Sentenza n. 54/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 4634 del 10.7.23 del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, notificata il 28.7.2023 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato le amministrazioni al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata alle amministrazioni il 28 luglio 2023. La sentenza aveva riconosciuto differenze retributive pari a € 91.218,01, relative al periodo settembre 1980-agosto 1992, oltre agli accessori di legge. Poiché il Ministero non aveva provveduto al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto: l'ordine di integrale esecuzione del giudicato; la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia; l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha dimostrato l'avvenuto integrale pagamento. Il TAR ha inoltre esaminato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, e la sua ammissibilità dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ricevibile il giudizio, poiché depositato nel termine di 15 giorni dalla notificazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha accertato l'inadempimento delle amministrazioni, rilevando che il giudicato non risultava eseguito e che l'amministrazione non aveva provato l'integrale pagamento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, effettuando il pagamento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, salvo che le somme fossero state medio tempore corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il compenso del commissario è stato fissato in € 500,00, a carico dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato. Il TAR ha precisato che sono riconoscibili soltanto le spese successive al giudicato funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione, registrazione, copia, notificazione degli atti accessori e diffida; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive diverse dall'ottemperanza e non satisfattive. Ha inoltre disposto che, al momento del pagamento, il titolo cartaceo originale sia quietanzato o consegnato all'amministrazione o al commissario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre, per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, una somma di denaro; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., a individuare il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso notificato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a disciplinare il deposito del ricorso nel rito camerale, ritenuto tempestivo nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.
art. 1199 c.c.
Impone, al momento del pagamento, l'apposizione di adeguata quietanza sull'originale cartaceo del titolo o la consegna del titolo all'ente debitore, quale attestazione dell'adempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un'amministrazione statale quando il titolo esecutivo, notificato all'amministrazione, sia rimasto ineseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme, l'amministrazione debitrice deve dimostrare l'integrale adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme riconosciute dal titolo.
- Il giudicato di condanna ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, che deve adottare tutti gli atti necessari a far conseguire concretamente al creditore l'utilità patrimoniale riconosciuta dalla sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione e ponendo a carico di quest'ultima il compenso e le spese della funzione commissariale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al giudicato che siano funzionali alla sua esecuzione e all'introduzione del giudizio; restano invece a carico del creditore le spese del precetto e delle procedure esecutive diverse dall'ottemperanza, salvo diversa specifica statuizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →