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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15710/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento emesse per IVA e altri tributi relativi agli anni 2016, 2018 e 2019. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo nulle le notifiche delle cartelle perché effettuate via PEC da indirizzi dell’agente della riscossione non risultanti nei pubblici registri e perché non operava la sanatoria per raggiungimento dello scopo; aveva inoltre ritenuto ammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo perché i carichi avevano impedito alla contribuente di partecipare a gare pubbliche. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 3-bis l. n. 53/1994, sostenendo che per la validità della notifica via PEC rileva il corretto indirizzo del destinatario, mentre l’indirizzo PEC del mittente non deve necessariamente essere inserito nei pubblici registri, essendo comunque riconducibile all’ente; ha inoltre affermato che le ricevute di consegna provavano la rituale notifica. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per mancata applicazione dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che comunque la contribuente aveva avuto conoscenza dell’atto, avendolo impugnato tardivamente rispetto alle notifiche avvenute tra il 2016 e il 2019. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la notifica via PEC da parte della PA o dell’agente della riscossione non è nulla per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non risulti nei pubblici elenchi, quando sia comunque univocamente riferibile al notificante e non sia allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’agente della riscossione, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, affinché riesamini la causa alla luce del principio secondo cui la notifica via PEC non è invalidata solo perché l’indirizzo del mittente non è nei registri pubblici, se la provenienza è chiara e non sia dedotto un concreto pregiudizio difensivo. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la Corte afferma che, nella notifica via PEC, l’eventuale mancata iscrizione nei pubblici registri dell’indirizzo del mittente non incide di per sé sulla validità della notifica, purché la provenienza dell’atto sia univoca e non vi sia pregiudizio difensivo.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    la regola più rigorosa sui pubblici elenchi viene ricondotta alle notifiche eseguite dagli avvocati; non si estende in modo identico alla notifica effettuata dalla pubblica amministrazione o dall’agente della riscossione.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è esclusa quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la parte non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per la dedotta nullità della sentenza.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel giudizio di merito come base dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di un pregiudizio concreto, quale l’esclusione da gare pubbliche.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    richiamato come indice utilizzabile per reperire indirizzi PEC della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nella notificazione via PEC effettuata dalla pubblica amministrazione o dall’agente della riscossione, la mancanza dell’indirizzo del mittente nei pubblici registri non determina automaticamente la nullità della notifica, se la provenienza dell’atto è chiaramente riconoscibile.
  • Ai fini dell’invalidità della notificazione telematica non basta un vizio formale astratto: la parte che lo deduce deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La regola più rigorosa dell’iscrizione nei pubblici elenchi riguarda soprattutto l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non quella del mittente, quando quest’ultimo sia comunque univocamente identificabile.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando la parte abbia comunque potuto conoscere l’atto e difendersi; non è sufficiente richiamare un rischio meramente ipotetico o eventuale di lesione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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