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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16264/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento (anno 2006, IRES e IRAP) con cui l'Agenzia ha disconosciuto la deduzione, in capo a Engie Servizi, della quota di ammortamento dell'avviamento (607.925 euro) iscritta in relazione all'acquisto dal gruppo del ramo d'azienda "Ingegneria e Impianti" da Progetti. L'Ufficio ha contestato che le operazioni di riorganizzazione del gruppo (cessioni di rami d'azienda e dissesti/liquidazione di Prasi) fossero prive di ragioni economiche e finalizzate esclusivamente a conseguire un duplice vantaggio fiscale (svalutazione partecipazione e successiva deduzione dell'avviamento), richiamando violazioni di articoli del TUIR e disposizioni anti-elusione. La contribuente ha contestato la motivazione dei giudici di merito, il riparto dell'onere della prova e ha sostenuto che l'operazione fosse motivata da legittime ragioni organizzative (mantenimento in capo a Progetti dell'attività sui beni culturali e trasferimento a Servizi del ramo impianti), nonché che non sussistesse alcuna duplicazione fiscale indebita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso (carenza di motivazione e mancato esame delle giustificazioni difensive circa l'operazione alternativa e le ragioni economiche). Ha cassato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione affinché, dopo adeguata istruttoria e valutazione delle giustificazioni fornite dalla società sulla volontà del gruppo di non concentrare tutte le attività in un unico soggetto, accerti se il trasferimento del ramo d'azienda da Progetti a Servizi fosse effettivamente finalizzato esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale. Il giudice del rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    principio del necessario supporto motivazionale nelle sentenze tributarie; la Corte ha rilevato insufficiente motivazione della CTR nel non esaminare le giustificazioni economiche fornite dalla società

  • codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    riferimento alle regole di motivazione delle decisioni giudiziarie richiamate nei motivi di cassazione

  • codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    criteri sull'onere della prova e sui presupposti per utilizzare indizi: la Corte richiede che l'onere e gli elementi indiziari siano valutati correttamente e che non si ribalti indebitamente l'onere probatorio sulla parte contribuente

  • legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 1

    principio di dovere di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi richiamato a supporto della censura sulla carenza motivazionale dell'avviso/decisione

  • legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    richiami a garanzie e doveri di motivazione nell'azione amministrativa tributaria

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e art. 37-bis (commi 1-5)

    norme tributarie richiamate dall'Ufficio (art. 37-bis utilizzato per contestare la duplicazione del vantaggio fiscale); la Corte ha posto attenzione alla necessità di provare concretamente la duplicazione e il collegamento tra le vicende fiscali

  • TUIR (D.P.R. n. 917/1986), artt. 103 e 172

    articoli richiamati dall'Ufficio in tema di deducibilità di componenti e limiti al riporto/trasferimento di perdite e svalutazioni; l'Ufficio ha contestato la legittimità della deduzione dell'ammortamento in relazione alle operazioni di gruppo

Massime di principio

  • La mera esistenza di un risparmio d'imposta rispetto a un'operazione alternativa (es. fusione) non è di per sé sufficiente a qualificare un'operazione come elusiva: il giudice deve valutare e motivare concretamente le ragioni economiche e organizzative legittime prospettate dalla contribuente.
  • L'onere di prova in materia di elusione fiscale richiede all'Amministrazione di dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, che l'operazione sia finalizzata esclusivamente a conseguire un vantaggio fiscale; non è consentito ribaltare indebitamente l'onere sulla parte contribuente senza adeguata istruttoria.
  • Le decisioni di merito devono contenere una motivazione specifica che affronti le deduzioni difensive e indicare l'operazione alternativa ritenuta 'fisiologica' e le ragioni per cui questa sarebbe preferibile rispetto all'operazione posta in essere.
  • Nel trasferimento di rami d'azienda tra società del gruppo va verificata l'effettiva persistenza dell'attività trasferente nel ramo di origine e la coerenza organizzativa nel tempo: se emergono giustificazioni aziendali documentate (es. separazione funzionale delle attività), il trasferimento può essere ritenuto non elusivo.
  • La contestazione di una 'duplicazione' di vantaggi fiscali richiede il nesso concreto tra le operazioni (es. svalutazione partecipazione e successiva deduzione di avviamento); senza un collegamento probatorio chiaro, la deduzione non può essere automaticamente disconosciuta.

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