Sentenza n. 1637/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza della Sentenza n. 150/2022 pubblicata il 02/11/2022 -RG n. 127/2022 - emessa dal Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, n. 150/2022, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 480,88 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione, relativamente a supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2019/2020. Il ricorso è stato notificato il 3 settembre 2025, dopo la notifica del titolo al Ministero ai fini esecutivi, avvenuta il 29 aprile 2024. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eseguito la sentenza nel novembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'esecuzione della sentenza nel corso del giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico dell'Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'esecuzione era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e che risultava rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è stata pienamente soddisfatta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale termine osservato.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non potendo più disporre misure esecutive prive di oggetto.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese: in applicazione della soccombenza virtuale, le spese possono essere poste a suo carico quando l'inadempimento ha reso necessario il giudizio e l'esecuzione è intervenuta soltanto successivamente.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione pubblica, l'avvio dell'esecuzione deve rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →