Sentenza n. 770/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato e collocato presso una comunità, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età. Dopo il raggiungimento della maggiore età aveva presentato istanza di rinnovo o conversione per motivi di attesa occupazione. La Questura, con preavviso di rigetto, aveva richiesto la prova della presenza sul territorio nazionale da almeno tre anni e dell’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, oppure il parere favorevole dell’autorità competente per i minori stranieri. Il diniego era stato motivato dalla mancata dimostrazione dei requisiti previsti dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, e comma 5, d.lgs. 286/1998, dell’art. 8 CEDU e l’eccesso di potere, sostenendo di essere stato affidato ai servizi sociali, di avere seguito positivamente un progetto di integrazione, di essersi radicato in Italia attraverso attività sportiva e lavorativa e di avere diritto alla conversione in assenza di una preventiva acquisizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, oggi sostituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il secondo ricorso, iscritto al n. 126/2025, era totalmente sovrapponibile al primo e diretto contro il medesimo provvedimento.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi perché proposti tra le medesime parti e aventi oggetto totalmente sovrapponibile. Ha respinto il ricorso n. 117/2025 ritenendo insussistenti entrambi i percorsi alternativi previsti dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998. Quanto al primo percorso, ha escluso che il ricorrente fosse stato affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposto a tutela: l’affidamento risultava provvisorio e disposto per esigenze urgenti, senza un provvedimento del giudice tutelare, né poteva estendersi la disciplina che attribuisce poteri tutelari agli istituti di assistenza. Ha inoltre rilevato la mancanza del parere favorevole dell’ex Comitato per i minori stranieri, ritenendo che la sua acquisizione gravasse sul richiedente e che, dopo l’abrogazione della previsione secondo cui il mancato parere non poteva giustificare il diniego, l’assenza del parere favorevole consentisse alla Questura di negare la conversione senza ulteriori valutazioni discrezionali. Quanto al secondo percorso, ha rilevato la mancanza di un progetto biennale di integrazione gestito da un ente abilitato e del requisito della presenza in Italia da almeno tre anni. Le attività lavorative, sportive e gli ulteriori elementi di integrazione successivi al raggiungimento della maggiore età non potevano supplire alla mancanza dei requisiti normativi, dovendo questi essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento del compimento della maggiore età. Il ricorso n. 126/2025 è stato dichiarato radicalmente inammissibile perché costituiva un duplicato informatico del ricorso n. 117/2025. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidate in euro 3.000, oltre accessori; la liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo può essere rilasciato, alternativamente, ai minori affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, oppure ai minori stranieri non accompagnati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato avente rappresentanza nazionale e iscritto nel registro previsto dalla legge.
La conversione richiede la sussistenza di uno dei due percorsi alternativi tipizzati: affidamento o tutela con parere favorevole, oppure progetto biennale di integrazione accompagnato dai requisiti documentali e temporali previsti dalla norma. L’assenza dei presupposti impedisce la conversione.
art. 32, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998
Il rilascio del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, comporta la detrazione dalle quote di ingresso per motivi di lavoro; tale elemento conferma la necessità di rispettare i requisiti legislativi specifici.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato per indicare i requisiti ritenuti mancanti e consentire al richiedente di produrre la relativa documentazione.
art. 14-bis d.P.R. 394/1999
Il richiedente è onerato di attivarsi per ottenere il parere dell’autorità competente, salvo che altri soggetti si siano volontariamente sostituiti a lui.
art. 4, comma 1, legge n. 184/1983
La mancanza di un provvedimento del giudice tutelare è stata valorizzata per escludere la configurabilità dell’affidamento rilevante ai fini della conversione.
art. 2 legge n. 184/1983
L’affidamento rilevante ai fini dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 deve essere un affidamento familiare riconducibile alla disciplina dell’art. 2.
art. 3 legge n. 184/1983
La disposizione non può essere applicata estensivamente per attribuire all’istituto di assistenza pubblico o privato poteri tutelari sul minore oltre i limiti previsti.
art. 19, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
L’affidamento provvisorio disposto per fronteggiare esigenze urgenti di tutela del minore straniero non accompagnato non equivale automaticamente all’affidamento familiare o alla sottoposizione a tutela richiesti dall’art. 32, comma 1-bis.
d.P.R. n. 231/2023
Il parere precedentemente attribuito al Comitato per i minori stranieri è oggi ricondotto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
null
art. 8 CEDU
La censura fondata sull’art. 8 CEDU non è stata ritenuta idonea a superare l’assenza dei requisiti tipizzati dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998.
D.L. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023
L’abrogazione della previsione secondo cui il mancato rilascio del parere non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo è stata interpretata come conferma della possibilità, per la Questura, di negare la conversione in assenza di parere favorevole.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 presuppone il rigoroso perfezionamento di uno dei percorsi alternativi previsti dalla legge: affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposizione a tutela, con parere favorevole dell’autorità competente, oppure ammissione per almeno due anni a un progetto qualificato di integrazione sociale e civile, unitamente agli ulteriori requisiti temporali, abitativi e di studio o lavoro.
- L’affidamento provvisorio di un minore straniero non accompagnato disposto per esigenze urgenti di protezione non equivale, in assenza di un provvedimento del giudice tutelare, all’affidamento familiare ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 né alla sottoposizione a tutela rilevante ai fini della conversione del permesso di soggiorno.
- Non è possibile estendere la disciplina che attribuisce poteri tutelari agli istituti di assistenza pubblici o privati oltre i limiti previsti dalla legge; tale attribuzione non consente di considerare automaticamente il minore come sottoposto a tutela ai fini dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998.
- L’assenza del parere favorevole dell’autorità competente per i minori stranieri può legittimare il diniego della conversione del permesso di soggiorno, dopo l’abrogazione della disposizione che escludeva tale effetto; il richiedente deve attivarsi per ottenere il parere, salvo sostituzione volontaria di altri soggetti.
- I requisiti per la conversione del permesso di soggiorno devono essere verificati con riferimento alla situazione esistente al momento del compimento della maggiore età; attività lavorative, sportive o ulteriori elementi di integrazione maturati successivamente non possono sostituire requisiti normativi mancanti.
- La proposizione di un secondo ricorso totalmente sovrapponibile, tra le medesime parti e contro il medesimo provvedimento, costituisce duplicazione del giudizio e determina l’inammissibilità radicale del ricorso successivo.
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