Sentenza n. 1082/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento protocollo n. 218865 del 28/11/2024, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento per l'Energia, Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, ha rigettato l'istanza di proroga decennale della vigenza della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “Barigazzo”, presentata da AIMAG S.p.A. in data 21/11/2024 e acquisita agli atti con prot. n. 213913 del 21/11/2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ancorché non cognito; oltreché per l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del diritto dell'odierna ricorrente di ottenere la proroga di 10 anni, come da istanza di proroga presentata da AIMAG S.p.A. in data 21/11/2024; e per l'emissione dell'ordine nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere conducendo un'istruttoria adeguata ed emettendo un nuovo provvedimento che conceda ad AIMAG S.p.A. la domandata proroga decennale, con ogni e conseguente statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della proroga decennale della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Barigazzo"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l’istanza di proroga decennale della concessione, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla proroga e l’ordine all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria e adottare un nuovo provvedimento favorevole. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di diniego, nonché eccesso di potere e violazione del giusto procedimento. Il secondo motivo censurava la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle proroghe delle concessioni minerarie, sostenendo che le precedenti proroghe fossero irrilevanti e che sussistesse un vero e proprio diritto alla proroga decennale prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 625/1996; venivano inoltre dedotti violazione del principio tempus regit actum, difetto di motivazione e di istruttoria, falso presupposto e ingiustizia manifesta. Il terzo motivo contestava la motivazione semplificata del diniego, ritenuta inadeguata rispetto alla complessità della fattispecie e non conforme agli artt. 2 e 3 l. 241/1990. Il commissario ad acta intervenuto nel giudizio è stato contestato dalla ricorrente per carenza di legittimazione e interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha disposto l’estromissione del commissario ad acta. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha accertato che la concessione aveva già beneficiato di numerose proroghe e rinnovi: due rinnovi ventennali, un rinnovo quindicennale e tre proroghe quinquennali, oltre all’ultima proroga con scadenza al 22 novembre 2026. Ha quindi ritenuto irrilevante la tesi secondo cui la ricorrente non avrebbe mai usufruito della proroga decennale e ha affermato che la disciplina sopravvenuta è applicabile ai rapporti concessori di lunga durata. In ogni caso, ha considerato dirimente il fatto che l’art. 13, comma 1, d.lgs. 625/1996 subordina la proroga decennale al decorso di quindici anni dal conferimento della concessione: tale condizione doveva ritenersi ormai esaurita, sicché non sussistevano i presupposti per ottenere la proroga richiesta. Il terzo motivo è stato respinto perché il diniego, pur redatto in forma sintetica, indicava le ragioni di fatto e di diritto ostative alla proroga, richiamava la normativa applicabile e le precedenti proroghe e consentiva la piena comprensione dell’iter logico dell’amministrazione e l’esercizio del diritto di difesa. Anche il primo motivo è stato respinto: il preavviso di diniego deve essere valutato in chiave sostanziale e non formalistica; le numerose interlocuzioni intercorse nell’ambito delle precedenti proroghe e dei contenziosi avevano reso la concessionaria pienamente consapevole delle ragioni ostative, realizzando lo scopo partecipativo dell’istituto. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, d.lgs. 625/1996
dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione
La proroga decennale presuppone, oltre agli ulteriori requisiti relativi ai programmi e agli obblighi concessori, il decorso di quindici anni dal conferimento; nel caso esaminato tale condizione temporale si era ormai esaurita e non poteva fondare la nuova richiesta.
art. 9, comma 8, l. 9/1991
Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre la proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe
La disciplina consente, dopo la proroga decennale e il decorso del periodo previsto, ulteriori proroghe quinquennali; le proroghe già ottenute sono rilevanti nella ricostruzione della posizione concessoria.
art. 18 l. 6/1957
La durata della concessione è di venti anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione
La disciplina previgente prevedeva una proroga decennale collegata alla durata originaria della concessione e all’adempimento degli obblighi concessori.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, ... la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
L’amministrazione può adottare una motivazione semplificata quando la domanda presenta una ragione manifesta e risolutiva; nel caso concreto il diniego, pur sintetico, esponeva comunque adeguatamente le ragioni ostative.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego tutela la partecipazione procedimentale, ma la sua funzione deve essere verificata in concreto: la conoscenza già acquisita dall’interessato delle ragioni ostative può soddisfare lo scopo partecipativo.
Massime di principio
- Nelle concessioni di coltivazione di idrocarburi, la proroga decennale prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 625/1996 presuppone il decorso di quindici anni dal conferimento della concessione, oltre all’esecuzione dei programmi di coltivazione e ricerca e all’adempimento degli obblighi concessori; una volta esaurita la condizione temporale, essa non può essere nuovamente invocata per ottenere una proroga decennale.
- Ai fini della disciplina delle proroghe di un rapporto concessorio di lunga durata, devono essere considerate anche le proroghe e i rinnovi ottenuti sotto precedenti regimi normativi; non è fondata la pretesa di considerare irrilevanti le proroghe già concesse assumendo che la disciplina vigente trovi applicazione soltanto alla prima istanza presentata sotto il suo vigore.
- La motivazione semplificata prevista dall’art. 2, comma 1, l. 241/1990 è legittima quando l’amministrazione individua chiaramente il punto di fatto o di diritto risolutivo e il provvedimento consente all’interessato di comprendere l’iter decisionale e di esercitare il diritto di difesa.
- La violazione dell’obbligo di preavviso di diniego deve essere valutata in senso sostanziale: l’adempimento della funzione partecipativa può risultare anche dalle precedenti interlocuzioni tra amministrazione e interessato, quando esse abbiano reso quest’ultimo pienamente consapevole delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
- La mera notificazione del ricorso a un soggetto che abbia svolto l’incarico di commissario ad acta in altri giudizi connessi non gli attribuisce la qualità di controinteressato né legittimazione o interesse a intervenire nel distinto giudizio impugnatorio, in assenza di una lesione diretta e attuale o di un vantaggio indiretto derivante dall’esito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →