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Circolare

Circolare numero 161 del 26-9-2000

In relazione alla problematica delle dilazioni ed in relazione alla emissione delle cartelle di pagamento si forniscono direttive in materia di: 1. Dilazioni richieste prima dell’iscrizione a ruolo dei crediti: 1.1 Dilazioni concesse fino al 29 novembre 1999; 1.2 Dilazioni concesse dal 30 novembre in poi; 1.2.1 Decadenza. 2. Dilazioni richieste dopo l’iscrizione a ruolo ma prima della notifica della cartella: 2.1 Domande definite; 2.2 Domande in fase istruttoria. 3. Richiesta di dilazione per contributi parte in fase amministrativa, parte in fase legale e parte già iscritti a ruolo. 4. Dilazioni richieste dopo la notifica della cartella: 4.1 Modalità di richiesta per le rateazioni su cartella; 4.2 Rateazioni richieste dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella; 4.3 Revoca delle rateazioni. 5. Richiesta di riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione. 6. Estensione della rateazione a 36 rate. 7. Decorrenza degli interessi di dilazione: 7.1 Istanza per crediti in fase amministrativa, legale o iscritti a ruolo ma non cartellati; 7.2 Istanza presentata su crediti iscritti in cartella entro i termini previsti per la riscossione spontanea; 7.3 Istanza presentata oltre i termini previsti. 8. Periodi contributivi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico le richieste di rateazione dei crediti contributivi INPS, distinguendo tra domande presentate prima dell’iscrizione a ruolo, dopo l’iscrizione ma prima della cartella e dopo la notifica della cartella. Vengono precisati competenza, procedura, termini, effetti della decadenza, decorrenza degli interessi e dei carichi accessori, nonché la gestione dei rapporti con il concessionario e con la S.C.C.I. Il testo chiarisce inoltre il coordinamento tra crediti in fase amministrativa, legale e già iscritti a ruolo, i presupposti per la dilazione fino a 36 rate e la documentazione da utilizzare.

Istruzioni operative sulle dilazioni contributive e sulla riscossione tramite ruolo

Istruzioni operative sulle dilazioni contributive e sulla riscossione a ruolo

La circolare fornisce un quadro organico della disciplina delle rateazioni dei crediti contributivi INPS, alla luce del D.Lgs. n. 46/1999 e delle successive modifiche. Vengono definite le diverse fasi del credito, la competenza delle Sedi nella concessione della dilazione e le modalità di riscossione tramite ruolo spontaneo o coattivo, con particolare attenzione ai rapporti con il concessionario e con la S.C.C.I.

Quadro normativo e criteri generali

La disciplina richiamata si fonda sugli artt. 17, 24, 26 e 32 del D.Lgs. n. 46/1999. In sede di avviso bonario, il contribuente può presentare domanda di rateazione; per i crediti già iscritti a ruolo, la dilazione è comunque concessa in conformità alle singole disposizioni che la regolano, purché la richiesta sia presentata prima dell’avvio della procedura esecutiva da parte del concessionario.

La circolare chiarisce che la domanda di dilazione può riguardare:

  • crediti accertati dall’Istituto, oggetto di avviso bonario, e crediti in sofferenza non ancora richiesti al debitore;
  • crediti per il cui recupero è già stata avviata l’iscrizione a ruolo.

La richiesta deve essere definita secondo la normativa vigente, richiamando l’art. 2, comma 11, della legge n. 389/1989 e le circolari n. 73/1997, n. 192/1999 e n. 110/2000.

Distinzione tra dilazioni antecedenti e successive al 29 novembre 1999

La circolare individua una linea di demarcazione nel 29 novembre 1999, data rilevante per distinguere le dilazioni relative ai crediti ceduti e non ceduti alla S.C.C.I.

Per le dilazioni concesse fino al 29 novembre 1999, i crediti oggetto di cessione non devono essere iscritti a ruolo e restano gestiti direttamente dall’Istituto fino alla regolarizzazione. In caso di decadenza, il residuo carico deve essere iscritto a ruolo in un’unica soluzione entro il terzo mese successivo alla scadenza della rata non pagata, con estinzione degli interessi di dilazione sulle rate future e ricalcolo delle sanzioni; restano salve le eventuali partite già in carico all’Ufficio Legale, che devono essere restituite a quest’ultimo.

Per le dilazioni concesse dal 30 novembre 1999 in poi, opera invece il regime di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 326/1999, cioè la riscossione spontanea a mezzo ruolo. Il debitore può chiedere la rateazione spontaneamente prima di ogni intervento dell’Istituto o dopo l’avviso bonario. L’istanza viene istruita dalla Sede; il contribuente versa la prima rata e gli acconti alla Sede, poi, dopo la delibera di accoglimento del Direttore Regionale e la definizione del piano di ammortamento, l’importo residuo viene iscritto a ruolo. Le rate successive sono versate al concessionario, con scadenza all’ultimo giorno del mese.

Decadenza nelle dilazioni pre-ruolo

La circolare distingue due ipotesi:

  • se la decadenza si verifica prima dell’iscrizione a ruolo delle rate del piano, il credito residuo deve essere immediatamente iscritto a ruolo in un’unica soluzione, dedotte le partite eventualmente ancora in carico all’Ufficio Legale, che devono essere restituite;
  • se la decadenza avviene dopo l’iscrizione a ruolo della rateazione ex art. 32, si procede allo sgravio delle rate residue, al ricalcolo e alla successiva iscrizione a ruolo del residuo in unica soluzione.

In entrambi i casi il contribuente deve essere informato del provvedimento di decadenza e, ove previsto, dell’affidamento del recupero al concessionario.

Dilazioni richieste dopo l’iscrizione a ruolo ma prima della cartella

Nel periodo compreso tra la consegna dei ruoli al concessionario e la notifica della cartella di pagamento, il contribuente può presentare domanda di dilazione per regolarizzare la propria posizione. Il concessionario può notificare la cartella entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla formazione del ruolo, termine non perentorio, oppure entro l’ottavo mese successivo alla consegna, termine perentorio ai fini del discarico di inesigibilità.

Per le domande già definite o per quelle in cui il piano non è stato emesso per motivi procedurali ma il debitore è in regola con le rate scadute e correnti, si deve procedere allo sgravio/discarico degli importi iscritti a ruolo. Le rate residue devono essere riscosse tramite ruolo rateizzato ex art. 32. Fino al rilascio della procedura telematica, i versamenti continuano a essere effettuati alla Sede che gestisce la dilazione.

Per le domande in istruttoria, prima dell’invio del provvedimento di sgravio al concessionario, la Sede deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti, compresa la delibera del Direttore Regionale e l’emissione del piano di ammortamento. Il debitore continua a versare alla Sede finché il piano non viene trasmesso telematicamente al concessionario. Se la decadenza interviene prima della predisposizione del ruolo rateizzato, la Sede trasmette al concessionario un provvedimento di sgravio parziale per le somme già pagate e il residuo è riscosso in un’unica soluzione; se la decadenza avviene dopo la formazione del ruolo rateizzato, le somme non pagate vengono sgravate e reiscritte in un ruolo coattivo.

Domande che comprendono crediti amministrativi, legali e a ruolo

Quando la posizione del debitore include crediti in fase amministrativa, crediti in fase legale e crediti già iscritti a ruolo ma non ancora cartellati, la domanda di dilazione deve essere unica e comprendere tutti gli importi non versati alle scadenze ordinarie. Il carico già a ruolo deve essere sgravato per consentirne la gestione unitaria insieme agli altri crediti.

Il debitore continua a pagare alla Sede quanto dovuto e le rate della dilazione fino alla trasmissione al concessionario del piano di ammortamento ex art. 32, che dovrà includere tutte le tipologie di credito. In caso di decadenza prima della formazione del ruolo rateizzato:

  • i crediti in fase amministrativa sono iscritti immediatamente a ruolo in un’unica soluzione;
  • i crediti già a ruolo restano in carico al concessionario;
  • i crediti in fase legale devono essere restituiti all’Ufficio Legale.

Se la decadenza avviene dopo la formazione del ruolo rateizzato, si applica la disciplina già prevista per le ipotesi successive alla trasmissione del piano al concessionario.

Dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, il contribuente può chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo dopo la notifica della cartella e fino a quando non siano iniziati gli atti esecutivi. L’istanza va presentata alla Sede INPS che ha iscritto a ruolo il carico, oppure a una delle Sedi indicate in cartella se vi sono iscrizioni provenienti da Sedi diverse.

Se la domanda è presentata a una sola delle Sedi indicate, quest’ultima gestisce la dilazione per tutte le posizioni e deve:

  • verificare presso il concessionario che non siano iniziate procedure esecutive;
  • acquisire tutta la documentazione anche relativa alle altre Sedi;
  • sottoporre al Direttore Regionale tutti gli atti necessari per una valutazione omogenea.

Se il debitore ha posizioni in regioni diverse, la Sede gestore deve trasmettere copia dell’istanza alle Sedi interessate fuori regione e prendere contatto con i rispettivi Direttori Regionali, che potranno deliberare d’intesa. La trattazione unitaria è prevista anche per il debitore che agisce sia come lavoratore autonomo sia come datore di lavoro.

Domanda unica o doppia in presenza di debiti misti

Se i contributi insoluti riguardano solo posizioni iscritte in cartella, la ditta può presentare un’unica domanda allegando copia della cartella.

Se invece il debitore è contemporaneamente esposto verso somme in cartella e verso altri crediti in fase amministrativa o legale, deve presentare due domande:

  • una per la cartella di pagamento;
  • una per gli ulteriori importi in fase amministrativa e/o legale.

La distinzione è dovuta al fatto che gli importi iscritti in cartella vanno pagati al concessionario, mentre i crediti non ancora affidati al ruolo continuano a essere versati alla Sede mediante bollettini di conto corrente o modelli F24. La circolare precisa tuttavia che la presentazione di due domande è opportuna ma non vincolante ai fini dell’istruttoria.

Modalità di richiesta e documentazione per le rateazioni su cartella

Per ottenere la dilazione su cartella, il contribuente deve:

  • presentare l’istanza alla Sede competente o a una delle Sedi indicate nella cartella;
  • allegare la quietanza di versamento rilasciata dal concessionario di almeno 1/12 dei contributi oggetto di rateazione, oppure di 1/12 delle sanzioni se il debito riguarda solo sanzioni civili;
  • allegare la quietanza delle quote a carico dei lavoratori, se dovute;
  • in caso di più cartelle, chiedere la rateazione per tutte le pendenze e versare per ciascuna cartella almeno 1/12 del dovuto;
  • continuare a versare gli acconti mensili al concessionario fino all’invio del piano di ammortamento;
  • trasmettere alla Sede tutte le quietanze dei versamenti effettuati presso il concessionario.

Le rate degli interessi di dilazione sono pagate al concessionario dopo la trasmissione del piano; la prima rata comprende gli interessi già maturati a quella data. La Sede, al momento dell’invio del provvedimento, comunica al concessionario l’importo delle rate distinto per contributi, sanzioni e interessi, indicando per questi ultimi anche il codice tributo. Deve inoltre essere inviata apposita comunicazione al debitore.

Le scadenze sono fissate all’ultimo giorno di ciascun mese, in conformità all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999.

Quote a carico del lavoratore

La richiesta di dilazione è considerata ammissibile per le quote a carico del lavoratore solo se tali quote sono già state versate o sono versate contestualmente. Quando i contributi sono iscritti in cartella, le eventuali quote devono essere versate al concessionario e il debitore deve chiedere espressamente l’attribuzione di ciascuna quota al corrispondente carico contributivo.

Se il pagamento avviene tramite conto corrente postale intestato al concessionario, il contribuente deve indicare, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, anche il numero progressivo del tributo riportato in cartella per il quale effettua il versamento parziale.

Rateazioni richieste oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella

Per le istanze presentate dopo la scadenza del termine di pagamento, la Sede deve verificare presso il concessionario che non siano iniziate procedure esecutive. Il momento di inizio dell’azione esecutiva coincide con il primo atto esecutivo compiuto dal concessionario. In attesa che la comunicazione telematica sia disponibile, la Sede acquisisce le informazioni direttamente presso il concessionario.

Quando la richiesta è presentata oltre il 60° giorno dalla notifica, il debitore deve pagare al concessionario, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 46/1999:

  • le ulteriori somme aggiuntive maturate dalla notifica della cartella alla data dell’istanza;
  • gli eventuali compensi a suo carico.

Tali importi, calcolati dal concessionario, vanno versati in un’unica soluzione contestualmente all’avvio del pagamento delle rate. La delibera del Direttore Regionale e la comunicazione di accoglimento devono evidenziare chiaramente questo obbligo.

Revoca e decadenza della rateazione su cartella

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla dilazione. La Sede viene a conoscenza della regolarità dei versamenti attraverso gli esiti mensili comunicati dal concessionario. In caso di decadenza, la Sede deve:

  • revocare il provvedimento di dilazione al concessionario;
  • sgravare gli interessi di dilazione non più dovuti;
  • far riscuotere in unica soluzione le rate residue relative a contributi e sanzioni.

Anche questa procedura è gestita in via telematica.

Riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione

La ditta, in presenza di domanda di dilazione, può chiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la riduzione del tasso delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 224, della legge n. 662/1996, e la riduzione del tasso degli interessi di dilazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 537/1981.

Gli oneri accessori devono essere calcolati provvisoriamente, rispettivamente al tasso di interesse legale e al tasso di riferimento, per un periodo limitato di sei mesi, in attesa del decreto ministeriale. L’iscrizione a ruolo deve quindi avvenire con oneri accessori ridotti. Se il Ministero non accoglie la richiesta o comunica tardivamente l’esito, la differenza degli oneri dovuti deve essere iscritta in un ruolo successivo.

Estensione della rateazione fino a 36 rate

Il contribuente può richiedere l’estensione della dilazione fino a 36 rate, in base all’art. 2, comma 11, della legge n. 389/1989. In attuazione della circolare n. 110/2000, le Sedi Regionali devono trasmettere direttamente al Ministero le relative istanze, in modo da snellire la procedura di autorizzazione. Solo dopo l’approvazione dell’estensione il piano di ammortamento definitivo viene inviato al concessionario.

Decorrenza degli interessi di dilazione

La decorrenza degli interessi dipende dal momento in cui è presentata la domanda.

Per crediti in fase amministrativa, legale o già iscritti a ruolo ma non cartellati, le sanzioni civili si cristallizzano alla data della domanda, perché da quel momento iniziano gli interessi di dilazione. Il piano trasmesso al concessionario ex art. 32 indica la rata comprensiva degli interessi. In caso di revoca, le sanzioni civili vanno ricalcolate ex novo e iscritte a ruolo insieme al residuo contributivo.

Se la domanda è presentata su crediti iscritti in cartella entro i termini ordinari di riscossione spontanea, le sanzioni civili da rateizzare sono quelle già esposte in cartella, mentre gli interessi decorrono dal 61° giorno dalla notifica. In caso di decadenza, lo sgravio riguarda solo gli interessi di dilazione.

Se la domanda è presentata oltre il 60° giorno, la ditta deve pagare al concessionario le ulteriori sanzioni calcolate dalla notifica alla data della richiesta; gli interessi decorrono dalla data della domanda. In caso di decadenza, gli interessi di dilazione vengono sgravati, mentre le somme della cartella non ancora pagate restano da riscuotere in unica soluzione.

Periodi contributivi ammessi nella domanda e correntezza contributiva

La circolare fornisce chiarimenti sui periodi contributivi che possono essere inclusi nella domanda.

Per le aziende non agricole che versano con sistema DM, per le aziende agricole e per le altre tipologie di datori di lavoro, la domanda può riguardare una o più mensilità, trimestri o annualità purché già scaduti.

Per artigiani e commercianti, la domanda può riguardare una o più rate della stessa emissione o di emissioni diverse, anche se relative a contributi di anni precedenti, purché tutte le singole rate siano scadute.

Per i lavoratori autonomi agricoli, l’imposizione, pur essendo rateizzata in quattro rate, è considerata annuale, per cui la domanda deve riferirsi all’intero carico contributivo di una o più annualità, al netto di eventuali rate già pagate.

Quanto alla correntezza contributiva, essa si considera rispettata se, in caso di accoglimento della domanda, le rate della dilazione vengono pagate puntualmente e il debitore resta in regola con i versamenti dovuti per i periodi successivi alla presentazione della domanda fino al termine del piano.

Modulistica allegata

Per agevolare la presentazione delle istanze e l’istruttoria, la circolare segnala l’allegazione di due fac-simile di domanda: uno relativo alla dilazione per carichi in fase amministrativa e/o legale e uno relativo alla dilazione per contributi già iscritti in cartella di pagamento.

Punti principali

Ambito e principi generali

La circolare richiama il D.Lgs. n. 46/1999, in particolare gli artt. 24, 26 e 32, per definire la disciplina delle dilazioni contributive. La richiesta di rateazione può riguardare crediti in fase amministrativa, crediti in sofferenza non ancora richiesti al debitore e crediti già iscritti a ruolo. La competenza a concedere la dilazione resta in capo all’Istituto, anche per le somme iscritte a ruolo, mentre la riscossione può avvenire tramite ruolo spontaneo o coattivo a seconda della fase del credito.

Distinzione tra dilazioni prima e dopo il 29 novembre 1999

Per le dilazioni concesse fino al 29 novembre 1999, relative a crediti oggetto di cessione alla S.C.C.I., la gestione resta interna all’Istituto fino alla regolarizzazione completa; in caso di decadenza il residuo va iscritto a ruolo in un’unica soluzione entro il terzo mese successivo alla scadenza della rata. Per le dilazioni concesse dal 30 novembre 1999 in poi, trova applicazione l’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999, con riscossione spontanea a mezzo ruolo; dopo l’accoglimento e il pagamento della prima rata, il residuo viene iscritto a ruolo e le rate successive sono pagate al concessionario.

Dilazioni richieste dopo l’iscrizione a ruolo e prima della cartella

Se la domanda interviene dopo la consegna del ruolo ma prima della notifica della cartella, la circolare distingue tra domande già definite e domande ancora in istruttoria. Per le domande definite o già sostanzialmente regolari, occorre procedere allo sgravio/discarico degli importi a ruolo e il piano residuo è riscosso tramite ruolo rateizzato ex art. 32. Per le domande istruite ma non ancora perfezionate, la Sede deve verificare i presupposti, mantenendo nel frattempo i versamenti presso la Sede fino alla trasmissione telematica del piano al concessionario.

Domande relative a crediti misti e gestione unitaria

Quando la dilazione riguarda contestualmente crediti in fase amministrativa, legale e già iscritti a ruolo ma non cartellati, la domanda deve essere unica e comprendere tutti gli importi insoluti. Il carico già iscritto a ruolo va sgravato per essere gestito unitariamente con gli altri crediti. In caso di debitori con posizioni presso Sedi diverse, anche fuori regione, la trattazione deve essere coordinata tra le Sedi interessate e i rispettivi Direttori Regionali. Se la domanda riguarda solo una parte dei crediti, essa deve comunque essere istruita e sottoposta al Direttore Regionale anche per eventuale valutazione negativa.

Dilazioni su cartella di pagamento

Dopo la notifica della cartella, fino all’inizio degli atti esecutivi, il contribuente può chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo alla Sede INPS competente o a una delle Sedi indicate in cartella. Per ottenere la dilazione su cartella, deve essere allegata la quietanza di versamento di almeno 1/12 del totale dei contributi o delle sanzioni civili, oltre alle quote a carico dei lavoratori se dovute, e devono essere continuati i pagamenti degli acconti fino alla trasmissione del piano di ammortamento al concessionario. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.

Termini, ulteriori somme e compensi del concessionario

Per le domande presentate oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, oltre alla rateazione il debitore deve versare al concessionario le ulteriori somme aggiuntive maturate fino alla data dell’istanza e gli eventuali compensi a suo carico, in un’unica soluzione al momento dell’avvio del piano rateale. La delibera del Direttore Regionale e la comunicazione di accoglimento devono indicare espressamente tale obbligo.

Decadenza e revoca della dilazione

La decadenza si verifica in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Se la decadenza avviene prima dell’iscrizione a ruolo delle rate del piano, il credito residuo viene iscritto a ruolo in un’unica soluzione, con eventuale restituzione all’Ufficio Legale delle partite già in lavorazione. Se avviene dopo l’iscrizione a ruolo del piano ex art. 32, occorre sgravare le rate residue, ricalcolare il dovuto e iscrivere a ruolo il residuo in un’unica soluzione. La revoca è gestita telematicamente e gli interessi di dilazione non più dovuti vanno sgravati.

Riduzione di sanzioni civili e interessi di dilazione

In presenza di domanda di dilazione, la ditta può chiedere al Ministero del Lavoro la riduzione del tasso delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 224, della legge n. 662/1996, e la riduzione del tasso degli interessi di dilazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 537/1981. Gli oneri accessori vanno calcolati provvisoriamente e l’iscrizione a ruolo deve avvenire con gli importi ridotti; se il Ministero non accoglie la richiesta o comunica tardivamente, la differenza dovuta viene iscritta in un ruolo successivo.

Estensione fino a 36 rate

La dilazione può essere estesa fino a 36 rate, in base all’art. 2, comma 11, della legge n. 389/1989. Le Sedi Regionali devono trasmettere direttamente al Ministero le relative istanze, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 110/2000, e il piano di ammortamento definitivo viene inviato al concessionario solo dopo l’approvazione dell’estensione.

Decorrenza degli interessi di dilazione

La decorrenza degli interessi varia a seconda del momento di presentazione della domanda. Per crediti in fase amministrativa, legale o già iscritti a ruolo ma non cartellati, le sanzioni civili si cristallizzano alla data della domanda. Per le istanze su cartella presentate entro 60 giorni, gli interessi decorrono dal 61° giorno dalla notifica della cartella. Per le istanze oltre il 60° giorno, il contribuente deve corrispondere le ulteriori somme aggiuntive e gli interessi decorrono dalla data della domanda di dilazione.

Periodi contributivi e correntezza contributiva

La domanda può riguardare, a seconda della gestione, una o più mensilità, trimestri o annualità già scaduti. Per artigiani e commercianti, può interessare una o più rate della stessa emissione o di emissioni diverse, purché scadute. Per i lavoratori autonomi agricoli, il carico va considerato su base annuale, anche se rateizzato in quattro rate. La correntezza contributiva si intende rispettata se le rate della dilazione sono pagate puntualmente e se il debitore è in regola con i versamenti successivi alla domanda fino alla fine del piano.

Modulistica e supporti operativi

Per agevolare la presentazione delle istanze, la circolare segnala l’allegazione di due fac-simile di domanda: uno per i carichi in fase amministrativa e/o legale e uno per i contributi già iscritti nella cartella di pagamento. Sono inoltre richiamate le procedure telematiche per la formazione del ruolo rateizzato e per la trasmissione del piano di ammortamento.

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