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Sentenza

Sentenza n. 3771/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 7.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.35733, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata al ricorrente a mezzo pec in data 11.10.2022 (doc. 1); -b) della comunicazione Agea 30.11.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.50053, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1999/2000, inviata al ricorrente a mezzo pec in data 1.12.2022 (doc. 2); -c) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1999/2000” (indicate come “Allegato 1” dei provvedimenti impugnati).

Giustizia amministrativa202216620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 2001/2002 e 1999/2000

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le comunicazioni AGEA relative al ricalcolo del prelievo supplementare nel regime delle quote latte, deducendo plurimi vizi. In particolare, ha lamentato la violazione degli artt. 1, 3 e 21-bis della legge n. 241/1990, del principio di legalità, del buon andamento e del principio di irretroattività degli atti amministrativi, nonché violazione ed elusione del giudicato e nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha contestato anche la prescrizione del preteso credito e degli interessi, invocando l’art. 3 del regolamento CEE n. 2988/1995 e gli artt. 2935, 2946, 2948 e 1282 c.c., nonché l’erronea applicazione del regolamento CEE n. 3950/1992 e dei principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Sono state infine dedotte la violazione ed elusione del giudicato penale e comunitario e la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, rilevando che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, aveva previsto l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Ha ritenuto che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, abbia privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni da effettuare secondo la disciplina sopravvenuta. Anche il provvedimento impugnato è quindi divenuto inefficace ex lege e l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni. È stata pertanto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento. Nulla è stato disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione di AGEA.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione determina l'inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • artt. 1, 3 e 21-bis l. 241/1990

    Norme invocate dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione di legge, ma non esaminate dal TAR per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Norma invocata per dedurre la nullità degli atti impugnati; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3 del regolamento CEE n. 2988/1995

    Norma invocata per contestare la prescrizione del preteso credito; questione non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 2935, 2946, 2948 e 1282 c.c.

    Disposizioni invocate in relazione alla prescrizione del credito e degli interessi e alla decorrenza degli interessi; non esaminate nel merito.

  • artt. 2 e 8 del regolamento CEE n. 3950/1992

    Disposizioni richiamate dal ricorrente per contestare il calcolo del prelievo supplementare; le relative censure non sono state esaminate.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa sopravvenuta stabilisce che le comunicazioni amministrative di ricalcolo già notificate sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni, il giudizio di annullamento avente a oggetto una di tali comunicazioni diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'inefficacia ex lege dell'atto impugnato elimina l'interesse alla decisione sulla legittimità originaria dell'atto, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte dal ricorrente.
  • La sopravvenuta disciplina che rende inefficace una comunicazione amministrativa non esaurisce il potere dell'amministrazione, ma impone una nuova rideterminazione secondo le disposizioni vigenti.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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