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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15015/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto di un’autovettura Audi, per la quale l’acquirente sosteneva di aver pagato il prezzo a un soggetto che operava nell’ambito dell’impresa collegata alla società resistente e che, secondo la sua prospettazione, avrebbe agito quale commissionario o mandatario senza rappresentanza, con conseguente validità del trasferimento della proprietà in suo favore. Il Tribunale aveva accolto tale impostazione, dichiarando l’acquirente proprietario del veicolo e ordinando la consegna della documentazione, mentre la Corte d’appello aveva riformato integralmente la decisione, qualificando il rapporto tra il soggetto intermediario e la società come mera attività di procacciamento d’affari e ritenendo l’acquisto a non domino, quindi inefficace il trasferimento della proprietà in favore dell’acquirente. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato una scrittura del 7.11.2011, successiva alla fattura di acquisto del 6.11.2011, e che avesse mal interpretato le deduzioni della società resistente e la ricostruzione del Tribunale circa l’esistenza di un mandato senza rappresentanza. Contestava inoltre la lettura delle prove relative ai pagamenti tramite assegni, ritenendo che esse corroborassero invece la tesi del primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, senza indicare in modo specifico la norma asseritamente violata, senza individuare la motivazione della sentenza impugnata realmente criticata e senza dedurre un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. La Corte ha quindi confermato, per effetto dell’inammissibilità del ricorso, la decisione della Corte d’appello che aveva escluso la proprietà dell’acquirente e aveva disposto la restituzione del veicolo e della documentazione, oltre alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza riformata. Nulla è stato disposto sulle spese poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le norme asseritamente violate e le ragioni del contrasto con la decisione impugnata; non basta un generico dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se è omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili mere argomentazioni, questioni o prove in sé.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere la critica alla specifica motivazione della sentenza impugnata; la sua omissione rende il motivo inidoneo e quindi inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Il "fatto decisivo" rilevante ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, può essere anche un fatto principale o secondario in relazione al riparto dell’onere probatorio.

  • art. 1156 c.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello, è stato escluso che il possesso di buona fede e la trascrizione potessero sanare l’acquisto a non domino nel caso concreto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; il controllo di legittimità resta confinato all’esatta individuazione di errori di diritto o di omessi esami di fatti storici decisivi.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti, la cui mancata considerazione sia decisiva; non sono sufficienti deduzioni difensive, letture alternative degli atti o contestazioni sulla sufficienza della motivazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non indica chiaramente la motivazione della sentenza impugnata che si intende censurare e le norme asseritamente violate, poiché la Corte di cassazione non può supplire all’onere di allegazione del ricorrente.
  • Quando la censura mira solo a contrastare la qualificazione giuridica e la ricostruzione fattuale operate dal giudice di merito, senza evidenziare un errore di diritto autonomamente apprezzabile, il ricorso è destinato all’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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