Sentenza n. 13085/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di ACI Informatica s.p.a. prot. DG//0000815/26 del 4 maggio 2026, comunicato in pari data, con cui è stata dichiarata l’incongruità e insostenibilità economico-tecnica dell’offerta della ricorrente e disposta la sua esclusione dalla procedura di gara LVI0026A26 - Appalto Specifico SDA Lavori di Manutenzione (ID 2680) - CIG BA3F0483E7; - per quanto occorrer possa, del memorandum interno del R.U.P. propedeutico alla chiusura del sub-procedimento di verifica dell’anomalia del 4 maggio 2026, con cui l’offerta della ricorrente è stata valutata anomala; - della nota prot. DG/0000609/26 del 1° aprile 2026, con cui il R.U.P. ha chiesto alla ricorrente i primi chiarimenti a giustificazione della congruità dell’offerta; - della nota prot. DG/0000717/26 del 16 aprile 2026, con cui il R.U.P. ha chiesto alla ricorrente ulteriori chiarimenti a giustificazione della congruità dell’offerta; - della determina di aggiudicazione definitiva prot. DG/0000908/26 del 18 maggio 2026 (Determina n. 18/2026), con cui la procedura CIG BA3F0483E7 è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Impero, ivi compresa la graduatoria finale per come rideterminata all’esito dell’esclusione della ricorrente e la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P.; - per quanto occorrer possa, del provvedimento di chiusura del sub-procedimento di verifica dell’anomalia prot. DG/0000816/26 del 4 maggio 2026 e del Memorandum interno del RUP sempre del 4 maggio 2026, con cui l’offerta del Consorzio controinteressato è stata valutata congrua; - per quanto occorrer possa, dei Chiarimenti (Avvisi n. 2, 3 e 4); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, tutti gli atti e i verbali di gara in parte qua, ossia nella parte in cui recepiscono gli esiti della verifica di anomalia, la suddetta esclusione in danno della ricorrente e l’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Impero; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario, nonché per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante riammissione alla gara e conseguente aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine ove non più possibile, con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, da formulare ex post con separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per incongruità e insostenibilità economico-tecnica dell'offerta, nonché successiva aggiudicazione a un altro concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura indetta da ACI Informatica s.p.a. per l'affidamento di lavori di manutenzione e servizi professionali di ingegneria nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, contestando la valutazione di anomalia e di incongruità della propria offerta. Sono stati impugnati anche gli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia, le richieste di chiarimenti, i chiarimenti della lex specialis, la successiva aggiudicazione al Consorzio Stabile Impero e gli atti connessi. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica mediante riammissione, aggiudicazione e subentro, con riserva di domandare il risarcimento per equivalente. Dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante ha avviato il procedimento di autotutela e ha poi annullato d'ufficio sia l'esclusione sia l'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la stazione appaltante ha annullato in autotutela gli atti impugnati. Secondo il Collegio, dall'eventuale accoglimento nel merito non sarebbe derivato alcun ulteriore effetto utile per la ricorrente. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità della valutazione di anomalia né gli altri motivi di ricorso. In considerazione del fatto che l'annullamento d'ufficio è stato disposto a seguito di una riedizione istruttoria sollecitata anche dall'esame dei motivi dedotti in giudizio, ACI Informatica è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato. Le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato, costituitosi con memoria di pura forma.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti processuali e previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
veniva, dunque, dato avviso alle parti dell’esistenza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un conseguente profilo di improcedibilità del ricorso
Impone l'avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio del profilo di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
L'annullamento in autotutela degli atti impugnati elimina l'utilità concreta e attuale della decisione di merito e determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 21-nonies l. 241/1990
provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990
La stazione appaltante ha esercitato l'autotutela annullando d'ufficio il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione.
art. 32 d.lgs. 36/2023
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ex art.32 del d.lgs. n.36/2023
Costituisce la base normativa richiamata per la procedura di affidamento nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e avente a oggetto tutti gli atti direttamente contestati, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando dalla decisione di merito non possa derivare al ricorrente alcuna ulteriore utilità concreta e attuale.
- Quando l'amministrazione ritira in autotutela gli atti impugnati a seguito di una riedizione istruttoria sollecitata anche dai motivi del ricorso, il giudice può porre le spese a carico dell'amministrazione, pur definendo il giudizio in rito per improcedibilità.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l'esame nel merito delle censure rivolte contro gli atti ormai annullati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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