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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23238/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

La controversia origina dall'acquisto di un'autovettura Fiat Bravo usata, successivamente lamentata per un malfunzionamento dell'impianto di alimentazione a GPL. L'acquirente aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., poi aveva convenuto in giudizio il venditore e il produttore chiedendo il risarcimento dei danni e, in via ulteriore, il ristoro per il mancato godimento del veicolo. Il venditore, risultato condannato in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di garanzia/manleva nei confronti del produttore, sostenendo che quest'ultimo fosse già parte del giudizio e che la domanda fosse di garanzia e non di risarcimento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe affermato apoditticamente l'assenza di prova del vizio costruttivo, senza considerare l'esito dell'accertamento tecnico; 3) omesso esame e violazione del codice del consumo, deducendo che il vizio era stato denunciato tempestivamente e che la garanzia legale del produttore fosse ancora operante; 4) violazione dell'art. 130 cod. consumo, perché la Corte avrebbe riconosciuto un risarcimento non previsto dalla disciplina speciale, che prevede solo riparazione/sostituzione, e nei casi indicati risoluzione o riduzione del prezzo; 5) omesso esame della circostanza che l'acquirente aveva permutato il veicolo, così perdendo interesse concreto alla domanda e non potendo più chiedere la riparazione, né essendo provato un depauperamento del valore del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una duplice ratio: l'inammissibilità della domanda di manleva e, autonomamente, l'insussistenza della prova del difetto originario di costruzione; tale seconda ratio era un accertamento di fatto, sorretto da motivazione sufficiente e non apparente, non sindacabile in cassazione. Di conseguenza, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo comunque la decisione sorretta da una ratio autonoma non scalfita. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto del secondo, poiché l'assenza di prova del vizio costruttivo rendeva irrilevante la questione della tempestività della denuncia e della garanzia legale del produttore. Il quarto motivo è stato respinto perché la tutela prevista dall'art. 130 cod. consumo non esaurisce né sostituisce i rimedi ordinari, ma si aggiunge ad essi, consentendo al consumatore di chiedere anche il solo risarcimento del danno, ove riparazione o sostituzione non siano praticabili o siano eccessivamente onerose. Il quinto motivo è stato respinto perché la successiva permuta dell'auto non elimina il diritto del consumatore alla tutela risarcitoria: il danno va collegato al malfunzionamento del bene e alla posizione di debolezza del consumatore, non alla sola perdita di valore commerciale del veicolo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 696 bis c.p.c.

    È richiamato quale base dell'accertamento tecnico preventivo richiesto prima della causa di merito.

  • art. 26 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo in tema di azione e domanda, senza accoglimento della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel quinto motivo per dedotto omesso esame delle risultanze probatorie.

  • art. 132 D.Lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla garanzia legale di conformità del bene di consumo.

  • art. 130 D.Lgs. n. 206 del 2005

    La Corte afferma che la tutela speciale del consumatore non ha contenuto sostitutivo ma si aggiunge ai rimedi ordinari, consentendo anche l'azione risarcitoria.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare l'interpretazione estensiva della disciplina di consumo.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la lettura della disciplina di consumo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi secondo e primo; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente e ribadisce il parametro del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 del Codice del consumo

    Citato dalla ricorrente come parametro temporale della garanzia legale, ma la Corte non fonda su di esso la decisione.

  • art. 135, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato a supporto del principio per cui la disciplina speciale non esclude altri rimedi riconosciuti dall'ordinamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, la censura che non colpisca tutte le rationes utili non può condurre alla cassazione; le doglianze residue restano inammissibili per difetto di interesse o assorbite.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non ricorre se la sentenza impugnata esprime, anche in forma sintetica, un percorso argomentativo intellegibile e non meramente apparente; l'accertamento di fatto sulla prova del vizio non è sindacabile come tale in sede di legittimità.
  • Nella vendita di beni di consumo, la disciplina speciale di conformità non sostituisce i rimedi ordinari dell'ordinamento civile, ma si cumula con essi: il consumatore può domandare anche il solo risarcimento del danno quando la tutela ripristinatoria non sia praticabile o sia eccessivamente onerosa.
  • La successiva cessione, permuta o fuoriuscita del bene dalla disponibilità del consumatore non elimina di per sé la tutela risarcitoria, poiché il pregiudizio si collega alla lesione subita nel rapporto di consumo e al malfunzionamento del bene, non alla sola permanenza materiale del bene nella sfera del danneggiato.
  • Nel danno da bene di consumo viziato, la prova del pregiudizio va ancorata all'effettivo malfunzionamento e alle sue conseguenze, non necessariamente alla perdita di valore di realizzo del bene in una successiva operazione negoziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGaranzia dei beni di consumoCompravendita
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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