Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 cod. pen.) tra due provvedimenti penali: a) sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 15/03/2021 (irrevocabile 08/07/2022) per associazione a delinquere finalizzata a delitti tributari mediante fatture per operazioni inesistenti, commessi da gennaio 2012 a gennaio 2015; b) sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 30/06/2022 (irrevocabile 22/11/2023) per associazione a delinquere finalizzata a reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 e per reati di riciclaggio e autoriciclaggio commessi da gennaio 2016 al 21/04/2019. L'istanza è stata motivata sostenendo che le condotte della seconda fase costituissero uno sviluppo unitario e dinamico del medesimo sistema criminale (in particolare tramite l'uso dell"accollo tributario e l"obiettivo di maggiori profitti), mentre il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione ritenendo le due associazioni distinte per novità operative e finalità (trasferimento dei profitti all'estero).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione denunciato dalla difesa e confermato che il giudice dell'esecuzione ha svolto un esame concreto dei tempi e delle modalità, richiamando elementi decisivi quali la cesura temporale (circa un anno) e le nuove, in parte inedite modalità operative della seconda fase (compresi reati aggiuntivi e trasferimento all'estero dei profitti). La Corte ha escluso il "travisamento" dei fatti e ha affermato che la motivazione del giudice dell'esecuzione è coerente con i principi giurisprudenziali sull"istituto della continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un'unica rappresentazione ideativa iniziale (unità di disegno criminoso). Per accertarla il giudice deve valutare concretamente tempi e modalità delle violazioni e può desumerla da indici quali prossimità temporale, omogeneità delle modalità e del bene giuridico tutelato, condizioni di tempo e luogo. Non è sufficiente la mera tendenza a conseguire profitti illeciti o l"abitualità del comportamento; è invece necessaria una programmazione iniziale in vista di un fine circoscritto.
art. 671 cod. proc. pen.
Invocato in relazione al vizio di motivazione; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione. L"esame di cassazione è circoscritto alla rilevazione di illogicità manifesta, travisamento della prova o insufficienza motivazionale grave.
D.Lgs. 74/2000
Citato come oggetto delle condotte contestate nella seconda sentenza (delitti tributari). Serve a qualificare la natura dei reati commessi nella seconda fase e a valutare l"eventuale discontinuità rispetto alla prima fase di condotte.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede l"accertamento di una unità di disegno criminoso e non si realizza automaticamente per il fatto che i reati sono simili o perseguono il profitto illecito.
- Indici utili per valutare la continuazione: prossimità temporale significativa, omogeneità delle modalità operative, identità del bene giuridico tutelato, collegamento causale e continuità di mezzi e finalità; non è necessario che ogni dettaglio sia previsto fin dall"inizio, ma va dimostrata una programmazione unitaria almeno nelle linee essenziali.
- Un intervallo temporale apprezzabile e l"introduzione di modalità operative nuove o di reati ulteriori (es. trasferimento di profitti all"estero, riciclaggio) possono far emergere una cesura e giustificare il rigetto dell"applicazione della continuazione.
- La mera diversa composizione delle compagini associative o l"utilizzo di professionisti non esclude di per sé la continuazione se è dimostrabile l"identità del disegno criminoso; tuttavia il giudice deve motivare adeguatamente tali valutazioni.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti è limitato: il ricorso per travisamento della prova o per vizio motivazionale ha efficacia solo se emergono illogicità manifeste, travisamenti o carenze motivazionali rilevanti.
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