Cassazione Civile, Ordinanza n. 16959/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il reclamo contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in relazione a un precedente ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. Il Presidente della CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva rigettato il reclamo avverso il diniego dell'ammissione al beneficio. Contro tale decreto la parte privata ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel giudizio di legittimità il Ministero si è costituito con controricorso, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, sulla base della certificazione della cancelleria, che il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione non era stato depositato in cancelleria, neppure nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché il ricorso introduttivo non risultava depositato in cancelleria della Corte di cassazione entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, liquidandole in euro 2.100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, in mancanza del deposito del ricorso principale.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio con provvedimento che, nel caso di specie, ha portato alla declaratoria di improcedibilità.
art. 369 c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso introduttivo in cancelleria, anche entro il termine previsto, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il ricorso principale non è stato depositato, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020
Richiamata a sostegno dell'affermazione che, in assenza di deposito del ricorso, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. n. 8728 del 2022
Richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 in mancanza del deposito del ricorso.
Cass. n. 8890 del 2022
Richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 in mancanza del deposito del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso introduttivo nel termine di legge è condizione essenziale di procedibilità; la sua mancanza comporta la declaratoria di improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
- La costituzione del resistente con controricorso non impedisce la condanna alle spese quando la parte vincente abbia dovuto svolgere attività difensiva in un giudizio poi definito in rito.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando il ricorso principale non sia stato depositato in cancelleria, poiché manca il presupposto processuale per la relativa sanzione economica.
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