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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33782/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per il reddito 2008, nel quale l'Ufficio aveva considerato, ai fini della rettifica, anche la quota di 1/5 di un incremento patrimoniale sostenuto nel 2009, secondo il previgente criterio di imputazione pluriennale delle spese. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che, per effetto della modifica dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 introdotta dall'art. 22 del d.l. 78/2010, le spese sostenute dal 2009 dovessero essere imputate per intero all'anno di effettuazione e non più ripartite in cinque quote. La CTP ha respinto il ricorso del contribuente; la CTR ha accolto parzialmente l'appello escludendo dal reddito 2008 la quota di 1/5 relativa alla spesa effettuata nel 2009. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 come modificato, sostenendo che la nuova disciplina si applichi solo agli avvisi di accertamento emessi per il 2009 e gli anni successivi, e non agli accertamenti relativi ad anni precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la modifica dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 segna il discrimine temporale con riferimento alla dichiarazione relativa al 2009 e alle spese sostenute da quell'anno in avanti, che devono essere considerate integralmente e non più frazionate in quote di 1/5. Ne consegue che non può applicarsi il previgente redditometro, per imputare nel reddito 2008 la quota di spese effettuate nel 2009. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La nuova formulazione, come modificata dall'art. 22 del d.l. 78/2010, si applica agli incrementi patrimoniali/spese sostenuti dal 2009 in poi, che vanno considerati per intero e non più ripartiti in quote di 1/5 sui quattro anni precedenti e sull'anno di spesa.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    La norma di modifica dell'accertamento sintetico introduce una barriera temporale collegata alle spese effettuate dal periodo d'imposta 2009, da valutare integralmente secondo il nuovo regime.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi consente di individuare il periodo d'imposta 2009 come quello a partire dal quale opera la nuova disciplina, poiché alla data di entrata in vigore del decreto il termine dichiarativo non era ancora scaduto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso dedotto dall'Agenzia per denunciare la violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte richiama il principio secondo cui il c.d. doppio contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È la norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel nuovo accertamento sintetico, il discrimine temporale va individuato nella data della spesa/incremento patrimoniale e nella relativa dichiarazione, non nell'anno cui si riferisce l'avviso di accertamento.
  • Le spese sostenute dal 2009 in poi devono essere imputate integralmente all'anno di effettuazione ai fini della determinazione sintetica del reddito, senza frazionamento in quote annuali.
  • Non è coerente una disciplina transitoria che consenta di applicare il vecchio criterio di riparto alle spese del 2009 solo perché l'accertamento riguarda un anno anteriore; il nuovo regime opera simultaneamente per le spese rientranti nel suo ambito temporale.
  • In caso di rigetto del ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni respinte, quando l'ente opera mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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