Sentenza n. 2689/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del diniego dell'Amministrazione in ordine all'istanza depositata alla Prefettura diretta ad ottenere la cittadinanza italiana (Codice Pratica: -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato, violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza istruttoria, nonché violazione delle norme sul procedimento e difetto di motivazione. Ha contestato che il Ministero abbia fondato il diniego su episodi risalenti, principalmente consistenti in mere denunce o notizie di reato non sfociate in condanne, nonostante il certificato del casellario giudiziale fosse nullo. Ha inoltre dedotto di essere stabilmente residente in Italia, ben inserito nel contesto sociale e lavorativo e privo di collegamenti con attività criminali. Ha lamentato l’assenza di un concreto giudizio di pericolosità sociale e l’illegittimità di valutazioni generiche, nonché l’insufficiente individuazione della documentazione istruttoria richiamata nel provvedimento, tale da compromettere il diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 configura la residenza legale decennale come presupposto per presentare la domanda, non come fonte di un diritto automatico alla cittadinanza, essendo rimessa all’Amministrazione un’ampia valutazione discrezionale sull’integrazione del richiedente, sulle ragioni della domanda e sulla sua attitudine a rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, la pluralità di segnalazioni e notizie di reato, insieme agli altri elementi considerati dall’Amministrazione, poteva essere valutata anche se non accompagnata da sentenze penali definitive, poiché la valutazione amministrativa dell’affidabilità e dell’integrazione è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Il Ministero ha svolto una valutazione globale della condotta del richiedente e ha ragionevolmente ritenuto prevalenti gli elementi pregiudizievoli rispetto agli elementi favorevoli dedotti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
“può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce il presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale sull’integrazione e sull’idoneità del richiedente ad assumere i doveri connessi allo status civitatis.
art. 6, comma 1, lettere a) e b), legge n. 91/1992
Le ipotesi di reati ostativi previste dalla disposizione riguardano le diverse fattispecie di acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5 e non disciplinano direttamente la concessione per residenza prevista dall’art. 9.
art. 444 c.p.p.
Ai fini amministrativi, quando la legge attribuisce rilievo a una condanna penale, è equiparata alla sentenza di condanna anche quella emessa a seguito di patteggiamento.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il Ministero ha comunicato i motivi ostativi alla concessione della cittadinanza e ha consentito al richiedente di presentare osservazioni prima dell’adozione del diniego.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata mediante collegamento da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La residenza legale in Italia per almeno dieci anni, prevista dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza e non attribuisce al richiedente un diritto automatico alla concessione.
- La concessione della cittadinanza per residenza è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare globalmente l’integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente, nonché la sua affidabilità e attitudine a rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis.
- Nel giudizio sul diniego di cittadinanza, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e riguarda l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento dell’atto e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Ai fini della valutazione amministrativa dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente la cittadinanza, l’Amministrazione può considerare anche notizie di reato, segnalazioni ed elementi di natura preventiva non sfociati in una condanna penale definitiva, poiché l’accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa del medesimo fatto operano su piani autonomi.
- La pluralità di episodi e segnalazioni pregiudizievoli può essere valutata complessivamente dall’Amministrazione e può prevalere sugli elementi favorevoli relativi alla residenza, all’inserimento lavorativo o all’assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, purché la decisione sia sorretta da istruttoria adeguata e motivazione logica e ragionevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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