Cassazione Civile, Ordinanza n. 30690/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione due sentenze della commissione tributaria regionale che avevano respinto i suoi appelli contro due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004. Gli avvisi recuperavano maggiori imposte sul presupposto dell'omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi derivanti dalla vendita di unità abitative, ritenendo i corrispettivi dichiarati inferiori a quelli effettivi desumibili da elementi indiziari. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'Ufficio aveva usato valori di stima errati e non aveva considerato che gli immobili non erano villini, erano stati prenotati quando ancora da costruire e avevano caratteristiche diverse rispetto ai cespiti comparativi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 15 d.l. 41/1996, assumendo che i corrispettivi indicati non fossero inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 131/1986 e che mancasse la prova di un corrispettivo maggiore risultante da atto o documento. Con il terzo motivo ha riproposto vizi motivazionali sulla localizzazione periferica degli immobili, sulle servitù gravanti e sulla valorizzazione di due mutui come indizi di maggiori corrispettivi. Con l'ultimo motivo ha lamentato la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. 472/1997 anche in relazione ad altra annualità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi e il terzo perché diretti, in sostanza, a contestare l'atto impositivo e la valutazione di merito delle prove, chiedendo una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione; il secondo perché fondato su un presupposto fattuale non risultante dalla sentenza impugnata; l'ultimo perché la richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni non risultava essere stata proposta nel giudizio di merito, con conseguente preclusione in sede di legittimità. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o per censurare direttamente l'atto impositivo anziché la sentenza impugnata.
art. 15, d.l. 23 febbraio 1996, n. 41
La censura di violazione di legge è inammissibile se presuppone un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito.
art. 52, quarto comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato come parametro di confronto dei valori, ma la Corte rileva che il presupposto fattuale della doglianza non emerge dalla sentenza impugnata.
art. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il cumulo giuridico delle sanzioni può essere fatto valere solo se la relativa richiesta è stata proposta nel giudizio di merito e riproposta correttamente in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito né di contestare direttamente l'atto amministrativo anziché la motivazione della sentenza.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando presuppone un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, poiché la Cassazione deve assumere quell'accertamento come dato del sillogismo giuridico.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e degli indizi sono estranee al sindacato di legittimità, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini consentiti.
- La richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni deve essere formulata tempestivamente nel giudizio di merito; in mancanza, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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