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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26054/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi nei confronti di due imputati per una vicenda di acquisizione e utilizzo di crediti IVA ritenuti inesistenti nell'ambito di un'operazione fraudolenta che aveva coinvolto una società fittiziamente costituita e la successiva induzione delle persone offese a versare somme su conti controllati dagli stessi imputati. Uno degli imputati, professionista legale, era inoltre condannato anche per uso di atto falso e patrocinio infedele. I ricorsi per cassazione contestavano, in sintesi: per la prima imputata, l'omessa valutazione di una precedente sentenza irrevocabile acquisita come prova documentale, la ricostruzione indiziaria, la sussistenza del concorso nella truffa, la falsità dell'atto e il dolo, l'aggravante del danno e dell'abuso della prestazione professionale, nonché il trattamento sanzionatorio e le pene accessorie; per il secondo imputato, la consumazione della truffa, l'elemento psicologico, la mancata rinnovazione istruttoria, il concorso di persone, l'assenza di profitto, la tardività della querela, le aggravanti, le statuizioni civili e il diniego delle attenuanti generiche. Con memoria venivano inoltre dedotti, per la prima imputata, mancata assunzione di una prova decisiva, travisamento della prova e ne bis in idem. La Cassazione ha ritenuto i ricorsi per larga parte ripetitivi, generici, aspecifici e comunque manifestamente infondati o non consentiti, ha escluso ogni violazione delle regole sulla prova e sul sindacato di legittimità, ha confermato la tenuta della doppia conforme e ha respinto tutte le doglianze sulla truffa, sulle aggravanti, sui reati satellite e sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna alle spese, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte meramente riproduttive di quelle già proposte in appello, formulate in modo generico e non specifico, oppure dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto ai singoli profili, ha escluso errori nella valutazione della sentenza acquisita ex art. 238-bis c.p.p., ha confermato la ricostruzione della truffa come operazione unitaria e prolungata, ha ritenuto corretta la configurazione del concorso di persone e delle aggravanti, ha giudicato infondati i rilievi su querela, ne bis in idem, prova decisiva, rinnovazione istruttoria, profitto, statuizioni civili e attenuanti generiche. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi devono essere specifici e distinguere puntualmente violazione di legge e vizi di motivazione; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto o della prova.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La sentenza irrevocabile di altro procedimento può essere acquisita come prova documentale, ma non ha efficacia vincolante né limita il libero convincimento del giudice.

  • art. 192 c.p.p.

    Non può essere dedotta in cassazione, come vizio di violazione di legge, una censura diretta a contestare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, al di fuori dei casi di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. per ribadire che i limiti del sindacato sulla motivazione non possono essere aggirati tramite formule di violazione di legge.

  • art. 546 c.p.p.

    La motivazione può essere censurata solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, non per sollecitare una nuova lettura delle prove.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti; il rigetto può essere motivato anche implicitamente.

  • art. 640 c.p.

    La truffa è stata ricostruita come reato a consumazione prolungata, inserito in un più ampio piano fraudolento fondato su crediti IVA fittizi e su condotte decettive reiterate.

  • art. 110 c.p.

    È stata confermata la responsabilità concorsuale degli imputati, ritenuti partecipi consapevoli e coordinati dell'operazione fraudolenta fin dalle fasi iniziali.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato sul profilo dell'elemento soggettivo e del momento consumativo in relazione alla truffa.

  • art. 489 c.p.

    L'uso di atto falso è stato ritenuto configurabile in ragione della consapevole utilizzazione di un documento ritenuto apocrifo e comunque mendace nel contenuto.

  • art. 481 c.p.

    Richiamato in relazione alla falsità dell'atto e al dolo dell'imputata.

  • art. 380 c.p.

    Richiamato tra i capi contestati alla prima imputata; la Corte ne ha escluso i vizi motivazionali dedotti.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    L'aggravante dell'abuso di prestazione professionale è configurabile anche quando l'agente si avvale, strumentalizzandola, della prestazione o dell'ufficio, e si estende ai concorrenti che ne conoscano o ignorino colpevolmente la portata.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    L'aggravante relativa all'entità del danno è stata ritenuta correttamente applicata senza possibilità di compensare il danno con vantaggi temporanei o indiretti.

  • art. 30 c.p.

    Richiamato in tema di pene accessorie, contestate come applicate automaticamente.

  • art. 31 c.p.

    Richiamato in tema di determinazione delle pene accessorie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle ulteriori statuizioni accessorie.

  • art. 368 c.p.

    Richiamato nel capo concernente il conflitto con l'amministrazione della giustizia, ma non oggetto centrale della decisione di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    Non richiamato espressamente nel testo come oggetto di decisione; non emerge una valutazione sulla particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve indicare in modo specifico e distinto il vizio denunciato; censure generiche, ripetitive o meramente assertive sono inammissibili.
  • Non è consentito utilizzare la violazione di legge come veicolo per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta nei gradi di merito.
  • La sentenza irrevocabile di altro procedimento può essere acquisita come documento, ma conserva solo valore di elemento valutabile dal giudice, senza efficacia vincolante automatica.
  • In presenza di "doppia conforme" il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto è ulteriormente ristretto e non può risolversi in una rilettura delle prove.
  • La truffa può essere configurata come condotta unitaria e prolungata nel tempo quando l'inganno si articola in una serie di atti coordinati e decettivi inseriti in un medesimo disegno fraudolento.
  • Il concorso di persone nel reato è configurabile quando le condotte dei partecipi risultino costanti, coordinate e consapevoli sin dalle fasi iniziali dell'operazione illecita.
  • L'aggravante dell'abuso della prestazione professionale sussiste anche se il rapporto fiduciario non deriva da un formale incarico già concluso, purché il professionista venga strumentalizzato nella gestione dell'affare.
  • Le circostanze aggravanti non sono escluse da vantaggi solo temporanei o apparenti; il danno va valutato in base alla perdita effettivamente causata alla vittima.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e il suo mancato accoglimento può risultare motivato anche implicitamente quando il giudice ritenga sufficiente il compendio probatorio già acquisito.
  • La deduzione del travisamento della prova richiede l'indicazione di una vera e propria distorsione del dato probatorio decisivo, non una semplice diversa lettura delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTruffaUso di atto falsoFalsità in atto pubblicoFavoreggiamento personale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNe bis in idemOnere della provaInutilizzabilità della prova

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