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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti per detenzione di stupefacenti (5 g marijuana e 72 g cocaina) ritrovati in abitazione. Il ricorrente contestava: 1) la valutazione degli indizi di spaccio, sostenendo che il giudice aveva considerato solo il dato quantitativo e il bilancino senza valutare la tesi difensiva di uso terapeutico/documentazione sanitaria; 2) la configurazione delle esigenze cautelari, ritenendo che misure meno afflittive (arresti domiciliari con divieto di incontrare persone) sarebbero state idonee a prevenire la reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione adeguata e congrua: ha valutato in modo complessivo il consistente quantitativo di stupefacenti, la diversità delle sostanze, il rinvenimento di strumenti di pesatura e l'assenza di documentazione sanitaria a sostegno dell'uso terapeutico. Inoltre ha considerato elementi ulteriori (rinvenimento di armi, munizioni e denaro in pertinenze del nucleo abitativo, contestazioni a soggetti conviventi) idonei a fondare il pericolo di reiterazione e la necessità della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; sono stati disposti gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma primo

    contestazione provvisoria del reato di detenzione di stupefacenti

    Norma sostanziale che disciplina la fattispecie contestata; la Corte si è limitata a richiamarla come titolo di accusa rispetto al materiale rinvenuto.

  • codice di procedura penale, art. 292

    requisiti della motivazione del provvedimento cautelare

    La motivazione del tribunale del riesame deve conformarsi al modello previsto dalla norma; la Corte verifica che il giudice abbia dato adeguata e logica misura delle ragioni che giustificano la gravità indiziaria.

  • codice di procedura penale, art. 546

    modulo cui ispirarsi per la motivazione (richiamato come modello)

    Il contenuto motivazionale dell'ordinanza cautelare va ispirato al modello di cui all'art. 546, con adattamenti per la natura indiziaria del provvedimento.

  • codice di procedura penale, art. 274

    valutazione delle esigenze cautelari

    La valutazione delle esigenze cautelari è di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 275

    parametro in tema di pericolo di reiterazione

    Consente di ancorare la valutazione del pericolo a specifiche circostanze di fatto (es. disponibilità di mezzi, contesti criminali), come fatto dal Tribunale del Riesame.

  • codice di procedura penale, art. 616

    conseguenze della dichiarazione di inammissibilità

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende, come applicato dalla Corte.

  • disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    adempimenti successivi alla sentenza

    La Corte ha disposto gli adempimenti previsti da tale norma in conseguenza della decisione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non rivaluta il merito probatorio.
  • Perché la detenzione di stupefacenti sia ritenuta finalizzata allo spaccio il giudice può fare riferimento a elementi quali quantità consistente, diversità di sostanze, strumenti di pesatura e contesto (denaro, contatti con ambienti criminali); l'assenza di materiale di confezionamento o agende non esclude automaticamente la finalità di spaccio se vi sono altri indizi.
  • La tesi di uso personale o terapeutico richiede documentazione probatoria (cartelle/ricette/attestazioni mediche) per essere credibilmente opposta all'inferenza di spaccio.
  • La scelta della misura cautelare (compresa la valutazione di misure meno afflittive) si fonda su una valutazione di merito delle esigenze cautelari (art. 274-275 c.p.p.); se motivata adeguatamente, non è sindacabile in cassazione.
  • La presenza, nelle pertinenze dell'abitazione, di armi, munizioni o di somme di denaro significative può rafforzare l'apprezzamento del pericolo di reiterazione e collegamenti con ambienti criminali, giustificando misure cautelari rigorose.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; è importante valutare l'ammissibilità procedurale prima di proporre il gravame.

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