Tribunale, Sentenza T-272/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 6 September 2023. — Galina Evgenyevna Pumpyanskaya v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – Inclusion of the applicant’s name on the lists of persons, entities and bodies concerned – Error of assessment – Concept of ‘association’ – Proportionality. — Case T-272/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della moglie di un imprenditore russo contro il congelamento dei fondi disposto nell’ambito delle sanzioni UE per l’Ucraina. Ritiene che il Consiglio avesse una base fattuale sufficiente per qualificare il marito come leading businessperson e la ricorrente come persona "associata" a lui, sulla base non solo del rapporto coniugale ma anche del collegamento tramite la fondazione BF Sinara. Esclude inoltre la violazione di proporzionalità, diritti fondamentali, certezza del diritto ed eguaglianza.
Restrictive measures UE contro l’aggressione all’Ucraina: legittimità dell’iscrizione della moglie di un noto imprenditore russo per "associazione" con un leading businessperson e compatibilità con proporzionalità e diritti fondamentali
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione nel ritenere la ricorrente "associata" a un leading businessperson operante in settori che forniscono un rilevante gettito al governo russo; se la prova raccolta fosse sufficiente e affidabile; se l’iscrizione violi il principio di proporzionalità, il diritto di proprietà, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché i principi di certezza del diritto ed eguaglianza.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che il Consiglio può iscrivere nelle liste una persona fisica che, pur non essendo un leading businessperson, sia sufficientemente connessa a quest’ultimo da una relazione familiare e, soprattutto, da un legame economico-funzionale che trascenda il mero vincolo coniugale; nel caso di specie, la ricorrente, in quanto presidente del board of trustees di una fondazione strettamente collegata alle attività filantropiche delle società del marito, è stata ritenuta "associata" a un imprenditore di primo piano operante in settori che costituiscono una significativa fonte di entrate per il governo russo. La restrizione è stata giudicata proporzionata, prevista dalla legge e non lesiva in modo sproporzionato dei diritti fondamentali, mentre il criterio di "associazione" è stato ritenuto sufficientemente chiaro e conforme alla certezza del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
- Decisione 2014/145/PESC
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (PESC) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (PESC) 2022/397
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 17 e 47
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta
Congelamento dei fondi e iscrizione della ricorrente nelle liste sanzionatorie UE
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Galina Evgenyevna Pumpyanskaya contro la Decisione (PESC) 2022/397 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396, nella parte in cui il suo nome è stato inserito nelle liste delle persone soggette a misure restrittive nei confronti di azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Tribunale esamina in particolare la nozione di persona "associata" a un leading businessperson e la compatibilità della misura con diritti fondamentali e principi generali del diritto dell’Unione.
Fatti e contesto normativo
Il Consiglio aveva inizialmente adottato la Decisione 2014/145/PESC e il Regolamento (UE) n. 269/2014, fondati rispettivamente sull’articolo 29 TUE e sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. Dopo l’inasprimento della situazione in Ucraina nel febbraio 2022, tali atti sono stati modificati dalla Decisione (PESC) 2022/329 e dal Regolamento (UE) 2022/330, che hanno ampliato i criteri di designazione includendo, tra l’altro, i leading businesspersons attivi in settori che forniscono una sostanziale fonte di entrate al governo russo e le persone a essi associate.
La ricorrente è stata iscritta nelle liste con la motivazione che era presidente del board of trustees della fondazione BF Sinara, operante come soggetto che svolge attività caritative per grandi società, inclusa la PJSC Pipe Metallurgical Company (TMK), ed era coniuge di Dmitry A. Pumpyanskiy, imprenditore di rilievo e dirigente di TMK e del Gruppo Sinara. Il Consiglio ha ritenuto che entrambi i gruppi societari beneficiassero della cooperazione con autorità pubbliche e società statali russe, facendo così rientrare la ricorrente nel criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della Decisione 2014/145, come modificata.
Esame preliminare: rigetto della domanda di riunione
Il Consiglio aveva chiesto la riunione del presente giudizio con la causa T-270/22, relativa al marito della ricorrente. Il Tribunale respinge tale richiesta ai fini della decisione che chiude il procedimento, pur avendo già disposto in precedenza una riunione limitata alla fase orale.
Primo motivo: errore di valutazione e sufficienza della prova
La ricorrente contestava di poter essere qualificata come persona "associata" al marito e metteva in dubbio l’attendibilità del materiale probatorio prodotto dal Consiglio, contenuto nel fascicolo WK, composto da 14 elementi di prova tratti da fonti pubbliche: articoli di stampa, siti internet, pagine ufficiali di TMK e altri documenti online.
Il Tribunale ricorda che, in materia di misure restrittive, il Consiglio dispone di un margine di valutazione, ma la legittimità degli atti deve essere sottoposta a un controllo giurisdizionale pieno ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Spetta al Consiglio dimostrare, mediante un insieme di indizi specifici, precisi e concordanti, che sussista un legame sufficiente tra la persona iscritta e la situazione combattuta dall’Unione.
Il Tribunale respinge le critiche sulla presunta inattendibilità del fascicolo WK: osserva che il Consiglio può basarsi su fonti pubblicamente disponibili, anche di diversa provenienza, purché siano seri e affidabili; sottolinea inoltre che non rileva il numero dei documenti, ma la loro forza probatoria complessiva.
Qualificazione del marito come leading businessperson
Quanto al marito, il Tribunale ritiene che il Consiglio abbia fornito una base fattuale sufficiente per considerarlo un leading businessperson ai sensi del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della Decisione 2014/145, come modificata, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento n. 269/2014, come modificato. In particolare:
- TMK e il Gruppo Sinara sono società di grandi dimensioni, attive in numerosi settori economici;
- TMK produce tubi d’acciaio per il settore petrolifero e del gas e intrattiene rapporti commerciali con società statali come Gazprom e Rosneft;
- il Gruppo Sinara ha partecipato a forum economici e concluso accordi con imprese pubbliche russe per importanti progetti infrastrutturali e industriali.
Il Tribunale precisa che la nozione di "sostanziale fonte di entrate" non richiede una quantificazione precisa del gettito fiscale; è sufficiente che l’attività di impresa sia, per dimensioni e settori coinvolti, idonea a fornire un contributo rilevante alle entrate del governo russo, in particolare nei settori petrolifero e del gas.
Nozione di "associazione" e sua applicazione alla ricorrente
Sul punto centrale del giudizio, il Tribunale chiarisce che la nozione di associazione non è definita in modo autonomo dagli atti sanzionatori e va interpretata secondo contesto: essa può comprendere persone legate da interessi comuni, ma non può fondarsi esclusivamente sul vincolo familiare.
Nel caso concreto, il Consiglio non si è fondato solo sul fatto che la ricorrente fosse la moglie di Dmitry A. Pumpyanskiy, ma anche sul legame funzionale tra i loro rispettivi ruoli. La ricorrente era presidente del board of trustees della fondazione BF Sinara, organismo che svolge le attività caritative delle società create e controllate dal marito e che intrattiene stretti rapporti con TMK e il Gruppo Sinara.
Per il Tribunale, questo nesso dimostra che i due coniugi sono connessi da interessi comuni che vanno oltre il semplice rapporto matrimoniale. La ricorrente è quindi effettivamente "associata" a un leading businessperson ai sensi del criterio contestato.
Rigetto degli argomenti specifici della ricorrente
Il Tribunale respinge anche gli ulteriori argomenti difensivi della ricorrente:
- la distinzione tra persone "related" e persone "associated" non è decisiva, poiché la motivazione di iscrizione non si fonda solo sul rapporto coniugale;
- il fatto che il ruolo nella fondazione fosse onorario o non comportasse controllo diretto non è rilevante, poiché l’iscrizione non dipende dal fatto che la ricorrente fosse a sua volta un’imprenditrice;
- eventuali cessioni di quote o dimissioni del marito non incidono sulla legalità della misura, che va valutata in base ai fatti esistenti al momento dell’adozione;
- le censure rivolte al comportamento processuale del Consiglio sono irrilevanti ai fini della legittimità della misura.
Secondo motivo: proporzionalità, diritti fondamentali, certezza del diritto ed eguaglianza
La ricorrente invocava la violazione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sostenendo che le misure non contribuissero realmente a fare pressione sulle autorità russe e fossero quindi inutili o addirittura controproducenti. Richiamava inoltre una presunta lesione dei principi di certezza del diritto ed eguaglianza, osservando che tra oltre mille persone sanzionate solo due sarebbero coniugi di soggetti già iscritti.
Il Tribunale ricorda che il congelamento dei fondi incide effettivamente sui diritti garantiti dagli articoli 7 e 17 della Carta, ma tali diritti non sono assoluti e le limitazioni sono ammesse se previste dalla legge, rispettose del contenuto essenziale, dirette a un obiettivo di interesse generale e proporzionate ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Nel caso di specie, la misura è prevista da atti di generale applicazione con base giuridica chiara; è limitata nel tempo, periodicamente riesaminata e reversibile; non ha carattere confiscatorio; e consente autorizzazioni specifiche per bisogni essenziali, obblighi particolari o ragioni umanitarie. Il Tribunale ritiene inoltre che il congelamento dei fondi sia uno strumento adeguato e necessario per esercitare pressione sulle persone vicine al potere economico russo e ridurre i rischi di elusione.
Quanto a certezza del diritto ed eguaglianza, il Tribunale afferma che il criterio di associazione, pur ampio, è ancorato a elementi oggettivi e a un quadro normativo delimitato dagli obiettivi delle sanzioni. Il fatto che il Consiglio non iscriva tutte le persone astrattamente riconducibili al criterio non implica arbitrarietà: l’istituzione conserva un margine di discrezionalità nella selezione dei soggetti da colpire, purché resti entro i limiti fissati dalla base normativa.
Decisione e principio ricavabile
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. La pronuncia conferma che la nozione di "associazione" nei regimi sanzionatori UE contro la Russia può includere un coniuge quando il vincolo matrimoniale sia accompagnato da un legame economico-funzionale concreto con il leading businessperson, tale da giustificare l’inserimento nelle liste in funzione dell’efficacia delle misure restrittive.
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