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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20877/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di correzione di un presunto errore materiale nella sentenza di merito n. 640/2020. Il vizio denunciato consisteva nella discrepanza tra la motivazione, che quantificava la pena in due anni di reclusione (calcolo: pena base 3 anni ridotta di un terzo), e il dispositivo, che indicava la pena in due anni e otto mesi. Muraca ha dedotto la violazione degli artt. 130 e 619 c.p.p., sostenendo che si trattasse di un errore materiale (anche di calcolo) correggibile in sede esecutiva tramite procedimento di correzione o, in mancanza, mediante incidente di esecuzione, dal momento che l'errore non era stato fatto valere nelle fasi di cognizione precedenti e non rientrava nei vizî deducibili ex art. 606 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la difformità tra dispositivo e motivazione, se non dedotta e fatta valere nelle fasi di cognizione fino al passaggio in giudicato della sentenza, non possa essere rilevata nella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell'errore materiale. Si è richiamata la costante giurisprudenza secondo cui tale vizio doveva essere rilevato prima che la sentenza divenisse definitiva: il ricorrente aveva altresì presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di appello ma non aveva dedotto l'errore in quella sede; le censure proposte erano state dichiarate inammissibili con precedente provvedimento (sent. n. 1688/2022). La Corte ha inoltre precisato che, sebbene esista orientamento secondo cui la motivazione può prevalere sul dispositivo quando la difformità derivi da un errore materiale chiaramente ricostruibile, anche tale correzione va fatta valere prima del passaggio in giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma sulla correzione di errori materiali: la Corte sottolinea che la procedura prevista non può essere utilizzata in fase esecutiva per far valere difformità tra dispositivo e motivazione che non siano state dedotte nel corso del procedimento fino al passaggio in giudicato; la correzione è ammessa solo per errori materiali chiaramente identificabili e, di norma, va proposta prima della definitività della sentenza.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente: concerne l'atto di citazione e la costituzione; nel contesto è invocato come riferimento procedurale insieme all'art. 619, ma la Corte non ne dà un rilievo autonomo rispetto al principio della tempestiva deduzione del vizio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: nel ragionamento della Corte è richiamata per spiegare che l'errore lamentato dal ricorrente non è stato dedotto nella fase di cognizione e dunque non può essere ora fatto valere in sede esecutiva; la mancata deduzione in tempo utile preclude il rimedio invocato in esecuzione.

Massime di principio

  • Una difformità tra dispositivo e motivazione deve essere fatta valere nelle fasi di cognizione e fino al passaggio in giudicato: se non denunciata prima della definitività della sentenza, non è normalmente correggibile in sede esecutiva con la procedura di correzione dell'errore materiale.
  • La procedura ex art. 619 c.p.p. è idonea a correggere solo errori materiali chiaramente identificabili; se la correzione richiede valutazioni o ricostruzioni non puramente materiali, non è ammissibile in sede esecutiva.
  • La prevalenza tra dispositivo e motivazione non è assoluta: se dalla motivazione è chiaramente ricostruibile il calcolo della pena e l'errore nel dispositivo è manifestamente materiale, alcuni orientamenti ammettono la rettifica, ma tale rettifica va postulata prima che la sentenza diventi definitiva.
  • Se si intuiscono errori di calcolo nella determinazione della pena, è opportuno dedurli tempestivamente (in appello o in cassazione) prima del passaggio in giudicato; l'omissione può determinare l'inammissibilità del rimedio successivo in sede esecutiva.
  • L'incidente di esecuzione non è automaticamente il rimedio alternativo quando il ricorrente non ha dedotto il vizio in cognizione: l'ammissibilità dipende dalla natura dell'errore (materiale puro vs. questione valutativa) e dalla tempestività della deduzione.

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