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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37651/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Massaro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che confermava la condanna a 4 anni di reclusione e 400 euro di multa per furto aggravato in concorso (artt. 110, 61 nn.5 e 7, 624, 625 nn.2 e 5 c.p.), con contestazione di recidiva specifica. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) nullità per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore; 2) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) carenza di motivazione sulla sussistenza della recidiva; 4) errata qualificazione della circostanza aggravante della minorata difesa (furto in orario notturno); 5) richiesta di rinnovazione dell'esame del DNA per dimostrare l'innocenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo (mancata notifica al difensore) è stato ritenuto manifestamente infondato perché il difensore o un sostituto avevano partecipato all'udienza e la nullità è configurata come nullità intermedia soggetta a decadenza se non dedotta in tempo; il secondo motivo (attenuanti generiche) è stato respinto perché la Corte territoriale, valutando i precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli, ha legittimamente escluso le attenuanti; il terzo motivo (recidiva) è stato ritenuto infondato in quanto la Corte d'appello ha richiamato plurimi precedenti, inclusa una condanna del 2017, e ha adeguatamente motivato la maggiore pericolosità; il quarto motivo (minorata difesa per il fatto commesso di notte) è stato confermato dalla Corte come correttamente applicato, atteso che la chiusura degli esercizi notturni ha determinato un concreto stato di minorata difesa, e gli impianti di allarme/telecamere hanno solo agevolato l'identificazione a posteriori; il quinto motivo (rinnovazione esame DNA) è stato respinto perché la richiesta non era sorretta da elementi concreti che dimostrassero che anche l'imputato avesse perso sangue e, in ogni caso, la responsabilità è stata accertata anche dalle immagini di videosorveglianza. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 61 nn.5 e 7, 624, 625 nn.2 e 5

    artt. 110, 61 nn.5 e 7, 624, 625 nn.2 e 5 c.p.

    Norme sostanziali in base alle quali è stato contestato il furto aggravato in concorso, con aggravanti per orario notturno e modalità particolarmente gravi; applicazione confermata dalla Corte territoriale.

  • Codice di procedura penale, artt. 178 co.1 lett. c) e 179

    art. 178 co.1 lett. c), art. 179 c.p.p.

    Regolano la nullità per difetto di notifica; la Corte ha interpretato il vizio come nullità 'intermedia' deducibile e sanabile se non tempestivamente eccepita.

  • Codice di procedura penale, artt. 180, 182, 184

    artt. 180, 182, 184 c.p.p.

    Prevedono il regime di deducibilità e le sanatorie per le nullità di processo; applicati per escludere la nullità assoluta in caso di difesa comunque presente all'udienza.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per valutare le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo basarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. gravità del curriculum criminale).

  • Codice penale, art. 99

    Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva alla luce dei precedenti penali, inclusa una condanna più recente (2017), e ha ritenuto corretta la motivazione sul punto.

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: rimedio eccezionale e discrezionale del giudice dell'impugnazione, applicato per negare la rinnovazione richiesta perché non indispensabile e non adeguatamente fondata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento delle spese e delle somme a carico del ricorrente connessa alla declaratoria di inammissibilità; applicata per infliggere la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata notifica al difensore che comunque ha partecipato all'udienza è una nullità di regime intermedio: va tempestivamente dedotta o si perde il rimedio; non sempre determina l'annullamento.
  • Per le attenuanti generiche il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto determinante (es. gravità del curriculum criminale); l'assenza di elementi positivi concreti legittima l'esclusione delle attenuanti.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione ma può essere ritenuta adeguatamente motivata anche con argomentazione succinta, specie se emergono precedenti significativi e recenti che denotano persistenza della pericolosità.
  • L'aggravante per minorata difesa dovuta al fatto commesso di notte può essere riconosciuta di per sé quando la circostanza concreta (es. locali chiusi) ha cagionato un'effettiva situazione di maggior facilità del reato; sistemi di allarme/telecamere che agevolano l'identificazione successiva non escludono automaticamente l'aggravante.
  • La rinnovazione di prove tecniche (es. test DNA) in appello è un rimedio eccezionale e richiede una specifica e concreta allegazione che renda la prova indispensabile (es. elementi che dimostrino che anche l'imputato abbia lasciato quelle tracce).
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda; bisogna valutare anche il rischio economico di un ricorso infondato.

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