Cassazione Civile, Ordinanza n. 04402/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un imprenditore individuale che svolgeva attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, poi cessata. L'Ufficio aveva determinato induttivamente maggiori ricavi e un reddito d'impresa positivo, in contrasto con la perdita dichiarata. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello, ritenendo tardiva e comunque infondata la censura sulla sottoscrizione dell'atto, escludendo violazioni del contraddittorio e considerando legittimo il ricorso agli studi di settore come presunzione semplice. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità dell'avviso perché firmato da dirigente asseritamente nominato senza concorso, con violazione delle norme sulla legittimazione alla sottoscrizione degli atti impositivi e dell'onere della prova; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla provenienza dell'atto da dirigente privo di concorso; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata notifica dell'invito al contraddittorio; 4) nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale, con richiamo allo Statuto del contribuente e alla disciplina degli studi di settore; 5) errata valutazione degli studi di settore come mera presunzione semplice e violazione delle regole sull'onere della prova. Tuttavia, prima della decisione il ricorrente ha depositato documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 e ai versamenti effettuati, chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata e del pagamento integrale del debito rateizzato, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha quindi disposto che le spese dell'intero giudizio restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento
art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova sia sulla legittimazione del firmatario sia sulla pretesa fiscale e sulla valutazione degli studi di settore
artt. 67 e 68 d.l. n. 300 del 1999
richiamati dal ricorrente in relazione alla nomina del dirigente firmatario
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione del dirigente firmatario
artt. 21-septies e 21-octies L. n. 241 del 1990
richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146 del 1998
richiamato dal ricorrente in tema di studi di settore e contraddittorio
d.l. n. 223 del 2006
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile agli studi di settore
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016
norma sulla definizione agevolata invocata per ottenere la cessazione della materia del contendere
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
applicato per porre le spese dell'intero giudizio a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato in presenza di definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il debitore documenti in cassazione di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge di condono e di avere integralmente pagato le somme dovute a rate, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'adesione alla definizione agevolata, con pagamento integrale del debito rateizzato, fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto impositivo.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nelle controversie tributarie, le spese seguono la regola speciale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, restando a carico della parte che le ha anticipate.
- La definizione agevolata esclude la condanna al raddoppio del contributo unificato prevista per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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