luglio 2000 pubblicato in G.U. n. 180 del 3 agosto 2000. Indica gli importi per ciascuna qualifica, richiamando il contesto normativo e l’assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro. Precisa inoltre da quando applicare i nuovi minimali, come regolarizzare i periodi pregressi e come compilare il modello DM10/2, inclusa l’esposizione degli interessi legali con codice Q900.

Limiti minimi di retribuzione imponibile per il personale di volo iscritto al Fondo Volo per l'anno 2000

Limiti minimi di retribuzione imponibile per il personale di volo iscritto al Fondo Volo per l'anno 2000

La circolare richiama il decreto ministeriale 21 luglio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, con cui sono stati determinati i minimali di retribuzione imponibile ai fini contributivi per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Il provvedimento interviene in un contesto in cui non risultano stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie interessate e tiene conto della disciplina fiscale delle indennità di volo, che concorrono al reddito nella misura del 50%.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto è adottato in applicazione dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, che attribuisce al Ministro del Lavoro la facoltà di fissare annualmente i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale iscritta al Fondo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. È inoltre richiamato l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha modificato la disciplina del reddito di lavoro dipendente stabilendo che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono al reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Importi dei minimali per il 2000

Per l'anno 2000 i limiti minimi di retribuzione imponibile ai fini contributivi sono fissati nei seguenti importi:

  • pilota: L. 4.032.000;
  • pilota in addestramento: L. 1.998.000;
  • pilota collaudatore: L. 3.905.000;
  • tecnico di volo: L. 5.018.000;
  • assistente di volo: L. 1.691.000.

Decorrenza dell'applicazione e versamenti

Le aziende interessate devono applicare i nuovi minimali a partire dai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al mese di settembre 2000, per il quale il termine di denuncia e versamento scade il 16 ottobre 2000. La circolare individua quindi settembre 2000 come primo mese di applicazione operativa dei nuovi valori.

Regolarizzazione dei periodi precedenti

Per i periodi da regolarizzare, la circolare prevede che le aziende provvedano alla sistemazione del periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2000. In alternativa, se non è stato possibile tenere conto delle nuove disposizioni già per il mese di settembre 2000, la regolarizzazione può riguardare anche tale mese.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Qualora emerga una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, tale differenza deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, calcolati dal 16 ottobre 2000 fino alla data del versamento.

Compilazione del modello DM10/2

Ai fini della regolarizzazione, le aziende devono:

  • calcolare le differenze, in aumento o in diminuzione, tra le retribuzioni imponibili vigenti dal 1° gennaio 2000 e quelle sulle quali è stata già applicata la contribuzione fino alla data della regolarizzazione;
  • portare tali differenze in aumento o in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
  • ricalcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.

Gli interessi legali, se dovuti, devono essere esposti in un rigo separato del modello DM10/2 con il codice "Q 900".

Adempimenti delle Agenzie

Le Agenzie destinatate devono comunicare alle aziende interessate le istruzioni contenute nella circolare in tempo utile per la presentazione del DM10 di competenza del mese di settembre 2000. La circolare si chiude con il richiamo alla pubblicazione del decreto e alla sua efficacia applicativa per l'anno 2000.

Punti principali

Base normativa e finalità del decreto

Il decreto ministeriale attua l'art. 1, comma 10, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, che attribuisce al Ministero del Lavoro il potere di stabilire annualmente i limiti minimi di retribuzione imponibile per gli iscritti al Fondo Volo, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel determinare i minimali, si tiene conto anche dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che prevede il concorso delle indennità di volo nella misura del 50% al reddito di lavoro dipendente.

Minimali contributivi per l'anno 2000

Per l'anno 2000 i limiti minimi di retribuzione imponibile ai fini contributivi sono fissati come segue: pilota L. 4.032.000; pilota in addestramento L. 1.998.000; pilota collaudatore L. 3.905.000; tecnico di volo L. 5.018.000; assistente di volo L. 1.691.000.

Decorrenza dell'applicazione

Le aziende devono applicare i nuovi minimali ai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al mese di settembre 2000, con termine di denuncia e versamento fissato al 16 ottobre 2000.

Regolarizzazione dei periodi precedenti

Deve essere regolarizzato il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2000; in alternativa, qualora le aziende non abbiano potuto tenere conto delle nuove disposizioni per il mese di settembre 2000, la regolarizzazione può riguardare anche tale mese. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.

Interessi e disciplina dei ritardati versamenti

Se dalla regolarizzazione deriva un debito contributivo a carico del datore di lavoro, la differenza deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale calcolati dal 16 ottobre 2000 fino alla data del versamento. Le eventuali regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.

Istruzioni operative per il modello DM10/2

Per la regolarizzazione, le aziende devono calcolare le differenze, in aumento o in diminuzione, tra le retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2000 e quelle già assoggettate a contribuzione fino alla data della regolarizzazione. Le differenze vanno riportate nel mese di effettuazione della regolarizzazione, con ricalcolo dei contributi sui totali ottenuti. Gli interessi legali, se dovuti, devono essere esposti su un rigo separato del DM10/2 con il codice "Q 900".

Comunicazioni alle aziende

Le Agenzie INPS in indirizzo devono portare tempestivamente a conoscenza delle aziende interessate le istruzioni contenute nella circolare, in tempo utile per la presentazione del DM10 relativo alla competenza del mese di settembre 2000.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.