Sentenza del 28/11/2016 n. 6378 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - IMU-ICI - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ AD USO PUBBLICO - Soggetto passivo d'imposta - Proprietario dell'immobile - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dell'IMU/ICI sostenendo che la costituzione volontaria di una servitù ad uso pubblico sull'area, destinata nella fattispecie a parcheggio, escludesse la sua qualità di soggetto passivo e impedisse di considerare il terreno edificabile. La questione riguarda quindi gli effetti della servitù pubblica sulla titolarità del bene e sulla qualificazione urbanistica dell'area.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La costituzione volontaria di una servitù ad uso pubblico non trasferisce la proprietà dell'immobile né attribuisce al Comune un diritto reale idoneo a sostituire il proprietario quale soggetto passivo dell'imposta. Il proprietario continua pertanto a essere tenuto al pagamento dell'ICI/IMU ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992. Inoltre, la servitù non modifica la natura edificabile dell'area risultante dallo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 2, lett. b), del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
Il soggetto passivo dell'imposta è il titolare della proprietà o di altro diritto reale rilevante sull'immobile. La mera costituzione di una servitù ad uso pubblico non elimina la proprietà del contribuente e non trasferisce al Comune la soggettività passiva.
Art. 2, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
La qualificazione di area edificabile dipende dalla destinazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico. Una servitù ad uso pubblico, anche se destinata a parcheggio, non incide di per sé su tale qualificazione.
Massime di principio
- La costituzione di una servitù ad uso pubblico non equivale a un esproprio o a un trasferimento della proprietà: il proprietario resta normalmente soggetto passivo dell'ICI/IMU.
- Ai fini dell'imposta, occorre distinguere tra servitù e diritti reali che comportano il trasferimento o la costituzione di una titolarità qualificata sul bene, come usufrutto, superficie o enfiteusi.
- L'uso pubblico dell'area non determina automaticamente l'esenzione dall'imposta; è necessario verificare l'esistenza di una specifica norma di esenzione e il ricorrere dei relativi presupposti.
- La destinazione a parcheggio o ad altro servizio pubblico non modifica automaticamente la natura edificabile dell'area, che deve essere valutata sulla base dello strumento urbanistico vigente.
- Per contestare validamente l'imposizione occorre quindi dimostrare non solo l'esistenza del vincolo o della servitù, ma anche un eventuale trasferimento della proprietà, la costituzione di un diverso diritto reale rilevante o la concreta applicabilità di una specifica esenzione.
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