Ordinanza n. 1649/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Pavia di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) relativamente all’obiettivo ambulatoriale legato alle “soglie di garanzia”, non è prevista la compensabilità tra gruppi; iii) è previsto un obiettivo ambulatoriale correlato al rispetto dei “tempi di attesa PNGLA”; iv) è previsto un obiettivo ambulatoriale correlato al mantenimento dei medesimi volumi di prestazioni del 2022 relativi alle prestazioni “No PNGLA”; v) è previsto un obiettivo di ricovero per miglioramento del “Boarding da P.S.” e incremento dei ricoveri ordinari in area medica. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni regionali di programmazione e negoziazione sanitaria per l'anno 2024, nonché atti applicativi e contratto sanitario sottoscritto con riserva
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2228 del 22 aprile 2024, gli atti applicativi e il contratto sanitario annuale stipulato con ATS Pavia, contestando, tra l'altro, i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, il sotto-budget per le prestazioni rese a cittadini fuori regione, la disciplina delle risorse destinate allo screening, la mancata compensabilità tra gruppi nell'obiettivo delle soglie di garanzia, gli obiettivi relativi ai tempi di attesa, ai volumi delle prestazioni non PNGLA, al boarding da pronto soccorso e ai ricoveri ordinari in area medica. Con il primo atto di motivi aggiunti sono state impugnate ulteriori previsioni della D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024, riguardanti l'incremento del budget per i pazienti fuori regione, l'utilizzo delle risorse di screening, la regressione del budget in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile e, in via incidentale, le precedenti deliberazioni regionali ove interpretate nel medesimo senso. Con il secondo atto di motivi aggiunti è stata impugnata la D.G.R. n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, con riguardo alle decurtazioni collegate agli obiettivi di dematerializzazione e pubblicazione dei referti e alla limitazione dell'incremento per le prestazioni fuori regione alla produzione di alta complessità.
La decisione
Il TAR non ha esaminato né definito le questioni di rito o di merito. A seguito dell'avviso di fissazione ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., finalizzato a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la parte ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio che l'interesse permane e ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione. Il Collegio ha quindi preso atto della persistenza dell'interesse e ha demandato a separato provvedimento la fissazione dell'udienza pubblica, riservando ogni decisione su rito, merito e spese.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base dell'avviso di fissazione della camera di consiglio finalizzata a verificare se persista l'interesse alla decisione.
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