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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-130/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021. — YJ contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli – Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato – Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE. — Causa C-130/20

Giurisprudenza europea62020CJ0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una domanda pregiudiziale del giudice del lavoro di Barcellona relativa al complemento di maternità previsto dalla normativa spagnola sulle pensioni. Ha chiarito che la direttiva 79/7 tutela la parità tra uomini e donne e non la parità tra donne che si trovino in situazioni diverse quanto alle modalità di pensionamento. Di conseguenza, l'esclusione del complemento per il pensionamento anticipato volontario non rientra nell'ambito della direttiva e non integra una discriminazione diretta fondata sul sesso.

Parità di trattamento in previdenza sociale: esclusione del complemento di maternità per il pensionamento anticipato volontario e ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE

La questione giuridica

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osti a una normativa nazionale che riconosce un'integrazione della pensione alle donne con almeno due figli biologici o adottati in caso di pensionamento all'età legale o di taluni pensionamenti anticipati previsti dalla legge, ma la esclude in caso di pensionamento anticipato volontario; in sostanza, se tale esclusione configuri una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva.

Principio di diritto

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE non si applica a una normativa nazionale che, nell'ambito di un'integrazione della pensione riconosciuta alle donne con almeno due figli, esclude tale beneficio nel caso di pensionamento anticipato volontario: la differenza di trattamento dipende dalle modalità di accesso al pensionamento e non dal sesso del lavoratore, sicché non sussiste una discriminazione fondata sul sesso ai sensi della direttiva.

Norme richiamate

  • Direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 79/7/CEE

Parità di trattamento e complemento di maternità nelle pensioni spagnole

La Corte di giustizia, in un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona, ha interpretato la direttiva 79/7/CEE in relazione all'articolo 60 della Ley General de la Seguridad Social spagnola. La controversia riguardava il diniego, da parte dell'INSS, del complemento di maternità a una pensionata che aveva scelto il pensionamento anticipato volontario.

Fatti e procedimento principale

YJ aveva ottenuto il pensionamento anticipato con effetto dal 4 dicembre 2017 e chiedeva anche l'integrazione della pensione prevista per le donne che abbiano avuto figli. L'INSS ha respinto la domanda perché l'articolo 60, paragrafo 4, LGSS esclude il beneficio nel caso di pensionamento anticipato volontario o di pensionamento parziale. Il giudice nazionale ha quindi dubitato della compatibilità di tale esclusione con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 79/7.

Normativa rilevante

La Corte richiama l'articolo 1 della direttiva 79/7, che ne definisce lo scopo come graduale attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, e l'articolo 4, paragrafo 1, che vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, anche in relazione al calcolo delle prestazioni. Viene inoltre richiamato l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, nel quadro delle possibili deroghe. Sul piano nazionale, sono centrali l'articolo 60 LGSS e l'articolo 208 LGSS sul pensionamento anticipato volontario.

Questione interpretativa

Il giudice del rinvio chiedeva se la norma spagnola potesse costituire una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7, in quanto penalizzava le donne che optano per il pensionamento anticipato volontario rispetto ad altre donne che vanno in pensione all'età ordinaria o per altre ipotesi di pensionamento anticipato previste dalla legge.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la nozione di discriminazione diretta fondata sul sesso presuppone un confronto tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile in situazioni analoghe. La direttiva 79/7, per sua natura e per il suo ambito, mira infatti alla parità tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, non a garantire una parità generale tra persone dello stesso sesso.

Applicando questo criterio, la Corte rileva che la situazione dedotta da YJ non riguarda un trattamento meno favorevole rispetto a un uomo, ma un diverso trattamento tra donne in funzione delle modalità di accesso alla pensione. Il criterio decisivo della normativa nazionale non è il sesso, bensì la scelta del pensionamento anticipato volontario. Ne consegue che l'eventuale disparità non è "fondata sul sesso" e, quindi, non ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

La Corte distingue il caso dalla precedente sentenza Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri), C‑450/18, in cui il ricorrente era un uomo che invocava la stessa integrazione negata alle lavoratrici, sicché la discriminazione denunciata era effettivamente basata sul sesso.

Decisione

La Corte dichiara che la direttiva 79/7/CEE non si applica a una normativa nazionale che riconosce un'integrazione della pensione alle donne con almeno due figli nei casi di pensionamento all'età prevista dalla legge o di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell'interessata.

Principio ricavabile

Ai fini della direttiva 79/7, una disparità di trattamento in materia di integrazione pensionistica è rilevante solo se fondata sul sesso; se la differenza dipende invece dalle condizioni di accesso al pensionamento, e incide soltanto su donne in situazioni diverse, essa non integra una discriminazione vietata dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento tra uomini e donneprevidenza socialepensionidiscriminazione diretta

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