Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Palermo, Sezione 5

IN VIA PRINCIPALE – Accertare e dichiarare che il Comune di San Giovanni Gemini ha occupato illegittimamente e sine titulo la porzione di terreno censita al Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Gemini al Foglio n. 9, particella n. 2271 (già particella n. 132), di estensione pari a circa mq 700, di proprietà delle signore Patrizia Lo Presti e Maria Ausilia Lo Presti, atteso che il procedimento espropriativo non è mai giunto a conclusione, non essendo stato adottato alcun decreto di espropriazione né essendo intervenuto alcun atto o fatto idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione; – Per l’effetto, condannare il Comune di San Giovanni Gemini, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione della predetta area, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in favore delle legittime proprietarie, signore Patrizia Lo Presti e Maria Ausilia Lo Presti, per l’estensione di circa mq 700 come determinata dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado innanzi al giudice ordinario. IN VIA SUBORDINATA, ove il Tribunale non ritenga possibile la restituzione dell’immobile previa rimessione in pristino: – condannare il Comune di San Giovanni Gemini, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da occupazione illegittima della porzione di terreno censita al Foglio 9, particella n. 2271 (già n. 132), sita nel Comune di San Giovanni Gemini (AG), commisurato al valore venale del bene, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino all’effettivo soddisfo; – condannare il Comune di San Giovanni Gemini al pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, già anticipate dalle ricorrenti in favore dell’arch. Giovanni Spitali, per l’importo di euro 3.000,00; – condannare il Comune resistente al pagamento delle spese e competenze professionali dei giudizi svolti innanzi al giudice ordinario e di quelle relative al presente giudizio, oltre accessori di legge.

Giustizia amministrativa202400249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: occupazione sine titulo e trasformazione irreversibile di una porzione di terreno privato per la realizzazione di una strada comunale, senza decreto di esproprio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittima occupazione di circa 700 mq del terreno già identificato come particella 132 e poi come particella 2271, la restituzione dell'area previa rimessione in pristino e, in subordine, il risarcimento del danno. La dichiarazione di pubblica utilità del 22 febbraio 1973 era divenuta inefficace per decorso dei termini e non era mai stata seguita da un decreto di esproprio. Le ricorrenti hanno dedotto che l'occupazione e la realizzazione della strada integrassero un illecito permanente, che la proprietà non fosse stata trasferita al Comune e che non fossero configurabili usucapione, dicatio ad patriam, specificazione o rinuncia abdicativa. Hanno inoltre sostenuto la non prescrizione del danno e chiesto la liquidazione in misura pari al valore venale del bene. Il Comune ha contestato la legittimazione attiva, sostenendo che le variazioni catastali non consentissero di identificare l'area; ha invocato l'usucapione ventennale, la specificazione, la servitù di uso pubblico o dicatio ad patriam, la prescrizione delle pretese risarcitorie e la discrezionalità amministrativa nella scelta tra restituzione e acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, ritenendo provata, tramite successioni, documentazione anagrafica e visure catastali storiche, la continuità della proprietà e la coincidenza tra le diverse identificazioni catastali e l'area occupata. Ha escluso l'usucapione: l'occupazione senza valido titolo ablatorio costituisce spoglio contra ius e non dà luogo a possesso pacifico; inoltre, l'Amministrazione, entrata nel fondo in forza di atti pubblicistici, opera quale detentrice qualificata e non uti dominus, mentre la mera protrazione dell'occupazione non determina interversione del possesso. Il periodo anteriore al 30 giugno 2003 non è comunque computabile ai fini dell'usucapione e il giudizio civile promosso nel 2011 avrebbe interrotto ogni eventuale decorso. Sono state respinte anche le eccezioni fondate sulla dicatio ad patriam, incompatibile con un'occupazione imposta, sulla specificazione, riferibile esclusivamente ai beni mobili, e sulla rinuncia abdicativa, che non può essere desunta dalla domanda risarcitoria né sostituire la scelta amministrativa prevista dall'art. 42-bis. Il Comune è stato condannato alla restituzione dell'area, previa riduzione in pristino e rimozione dei manufatti o materiali. L'occupazione è stata qualificata come illecito permanente, ma i danni da mancato godimento maturano giorno per giorno e sono soggetti alla prescrizione quinquennale: il risarcimento è stato quindi riconosciuto dal 6 ottobre 2006 fino alla restituzione. In assenza di specifica prova del pregiudizio, il danno deve essere determinato equitativamente nella misura del 5% del valore venale dell'area per ciascun anno non prescritto, secondo la destinazione urbanistica attuale e senza considerare gli effetti dell'opera pubblica. Il Comune dovrà formulare una proposta di pagamento entro 120 giorni ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. Sono state rigettate le ulteriori domande risarcitorie, compreso il danno da perdita del bene, poiché la proprietà permane in capo alle ricorrenti fino alla restituzione o all'eventuale acquisizione legittima ex art. 42-bis. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per la restante parte a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 2359/1865

    La dichiarazione di pubblica utilità del 1973, non seguita dal decreto di esproprio entro i termini, era divenuta inefficace e non costituiva titolo valido per il trasferimento della proprietà.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La scelta tra restituzione e acquisizione sanante spetta esclusivamente all'Amministrazione; l'acquisizione legittima costituisce il possibile titolo successivo di trasferimento della proprietà e fa cessare l'illecito.

  • artt. 934 e ss. c.c.

    Le opere realizzate sul fondo si incorporano al suolo a beneficio del proprietario e non possono fondare, da sole, un possesso qualificato dell'Amministrazione.

  • artt. 940 e ss. c.c.

    La specificazione riguarda la trasformazione di materia in un bene mobile nuovo e non è applicabile all'acquisto di beni immobili.

  • art. 942 c.c.

    Conferma l'inapplicabilità della specificazione ai beni immobili.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione non decorre finché il diritto non può essere fatto valere; il principio è stato richiamato, per simmetria, rispetto al decorso dell'usucapione.

  • art. 1165 c.c.

    È stato richiamato in relazione all'applicazione al termine di usucapione del principio previsto dall'art. 2935 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    L'occupazione sine titulo è ricondotta a un illecito permanente dell'Amministrazione.

  • art. 2947, comma 1, c.c.

    I danni da mancato godimento maturano giorno per giorno e sono soggetti alla prescrizione quinquennale per ciascun periodo di occupazione.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando la prova specifica del pregiudizio non sia adeguata; il giudice ha applicato il criterio del 5% annuo del valore venale.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001

    Il valore venale deve essere determinato in base alla destinazione urbanistica attuale dell'area, senza considerare gli effetti dell'opera pubblica realizzata.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il Comune è stato onerato di formulare entro 120 giorni una proposta di pagamento conforme ai criteri risarcitori stabiliti dalla sentenza.

Massime di principio

  • L'occupazione di un fondo privato realizzata senza un valido ed efficace titolo ablatorio, anche quando sia stata preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità o da un decreto di occupazione d'urgenza, non trasferisce la proprietà alla pubblica amministrazione e costituisce illecito permanente fino alla restituzione o all'adozione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
  • L'occupazione sine titulo collegata a un procedimento espropriativo non concluso non consente l'usucapione in favore della pubblica amministrazione: l'immissione contro la volontà del proprietario integra uno spoglio contra ius, mentre l'ingresso in forza di atti pubblicistici configura una detenzione qualificata e la successiva protrazione dell'occupazione non determina, di per sé, interversione del possesso.
  • La dicatio ad patriam richiede una manifestazione libera, spontanea e univoca del proprietario diretta a destinare il bene all'uso pubblico; non può essere configurata quando l'uso pubblico derivi da un'occupazione autoritativa o comunque imposta dall'amministrazione.
  • La scelta tra restituzione del bene e acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 appartiene esclusivamente alla pubblica amministrazione; il proprietario non può determinare unilateralmente la perdita della proprietà mediante rinuncia abdicativa, nemmeno proponendo una domanda risarcitoria parametrata al valore venale del bene.
  • L'illecito da occupazione sine titulo è permanente, ma i danni da mancato godimento maturano giorno per giorno e sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, comma 1, c.c.; il risarcimento è quindi limitato ai periodi non prescritti anteriori alla restituzione o all'acquisizione legittima.
  • In assenza di una specifica prova del danno da mancato godimento, la liquidazione può essere effettuata equitativamente, anche mediante il parametro del 5% del valore venale dell'area per ciascun anno di occupazione non prescritto, determinando il valore secondo la destinazione urbanistica attuale e senza considerare gli effetti incrementativi o riduttivi dell'opera pubblica realizzata.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDanno da provvedimento illegittimoReintegrazione in forma specificaIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.