Cassazione Penale, Sentenza n. 3099/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Marino ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge per la mancata condanna della querelante (Sara Assicurazioni) al pagamento delle spese processuali a seguito dell'assoluzione dell'imputato. Lamentava che, essendo l'assoluzione stata pronunciata senza che nella condotta dell'imputato vi fosse colpa, la querelante avrebbe dovuto essere condannata alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'interpretazione della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna del querelante al pagamento delle spese a seguito di proscioglimento o assoluzione non è automatica: occorre un giudizio motivato sulla sussistenza della colpa (temerarietà/leggerezza) nell'esercizio del diritto di querela. Nel caso concreto l'assoluzione era stata pronunciata ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. (dubbio probatorio), formula che non consente di inferire automaticamente una condotta colposa della parte offesa; pertanto la decisione del giudice di merito che aveva compensato le spese è stata ritenuta corretta. Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente (Marino) al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 530 cod.procedura penale (capoverso)
La formula assolutoria del capoverso indica insufficienza, contraddittorietà o incertezza del quadro probatorio e non permette di ritenere automaticamente ingiustificata o colposa la querela; dunque non è di per sé idonea a fondare la condanna della querelante alle spese.
art. 427 cod.procedura penale
La norma prevedeva in passato la condanna automatica del querelante alle spese in caso di proscioglimento, ma la Corte costituzionale ne ha dichiarato la parte automatica illegittima: occorre valutare la colpa del querelante.
art. 542 cod.procedura penale
Richiama la disciplina sulle spese e rinvia al regime stabilito dagli artt. richiamati; va interpretato alla luce delle pronunce costituzionali che escludono automatismi.
Sent. Corte Cost. n. 180/1993
illegittimità costituzionale dell'art. 427 ... nella parte in cui prevedeva la condanna automatica del querelante
Ha escluso la responsabilità automatica del querelante per le spese quando l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Sent. Corte Cost. n. 423/1993
"illegittimità intrinseca del criterio di automaticità"
Ha esteso il principio precisando che la condanna del querelante deve essere preceduta da motivato accertamento della colpa nell'esercizio del diritto di querela; ha escluso responsabilità oggettiva basata sul solo dato materiale.
Cass. Sez. 2, n. 56929/2017
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui la condanna del querelante a rimborsare le spese richiede un motivato giudizio sulla colpa.
Cass. Sez. 6, n. 27494/2009
Ulteriore precedente che afferma la necessità di valutare la colpa della parte offesa prima di disporre la condanna alle spese.
Massime di principio
- Se l'imputato è assolto con la formula del capoverso dell'art. 530 c.p.p. (dubbio probatorio), la condanna automatica del querelante al pagamento delle spese non è compatibile con la giurisprudenza costituzionale: il giudice non può presumere la colpa della parte offesa e può legittimamente compensare le spese.
- La condanna del querelante alle spese processuali è possibile solo se il giudice compie un accertamento motivato della colpa, della temerarietà o della leggerezza nella proposizione della querela; in assenza di tale accertamento la responsabilità non può essere riconosciuta.
- Quando l'assoluzione è per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, il giudice può comunque condannare il querelante alle spese ma solo dopo aver valutato e motivato l'esistenza di un comportamento colposo della parte offesa.
- Chi formula la querela deve avere fondamento ragionevole: in assenza di elementi che evidenzino temerarietà o negligenza nella querela, il rischio di dover pagare le spese rimane limitato.
- In sede di cassazione il ricorso dell'imputato volto esclusivamente a ottenere la condanna della parte civile alle spese senza dimostrare la colpa di quest'ultima difficilmente avrà successo; l'appellante soccombente può essere condannato alle spese di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →