Cassazione Civile, Ordinanza n. 25415/2021 del 20/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo a un precetto per spese legali di importo inferiore a euro 5.000, il Tribunale di Milano ha declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace e ha condannato l'opponente alle spese. Il difensore, che agiva in proprio, ha proposto regolamento di competenza affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e richiamato norme e modifiche legislative che, a suo dire, avrebbero inciso sulla competenza; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese poste a suo carico. Nel ricorso ha anche sostenuto che il regolamento fosse facoltativo, mentre il Procuratore Generale ha osservato che si trattava di regolamento necessario, poiché il provvedimento impugnato aveva deciso solo sulla competenza. La parte intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, essendo il credito azionato inferiore a euro 5.000, la competenza per le opposizioni all'esecuzione spetta pacificamente al Giudice di Pace secondo i criteri ordinari di valore. Ha inoltre escluso rilevanza, ai fini della competenza, di un'ordinanza resa in altro e distinto processo, solo indirettamente collegato. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato inammissibile nella parte in cui censurava la liquidazione delle spese, affermando che il giudice che dichiara la propria incompetenza deve comunque provvedere sulle spese del processo che si chiude davanti a lui; l'omessa o contestata statuizione sulle spese va impugnata con l'appello ordinario e non con ricorso per cassazione o con regolamento di competenza. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Giudice di Pace e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese del regolamento, perché l'intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il richiamo al vizio di omesso esame è stato ritenuto non idoneo a scalfire la decisione sulla competenza, perché le circostanze dedotte non risultavano decisive rispetto al criterio di valore applicato.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è stata reputata non fondata/inammissibile, poiché il giudice che declina la competenza deve provvedere anche sulle spese del processo definito davanti a sé.
art. 49 c.p.c.
Richiamato dal Pubblico Ministero in relazione ai provvedimenti conseguenti al regolamento di competenza necessario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza nel ricorso.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione, quando il credito azionato ha valore inferiore alla soglia di competenza, la competenza per valore appartiene al Giudice di Pace secondo gli ordinari criteri di valore.
- Ai fini della determinazione della competenza non possono essere valorizzati provvedimenti adottati in altro giudizio, anche se collegato, quando si tratti di processo distinto e autonomo.
- Il giudice che dichiara la propria incompetenza con ordinanza deve comunque pronunciarsi sulle spese del processo che si chiude davanti a lui; la relativa statuizione non si censura con il regolamento di competenza ma con l'impugnazione ordinaria prevista per il provvedimento sulle spese.
- Il regolamento di competenza è inammissibile nella parte in cui mira a rimettere in discussione la sola regolazione delle spese, se la decisione impugnata ha definito esclusivamente la questione di competenza.
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