Circolare numero 155 del 18-9-2000
Provvedimento della Banca d’Italia del 1 settembre 2000. Variazione del tasso di riferimento al 4,50% con decorrenza dal 6.9.2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 6 settembre 2000, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 4,50% e che l’interesse di differimento e di dilazione sui debiti contributivi passa al 10,50%. La nuova misura incide anche sulle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento, con percentuali differenziate per le diverse fattispecie normative. Viene inoltre aggiornato il parametro per le procedure concorsuali, sostituendo il riferimento al "prime-rate" con il tasso di riferimento del 4,50%.
Fissazione del tasso ufficiale di riferimento al 4,50% dal 6 settembre 2000 e riflessi su interessi e sanzioni contributive
Tasso ufficiale di riferimento e riflessi contributivi
La circolare dà conto della determinazione del tasso ufficiale di riferimento al 4,50% a decorrere dal 6 settembre 2000, disposta dalla Banca d’Italia con provvedimento del 1 settembre 2000 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000. Il richiamo è all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e alla delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 31 agosto 2000.
La modifica assume rilievo per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi e ai relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento e interesse di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato del 6% ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, viene fissato nella misura del 10,50% dal 6 settembre 2000.
Lo stesso tasso del 10,50% si applica all’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 6 settembre 2000. La circolare precisa che tale valore deve essere inserito nelle tabelle centrali a cura della Direzione competente.
Decorrenza della nuova aliquota nel differimento dei versamenti
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,50% trova applicazione con riferimento alla contribuzione relativa al mese di settembre 2000.
Effetti sulle sanzioni civili e sulle somme aggiuntive
La variazione del tasso di riferimento incide anche sulle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento. La circolare distingue le diverse fattispecie e indica le seguenti misure:
- per le inadempienze previste dal comma 217 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, la somma aggiuntiva è pari al tasso di dilazione del 10,50% aumentato di tre punti, quindi 13,50%;
- per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina della legge n. 48/1988, il tasso del 10,50% va maggiorato di cinque punti, con risultato del 15,50%;
- per le inadempienze previste dal comma 218 del medesimo art. 1, la somma aggiuntiva coincide con il nuovo tasso di dilazione e quindi è pari al 10,50%.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, richiamate nella parte prima, punto 3.1, della circolare n. 65/1997, il riferimento al "prime-rate" deve essere sostituito con il tasso di riferimento del 4,50%.
La circolare richiama inoltre che l’importo della sanzione ridotta indicato nel prospetto della circolare n. 65 non può in ogni caso scendere sotto il limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
Il provvedimento della Banca d’Italia del 1 settembre 2000, pubblicato in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000, fissa il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,50% a decorrere dal 6 settembre 2000, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera BCE del 31 agosto 2000.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, aumentato del 6% ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996 convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, diventa pari al 10,50% dal 6 settembre 2000. Lo stesso tasso del 10,50% si applica all’interesse di dilazione per le rateazioni concesse da tale data e deve essere inserito nelle tabelle centrali.
Decorrenza per il differimento dei contributi
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,50% si applica alla contribuzione relativa al mese di settembre 2000.
Sanzioni civili e somme aggiuntive
La variazione del tasso produce effetti anche sulle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento. Per le inadempienze di cui al comma 217 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, la somma aggiuntiva è pari al tasso di dilazione del 10,50% maggiorato di tre punti, quindi 13,50%. Per i debiti relativi a periodi contributivi soggetti alla legge n. 48/1988, il tasso di dilazione del 10,50% va maggiorato di cinque punti, con risultato del 15,50%. Per le inadempienze previste dal comma 218 del medesimo art. 1, la somma aggiuntiva coincide con il nuovo tasso di dilazione, quindi 10,50%.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" richiamato nella circolare n. 65/1997 deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento del 4,50%. Resta fermo che l’importo della sanzione ridotta non può essere inferiore al minimo di legge, identificato negli interessi legali.
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