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Sentenza

Sentenza n. 1609/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del condono edilizio relativo a un fabbricato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del condono edilizio richiesto nel 2004 ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, deducendo che il Comune avesse erroneamente subordinato la definizione del condono alla tempestiva presentazione dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 1, commi 37 e seguenti, l. n. 308/2004. Secondo il ricorrente, il condono edilizio e il condono ambientale sarebbero istituti autonomi; l’immobile, di modesta consistenza e realizzato prima dell’apposizione del vincolo, avrebbe dovuto essere valutato direttamente ai fini della condonabilità edilizia, anche in presenza di conformità urbanistica. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie partecipative, poiché il Comune non avrebbe indicato nella comunicazione di avvio la ritenuta tardività o inammissibilità dell’istanza paesaggistica, mai formalmente dichiarata dalla competente amministrazione regionale. Infine, il ricorrente ha lamentato la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede, sostenendo che l’istanza spedita tramite raccomandata il 31 gennaio 2005 dovesse considerarsi tempestiva in applicazione della scissione degli effetti della notificazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha anzitutto ritenuto fondata la censura relativa all’erronea interdipendenza tra il procedimento di condono edilizio e quello di accertamento della compatibilità paesaggistica: la domanda prevista dall’art. 1, commi 37 e seguenti, l. n. 308/2004 rileva ai fini del condono penale e dell’estinzione del reato ambientale, mentre non costituisce presupposto necessario per il condono edilizio e non incide sulle sanzioni amministrative. Tuttavia, l’errore interpretativo non determina l’annullamento del diniego, poiché il fabbricato ricadeva entro 300 metri dalla battigia ed era quindi sottoposto a vincolo paesaggistico. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, nelle aree vincolate sono condonabili soltanto opere minori, senza aumento di superficie, quali restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, purché ricorrano anche la preesistenza dell’opera al vincolo e il previo parere dell’autorità preposta alla tutela. Il ricorrente aveva invece ammesso che si trattava di un fabbricato a un piano fuori terra, realizzato nel 1985 e completato con lavori di ristrutturazione nel 1993. Il giudice ha pertanto ritenuto che il vincolo paesaggistico costituisse comunque un elemento ostativo al condono, idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato, nonostante l’erronea motivazione comunale sui rapporti tra condono edilizio e accertamento della compatibilità paesaggistica. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Disciplina il condono edilizio; nelle aree sottoposte a specifici vincoli, l’art. 32, comma 27, lett. d), limita la sanabilità alle opere minori prive di aumento di superficie, realizzate prima dell’imposizione del vincolo e assistite dal previo parere dell’autorità preposta alla tutela.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003

    Preclude il condono, nelle aree vincolate, per opere diverse dagli interventi minori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, senza aumento di superficie, anche quando l’opera sia anteriore al vincolo.

  • art. 1, commi 37 e seguenti, l. 15 dicembre 2004, n. 308

    La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica rileva ai fini del condono penale e dell’estinzione del reato ambientale, ma non costituisce presupposto del condono edilizio e non elimina l’applicazione delle sanzioni amministrative.

  • art. 1 d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. con modificazioni dalla l. 8 agosto 1985, n. 431

    Ha istituito il vincolo paesaggistico sulle aree situate entro 300 metri dalla linea di battigia del mare.

Massime di principio

  • La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 1, commi 37 e seguenti, l. n. 308/2004 è funzionale al condono penale e all’estinzione del reato ambientale, ma non costituisce presupposto necessario per la definizione del condono edilizio né condiziona l’applicazione delle sanzioni amministrative paesaggistiche.
  • Il condono edilizio e l’accertamento della compatibilità paesaggistica sono procedimenti autonomi, non potendo il Comune subordinare automaticamente l’esame della domanda di condono edilizio alla tempestiva presentazione dell’istanza paesaggistica prevista dalla l. n. 308/2004.
  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, per le opere abusive situate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico la condonabilità richiede, oltre alla realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo e al previo parere dell’autorità di tutela, che si tratti di opere minori senza aumento di superficie, come restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.
  • Un provvedimento amministrativo può restare valido quando la motivazione originaria contiene un erroneo riferimento normativo o una ricostruzione giuridica non corretta, ma individua comunque un autonomo elemento di fatto e di diritto effettivamente ostativo all’accoglimento dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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