Sentenza del 17/07/2020 n. 2269 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Prova della notifica della cartella di pagamento - modalità di notifica antecedente alla sentenza Cost. 258/2012 - Obbligo di inviare la raccomandata informativa del deposito presso la Casa Comunale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento per irreperibilità relativa, rilevando che non era stata inviata la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale. La questione è se, in assenza di tale raccomandata, la notifica debba considerarsi nulla o comunque non perfezionata per violazione delle forme previste.
La decisione
Si è ritenuto che l'obbligo di inviare la raccomandata informativa del deposito presso la Casa Comunale è stato introdotto solo a seguito delle modifiche all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 conseguenti alla sentenza costituzionale n. 258/2012. Pertanto, per le notifiche effettuate anteriormente a tali modifiche non sussisteva tale obbligo formale: la notificazione si perfezionava, ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 26, il giorno successivo all'affissione dell'avviso di deposito alla Casa Comunale. Ne consegue che le notifiche delle cartelle eseguite prima delle modifiche sono considerate rituali anche se non è stata inviata la raccomandata informativa.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 26
Nella formulazione antecedente alle modifiche successive alla Cost. 258/2012 prevedeva che, in qualsiasi ipotesi di irreperibilità, la notificazione si perfeziona il giorno successivo all'affissione dell'avviso di deposito alla Casa Comunale; non imponeva l'invio di una raccomandata informativa, per cui la sua mancata spedizione non inficia la validità della notifica anteriore alle modifiche.
d.P.R. 600/1973, art. 60
Norma rilevante nel sistema delle notifiche fiscali e richiamata come riferimento normativo di settore; va letta congiuntamente alle disposizioni specifiche sulle notifiche per irreperibilità.
codice di procedura civile, art. 140
Disciplina l'irreperibilità del destinatario e la notificazione differita mediante deposito presso la Casa Comunale; da essa deriva che, ove applicabile la regola dell'affissione e deposito, la perfezione avviene secondo i termini stabiliti dall'articolo stesso.
codice di procedura civile, art. 143
Regole generali sulle notificazioni e sugli effetti del perfezionamento; utile per valutare la correttezza formale dell'atto notificato.
Cost. 258/2012
Decisione costituzionale che ha determinato l'esigenza di un intervento normativo per introdurre l'obbligo di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito; le modifiche successive all'art. 26 d.P.R. 602/1973 sono state orientate a recepire le indicazioni derivate da questa sentenza.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di effettuazione della notifica rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche normative seguite alla sentenza Cost. 258/2012: le regole da applicare dipendono dal momento temporale.
- Per notifiche effettuate prima delle modifiche normative, la prova dell'affissione dell'avviso di deposito alla Casa Comunale è sufficiente a perfezionare la notifica anche in assenza della raccomandata informativa.
- Per notifiche effettuate dopo l'adeguamento normativo successivo alla Cost. 258/2012, accertare se è stato rispettato l'obbligo di invio della raccomandata informativa; la mancata spedizione può compromettere la validità della notifica.
- Distinguere sempre tra irreperibilità relativa e assoluta e applicare le specifiche norme procedurali previste per ciascuna ipotesi (deposito, affissione, comunicazioni complementari).
- In contestazioni attuali, valutare la documentazione probatoria (attestazioni di affissione, date, ricevute di raccomandata) e, se la notifica è anteriore alle modifiche, concentrarsi sulla prova dell'affissione piuttosto che sulla mancata raccomandata informativa.
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