Cassazione Penale, Sentenza n. 10949/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21/06/2021 che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di falsificazione ed uso di atto falso (art. 489 in relazione agli artt. 477 e 482 c.p.), per aver esibito una patente di guida contraffatta rilasciata da Stato estero. La difesa ha censurato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe risposto al motivo di appello in cui si osservava l'assenza di accertamenti volti a verificare concretamente se il documento contraffatto abilitasse il ricorrente, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice della Strada, alla guida in Italia, invocando orientamenti di legittimità secondo cui la falsificazione non grossolana di patente estera rileva penalmente solo se sussistono le condizioni di validità del documento ai fini della circolazione in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e replicante, privo di critiche concrete al percorso motivazionale dei giudici di merito e insistente su valutazioni di merito riservate al giudice d'appello. La Corte ha confermato che la patente esibita era idonea a ingannare la fede pubblica (presentava timbri corrispondenti a quelli di un documento genuino), non risultava documentalmente la carenza di validità e non era contraddistinta da una contraffazione così grossolana da annullarne totalmente la valenza probatoria. Ha quindi affermato il principio secondo cui la falsificazione non grossolana di una patente estera integra il reato previsto dagli artt. 489, 477 e 482 c.p. anche se il documento non possiede i requisiti di validità per la guida in Italia ai sensi degli artt. 135 e 136 C.d.S.; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 489 c.p.
Reato di uso di atto falso; applicato perché la patente contraffatta era idonea ad ingannare la fede pubblica e ad avere rilevanza probatoria
art. 477 c.p.
Falsificazione di documento pubblico o privato; richiamato in relazione alla contraffazione della patente estera
art. 482 c.p.
Introduzione ed uso di documento falso; utilizzato per collegare la condotta di esibizione della patente contraffatta
art. 135 Codice della Strada
Norma che disciplina le condizioni di validità di patenti estere per la circolazione in Italia; la Corte ha ritenuto che l'esistenza o meno dei requisiti di validità ai sensi di questa norma non sia condizione necessaria per la configurabilità del reato di falsificazione quando il documento, pur non valido ai fini della guida, è idoneo a ingannare la pubblica fede
art. 136 Codice della Strada
Norma collegata all'effetto delle patenti estere; la Corte ha escluso che la mancanza dei requisiti previsti da tale articolo escluda automaticamente la rilevanza penale della contraffazione non grossolana
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate)
Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021 (Samb Modou); Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021 (Abdellatif); Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018 (B.); contrapposte a Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021 (Tarar) e altre
La Corte ha riaffermato l'orientamento secondo cui la falsificazione non grossolana di patente estera integra il reato quando il documento è idoneo a ingannare la fede pubblica, rigettando l'orientamento contrario che richiede come condizione la verifica dei requisiti di validità per la circolazione in Italia
Massime di principio
- La falsificazione non grossolana di una patente di guida estera può integrare il reato previsto dagli artt. 489, 477 e 482 c.p. se il documento, pur eventualmente non valido ai fini della guida in Italia, è idoneo a ingannare la fede pubblica; la validità ai sensi degli artt. 135 e 136 C.d.S. non è condizione necessaria per la configurabilità del reato
- In Cassazione non è consentito riproporre valutazioni di merito o una lettura alternativa dei fatti: il ricorso deve evidenziare errori giuridici o vizi di motivazione concreti e non meramente replica delle argomentazioni di appello
- La valutazione sulla capacità ingannatoria e sul valore probatorio di un documento è primariamente di competenza dei giudici di merito e richiede accertamenti fattuali; per contestarla efficacemente è necessario indicare specifici profili di illogicità o contraddizione nella motivazione
- Chi intende difendersi con successo dovrà promuovere, già in sede di merito, accertamenti concreti sulla validità materiale e sui requisiti formali del documento estero, nonché produrre elementi che dimostrino la mancata idoneità a ingannare la pubblica fede
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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