Cassazione Civile, Sentenza n. 16264/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento (anno 2006, IRES e IRAP) con cui l'Agenzia ha disconosciuto la deduzione, in capo a Engie Servizi, della quota di ammortamento dell'avviamento (607.925 euro) iscritta in relazione all'acquisto dal gruppo del ramo d'azienda "Ingegneria e Impianti" da Progetti. L'Ufficio ha contestato che le operazioni di riorganizzazione del gruppo (cessioni di rami d'azienda e dissesti/liquidazione di Prasi) fossero prive di ragioni economiche e finalizzate esclusivamente a conseguire un duplice vantaggio fiscale (svalutazione partecipazione e successiva deduzione dell'avviamento), richiamando violazioni di articoli del TUIR e disposizioni anti-elusione. La contribuente ha contestato la motivazione dei giudici di merito, il riparto dell'onere della prova e ha sostenuto che l'operazione fosse motivata da legittime ragioni organizzative (mantenimento in capo a Progetti dell'attività sui beni culturali e trasferimento a Servizi del ramo impianti), nonché che non sussistesse alcuna duplicazione fiscale indebita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso (carenza di motivazione e mancato esame delle giustificazioni difensive circa l'operazione alternativa e le ragioni economiche). Ha cassato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione affinché, dopo adeguata istruttoria e valutazione delle giustificazioni fornite dalla società sulla volontà del gruppo di non concentrare tutte le attività in un unico soggetto, accerti se il trasferimento del ramo d'azienda da Progetti a Servizi fosse effettivamente finalizzato esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale. Il giudice del rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
principio del necessario supporto motivazionale nelle sentenze tributarie; la Corte ha rilevato insufficiente motivazione della CTR nel non esaminare le giustificazioni economiche fornite dalla società
codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
riferimento alle regole di motivazione delle decisioni giudiziarie richiamate nei motivi di cassazione
codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
criteri sull'onere della prova e sui presupposti per utilizzare indizi: la Corte richiede che l'onere e gli elementi indiziari siano valutati correttamente e che non si ribalti indebitamente l'onere probatorio sulla parte contribuente
legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 1
principio di dovere di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi richiamato a supporto della censura sulla carenza motivazionale dell'avviso/decisione
legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
richiami a garanzie e doveri di motivazione nell'azione amministrativa tributaria
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e art. 37-bis (commi 1-5)
norme tributarie richiamate dall'Ufficio (art. 37-bis utilizzato per contestare la duplicazione del vantaggio fiscale); la Corte ha posto attenzione alla necessità di provare concretamente la duplicazione e il collegamento tra le vicende fiscali
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), artt. 103 e 172
articoli richiamati dall'Ufficio in tema di deducibilità di componenti e limiti al riporto/trasferimento di perdite e svalutazioni; l'Ufficio ha contestato la legittimità della deduzione dell'ammortamento in relazione alle operazioni di gruppo
Massime di principio
- La mera esistenza di un risparmio d'imposta rispetto a un'operazione alternativa (es. fusione) non è di per sé sufficiente a qualificare un'operazione come elusiva: il giudice deve valutare e motivare concretamente le ragioni economiche e organizzative legittime prospettate dalla contribuente.
- L'onere di prova in materia di elusione fiscale richiede all'Amministrazione di dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, che l'operazione sia finalizzata esclusivamente a conseguire un vantaggio fiscale; non è consentito ribaltare indebitamente l'onere sulla parte contribuente senza adeguata istruttoria.
- Le decisioni di merito devono contenere una motivazione specifica che affronti le deduzioni difensive e indicare l'operazione alternativa ritenuta 'fisiologica' e le ragioni per cui questa sarebbe preferibile rispetto all'operazione posta in essere.
- Nel trasferimento di rami d'azienda tra società del gruppo va verificata l'effettiva persistenza dell'attività trasferente nel ramo di origine e la coerenza organizzativa nel tempo: se emergono giustificazioni aziendali documentate (es. separazione funzionale delle attività), il trasferimento può essere ritenuto non elusivo.
- La contestazione di una 'duplicazione' di vantaggi fiscali richiede il nesso concreto tra le operazioni (es. svalutazione partecipazione e successiva deduzione di avviamento); senza un collegamento probatorio chiaro, la deduzione non può essere automaticamente disconosciuta.
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