Ordinanza n. 2684/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 9552/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la disciplina del cosiddetto payback per i dispositivi medici. L’appellante ha dedotto ulteriori questioni di costituzionalità, ha invocato la normativa dell’Unione europea e ha formulato censure anche relative alla giurisdizione sugli atti regionali. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi articolati nell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare. In questa fase ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo conforme a Costituzione un intervento legislativo fondato su un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale delle parti, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità e le altre censure, comprese quelle sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state ritenute suscettibili di approfondimento nella fase di merito, già calendarizzata per il 29 ottobre 2026. Il Collegio ha inoltre ritenuto, a un sommario esame, non pertinente al caso la normativa UE invocata dall’appellante e ha escluso la sussistenza di un periculum tale da giustificare la disapplicazione cautelare della legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami con le medesime modalità seguite in primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello contro l’efficacia della sentenza di primo grado.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo ammissibile un intervento legislativo che realizzi un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e tutela degli interessi finanziari della finanza pubblica.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado non può essere concessa quando non emerga un periculum in mora concreto e particolarmente intenso, tale da giustificare anche la disapplicazione cautelare della legge applicabile.
- La legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, già riconosciuta dalla Corte costituzionale sulla base del bilanciamento tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e coordinamento della finanza pubblica, costituisce un elemento contrario alla concessione della tutela cautelare fondata sui medesimi profili.
- Le questioni di costituzionalità e le censure sulla giurisdizione che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria possono essere riservate alla fase di merito, senza imporre l’accoglimento della domanda cautelare.
- In sede cautelare, la normativa dell’Unione europea invocata dalla parte deve presentare una pertinenza almeno sommariamente verificabile rispetto alla fattispecie concreta; in mancanza, essa non può fondare la sospensione della sentenza impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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