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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10135/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giocatore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Varese nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il pagamento di euro 3.767,46, somma corrispondente a una vincita non corrisposta maturata in un gioco a distanza svolto tramite una società concessionaria dei giochi pubblici, poi dichiarata decaduta con provvedimento dell'Agenzia. L'opposizione dell'Agenzia al monitorio è stata respinta e la decisione confermata in appello dal Tribunale di Varese. Il Tribunale ha qualificato la domanda come risarcimento da responsabilità extracontrattuale, ritenendo applicabile l'art. 2049 c.c. e configurabile la responsabilità dell'Agenzia per il rapporto di preposizione con la concessionaria, in mancanza di prova da parte della P.A. dell'insussistenza del nesso causale, della mera occasionalità necessaria o dell'assenza del fatto illecito del preposto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione o falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., sostenendo che il concessionario operava in autonomia e che non gravavano sul concedente obblighi di vigilanza, mentre l'obbligazione di accredito delle somme spettava solo alla concessionaria nei confronti del giocatore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse integralmente conformata al precedente di legittimità n. 4026 del 2018, secondo cui l'attività di organizzazione ed esercizio di giochi di abilità e concorsi pronostici integra un servizio pubblico concedibile a terzi e l'inserimento del concessionario nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione può comportare, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la responsabilità dell'autorità concedente per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario. La censura dell'Agenzia non ha attinto in modo critico tale ratio decidendi, limitandosi a riproporre tesi già disattese in merito alla distinzione tra rapporto concedente-concessionario e rapporto concessionario-giocatore, con richiami all'appalto non pertinenti. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimato e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esonero delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    "responsabilità, riconducibile a quella dei padroni e committenti"

    La Corte ribadisce che, quando il concessionario è inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e il concedente esercita poteri di vigilanza e controllo, può operare la responsabilità del concedente per i fatti illeciti del concessionario in termini analoghi alla responsabilità dei committenti per i fatti dei preposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato proposto come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma non ha colpito la reale ratio della decisione di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama l'inammissibilità quando il ricorso non si confronta criticamente con un orientamento giurisprudenziale consolidato e conforme alla decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata solo per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, perché esonerate dal contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando la domanda riguarda danni derivanti dall'attività di un concessionario inserito nell'organizzazione pubblica, la responsabilità del concedente può essere ricondotta all'art. 2049 c.c. se il concessionario opera come preposto nell'ambito di un servizio pubblico affidato in gestione.
  • Per evitare l'inammissibilità in cassazione, il ricorso deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre argomenti già respinti o astrattamente riferibili a fattispecie differenti.
  • La responsabilità ex art. 2049 c.c. richiede la verifica del rapporto di preposizione, del fatto illecito del preposto e del nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e l'illecito; se la decisione di merito si fonda su tali presupposti e su un orientamento consolidato, una censura generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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