Cassazione Penale, Sentenza n. 49270/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena (10 mesi reclusione e €3.000 di multa) precedentemente concessa con sentenza definitiva per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. La ricorrente deduceva che la revoca era illegittima perché il certificato del casellario giudiziale acquisito nel procedimento era decaduto (oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art.41 d.P.R. 28/12/2000, n.445) e quindi la causa ostativa (una condanna del 18/06/2015 non riportata nel certificato) non poteva essere fatta valere: la sua assenza nel fascicolo di cognizione avrebbe impedito alla stessa di esercitare rimedi in sede di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la revoca del beneficio in sede di esecuzione sia legittima quando sussistano cause ostative antecedenti e non documentalmente note al giudice della cognizione; la possibilità che tali precedenti fossero conoscibili mediante acquisizione di un certificato aggiornato non ostacola la revoca in fase esecutiva. Si è richiamata la nozione di "preclusione debole" della statuizione che concede la sospensione condizionale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
divieto di concedere la sospensione condizionale a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva; il beneficio non puo' essere concesso piu' di una volta salvo decisione discrezionale
Il giudice non può concedere la sospensione condizionale in presenza di cause ostative antecedenti; se il beneficio è stato comunque concesso in violazione di tale norma, il giudice dell'esecuzione deve revocarlo quando le cause ostative non risultavano documentalmente note al giudice di merito
art. 168, terzo comma, cod. pen.
Fondamento normativo della revoca della sospensione condizionale in esecuzione quando la concessione sia viziata per inosservanza della legge penale (richiama i limiti e condizioni del beneficio)
art. 163 cod. pen.
limiti della pena cumulata con la precedente sospensione
Richiede che, anche in caso di seconda sospensione disposta discrezionalmente, il cumulo non superi i limiti previsti dall'art.163
art. 41 d.P.R. 28/12/2000, n. 445
termine di validita' di sei mesi per il certificato del casellario giudiziale
Il decorso del termine di validita' del certificato penale non impedisce automaticamente la revoca del beneficio in sede esecutiva: l'elemento decisivo è se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che ha concesso la sospensione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile
art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309
Norma sostanziale che definisce il reato (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti) per il quale era stata condannata la ricorrente
Giurisprudenza: Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio che il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di cause ostative non documentalmente note al giudice di cognizione acquisendo il fascicolo del giudizio; ha escluso che la possibilità di conoscibilità mediante certificato aggiornato precluda la revoca in esecuzione
Corte costituzionale n. 95 del 1976
Richiamata in relazione al limite della concessione ripetuta del beneficio e alla sua interpretazione costituzionale
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Citata come riferimento nella valutazione della colpa nella proposizione del ricorso ai fini della liquidazione della somma da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere revocata in sede esecutiva se, pur essendo stata concessa con sentenza irrevocabile, risultò viziata per l'esistenza di cause ostative antecedenti non documentalmente note al giudice che la concesse
- Il fatto che un certificato del casellario giudiziale sia scaduto o non aggiornato non impedisce automaticamente la revoca: conta se la causa ostativa fosse documentalmente presente nel fascicolo di cognizione
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare l'esistenza di precedenti ostativi non emersi in sede di cognizione
- La statuizione che concede la sospensione condizionale è soggetta a una "preclusione debole" e quindi non impedisce sempre la riesamina del caso in fase esecutiva
- Chi propone ricorso pur manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende: valutare la ragionevolezza del ricorso prima di impugnare
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