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Circolare

Circolare numero 32 del 15-09-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, in seguito alla fissazione del tasso ufficiale di riferimento della Banca d’Italia al 4,50% dal 6 settembre 2000. Da tale data il tasso di differimento e di dilazione è pari al 10,50%, con conseguente aggiornamento anche delle aliquote di calcolo delle somme aggiuntive previste per le inadempienze di cui alla legge n. 662/1996 e, per i casi ricadenti nella legge n. 48/1988, con ulteriore maggiorazione di cinque punti. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 6 settembre 2000, con allegato prontuario per il calcolo della rata mensile.

Aggiornamento del tasso di differimento e dilazione per i debiti contributivi dal 6 settembre 2000

Aggiornamento del tasso di differimento e dilazione per i debiti contributivi

La circolare aggiorna la misura dell’interesse applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, a seguito della variazione del tasso ufficiale di riferimento deliberata dalla Banca d’Italia. L’efficacia decorre dal 6 settembre 2000 e comporta anche l’adeguamento delle somme aggiuntive previste per specifiche ipotesi di inadempienza.

Nuovo tasso ufficiale di riferimento e conseguenze operative

Con provvedimento del 1° settembre 2000, pubblicato nella G.U. serie generale n. 207 del 5 settembre 2000, la Banca d’Italia ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 4,50% con decorrenza dal 6 settembre 2000. In ragione di tale determinazione, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge è fissato, dalla stessa data, nella misura del 10,50%.

Aggiornamento delle somme aggiuntive

La nuova misura del tasso di interesse determina l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive. In particolare:

  • per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 217, della legge 662/1996, l’aliquota è aumentata dal 13,25% al 13,50%, corrispondente al tasso di interesse di dilazione maggiorato di tre punti;
  • per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 218, della legge 662/1996, l’aliquota è aumentata dal 10,25% al 10,50%.

Periodi contributivi disciplinati dalla legge 48/1988

Per le inadempienze relative a periodi contributivi rientranti nell’ambito di applicazione della legge 48/1988, la circolare precisa che al tasso di interesse di dilazione in vigore, pari al 10,50%, devono essere aggiunti cinque punti. Ne deriva un’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive pari al 15,50%.

Applicazione temporale alle istanze presentate

La nuova misura del tasso di interesse deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 6 settembre 2000. La circolare ribadisce quindi la decorrenza unitaria della nuova disciplina per le pratiche avviate da tale data in avanti.

Prontuario per il calcolo delle rate

In allegato è riportato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,50%. Il prospetto fornisce i coefficienti da applicare in funzione del numero di rate, per agevolare il calcolo operativo degli importi dovuti.

Punti principali

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La Banca d’Italia, con provvedimento del 1° settembre 2000 pubblicato nella G.U. n. 207 del 5 settembre 2000, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 4,50% con decorrenza 6 settembre 2000.

Tasso di differimento e dilazione

In conseguenza della nuova misura del tasso ufficiale di riferimento, dal 6 settembre 2000 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 10,50%.

Aggiornamento delle somme aggiuntive

L’aumento del tasso comporta l’adeguamento, sempre dal 6 settembre 2000, dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive. Per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 217, della legge 662/1996 l’aliquota passa dal 13,25% al 13,50% (tasso di interesse di dilazione maggiorato di tre punti). Per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 218, della legge 662/1996 l’aliquota passa dal 10,25% al 10,50%.

Casistica relativa alla legge 48/1988

Per le inadempienze relative a periodi contributivi rientranti nell’ambito di applicazione della legge 48/1988, il tasso di interesse di dilazione vigente del 10,50% deve essere maggiorato di cinque punti, con aliquota di calcolo delle somme aggiuntive pari al 15,50%.

Ambito temporale di applicazione

La nuova misura del tasso di interesse si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 6 settembre 2000.

Prontuario allegato

È allegato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,50%, con coefficienti in funzione del numero di rate.

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