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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- - emesso dal Questore della Provincia di Ravenna - in data 24 luglio 2025 e notificato al lavoratore il 25 luglio 2025; nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro stagionale e di un contratto di soggiorno sottoscritto davanti allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha archiviato la domanda di permesso, ritenendo che il titolo fosse ormai scaduto e che l'istanza fosse stata presentata tardivamente. Ha chiesto preliminarmente la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., deducendo di non avere compreso il termine d'impugnazione a causa dell'omessa traduzione del provvedimento e della sua formulazione quale mera archiviazione, anziché espresso diniego. Nel merito ha dedotto l'illegittimità dell'archiviazione, sostenendo di avere presentato tempestivamente la domanda originaria e che il ritardo nella convocazione per il fotosegnalamento fosse imputabile alla Questura. Ha inoltre rappresentato di avere presentato domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato e di avere lavorato pressoché ininterrottamente, lamentando che l'Amministrazione non avesse considerato il suo percorso di inserimento socio-lavorativo. Il TAR aveva richiesto chiarimenti sulla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione del provvedimento, senza ricevere risposta dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestivamente proponibile il ricorso mediante rimessione in termini, nonostante la notificazione tardiva, perché ricorrevano oggettive ragioni di errore scusabile: il ricorrente era da poco giunto in Italia e aveva ricevuto un provvedimento qualificato come archiviazione, con motivazione non perspicua e internamente contraddittoria. Nel merito ha rilevato che l'istanza originaria per il permesso stagionale era stata presentata il 18 febbraio 2025, prima della scadenza del titolo e dopo l'ingresso in Italia e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la successiva formalizzazione tramite kit postale del 23 giugno 2025 era tardiva soltanto perché la Questura aveva convocato tardivamente il ricorrente per il fotosegnalamento. In assenza di specifici impedimenti sostanziali al rilascio, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere tempestivamente al rilascio materiale del titolo. La sopravvenuta scadenza del permesso non consentiva di archiviare l'istanza senza esaminarla, ma imponeva, ove non emergessero ulteriori ostacoli e previo contraddittorio, il rilascio materiale del titolo mantenendo la scadenza originaria. Restano impregiudicate le valutazioni sulla domanda di conversione, rispetto alla quale dovrà essere considerato ragionevolmente il ritardo imputabile all'Amministrazione. Il provvedimento è stato annullato con obbligo di riesercizio del potere; spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è istituto eccezionale, ma può essere concessa quando sussistano oggettive ragioni di incertezza o un comportamento amministrativo equivoco e non lineare idoneo a determinare un errore non imputabile al ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    Il fotosegnalamento costituisce adempimento richiesto nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998

    la durata prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata complessiva di tre mesi

    La durata del permesso per lavoro stagionale è collegata alla durata del contratto e, nel caso esaminato, non poteva superare tre mesi.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa dell'obbligo di sottoposizione ai rilievi foto-dattiloscopici.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 giorni di cui al comma 9, il lavoratore straniero munito di apposita ricevuta può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza con l'indicazione dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno

    La ricevuta consente il soggiorno e il lavoro nelle more del rilascio, ma la disposizione è richiamata nel provvedimento amministrativo senza fondare, da sola, l'archiviazione censurata.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il soggiorno per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

Massime di principio

  • Quando uno straniero abbia presentato tempestivamente la domanda di primo permesso per lavoro stagionale, in presenza di nulla osta non revocato e di contratto di soggiorno sottoscritto, il ritardo nella convocazione per il fotosegnalamento imputabile alla Questura non può essere posto a suo carico ai fini dell'archiviazione della domanda.
  • La sopravvenuta scadenza della durata originaria del permesso per lavoro stagionale non esonera l'Amministrazione dal definire la domanda originaria e, ove non emergano impedimenti sostanziali, dal rilasciare materialmente il titolo mantenendone la scadenza originaria.
  • Un provvedimento amministrativo che qualifica l'esito come archiviazione, ma contiene una motivazione non perspicua e contraddittoria circa la presentazione della domanda, l'avvenuto rilascio del titolo e la convocazione per il fotosegnalamento, è illegittimo per carenza di adeguata motivazione e non consente di imputare automaticamente al destinatario gli effetti del ritardo procedimentale.
  • La rimessione in termini per errore scusabile può essere riconosciuta allo straniero da poco entrato in Italia che abbia ricevuto un provvedimento non espresso come diniego, formulato in modo equivoco e non adeguatamente comprensibile, quando tali circostanze abbiano reso non imputabile la tardiva impugnazione.
  • Nel riesaminare una domanda di conversione del permesso stagionale, l'Amministrazione deve considerare ragionevolmente il tempo trascorso dalla scadenza del titolo quando il ritardo nella definizione della posizione sia imputabile alla stessa Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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