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Direttiva 2007/42

Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007 , relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/42/CE, di natura codificatoria, sostituisce la direttiva 93/10/CEE e stabilisce norme specifiche per le pellicole di cellulosa rigenerata destinate al contatto con alimenti. Essa definisce le categorie di prodotto, le sostanze autorizzate e i relativi limiti, prevedendo regole distinte per pellicole non rivestite, rivestite con derivati della cellulosa e rivestite con materia plastica. Introduce inoltre l’obbligo di dichiarazione scritta nelle fasi diverse dalla vendita al dettaglio, vieta il contatto diretto della superficie stampata con gli alimenti e coordina la disciplina con la normativa UE sui materiali plastici.

Disciplina armonizzata dei materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con regole specifiche per pellicole non rivestite, rivestite e con rivestimento plastico.

Ambito di applicazione

Si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione dell’allegato I, destinate a venire a contatto con prodotti alimentari o che vi vengano a contatto conformemente a tale destinazione, sia quando costituiscono un prodotto finito sia quando sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali. Non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata. Per le pellicole con rivestimento in materia plastica, si applicano anche specifiche disposizioni richiamate dalla direttiva 2002/72/CE e dalle regole di prova 82/711/CEE e 85/572/CEE.

Direttiva 2007/42/CE sui materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati al contatto con i prodotti alimentari

La direttiva è una versione codificata della disciplina già contenuta nella direttiva 93/10/CEE e mira a rendere più chiaro e razionale il quadro normativo applicabile alle pellicole di cellulosa rigenerata destinate al contatto con alimenti. Il legislatore europeo richiama il regolamento (CE) n. 1935/2004 come base di sistema, sottolineando che norme armonizzate sono necessarie per il mercato interno e per il perseguimento dell’obiettivo di sicurezza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si colloca nella disciplina dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e costituisce una direttiva specifica adottata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Le considerazioni evidenziano in particolare:

  • la necessità di una disciplina armonizzata per il mercato interno;
  • l’opportunità di regole specifiche per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata, che tuttavia sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva;
  • la necessità di distinguere fra pellicole non rivestite, pellicole con rivestimento derivato dalla cellulosa e pellicole con rivestimento plastico;
  • l’esigenza di prevedere, in attesa di ulteriori sviluppi tecnici, che alcuni aspetti restino regolati dalle disposizioni nazionali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata descritte nell’allegato I, destinate a entrare in contatto con prodotti alimentari o che vi entrino conformemente a tale destinazione, sia come prodotti finiti autonomi sia come parte di prodotti finiti composti anche da altri materiali. È espressamente esclusa l’applicazione ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

Categorie di prodotto

Le pellicole rientrano in tre categorie (articolo 2):

  • pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite;
  • pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimento derivato dalla cellulosa;
  • pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimento in materia plastica.

Questa classificazione è centrale perché determina la disciplina tecnica applicabile, in particolare in materia di sostanze autorizzate e limiti di impiego.

Sostanze autorizzate e limiti per le pellicole non rivestite e per quelle con rivestimento derivato dalla cellulosa

Per le pellicole non rivestite e per quelle con rivestimento derivato dalla cellulosa, l’articolo 3 impone che la produzione avvenga esclusivamente con le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell’allegato II, nel rispetto delle limitazioni fissate per ciascuna sostanza. È prevista una deroga per l’uso di sostanze non elencate nell’allegato II come coloranti o adesivi, ma solo a condizione che non vi sia alcuna migrazione rilevabile nei o sui prodotti alimentari tramite metodo convalidato.

L’allegato II dettaglia numerose categorie di sostanze, con limiti espressi in percentuale in massa o in mg/dm2 della pellicola non ricoperta. Tra gli elementi di maggiore rilievo pratico figurano:

  • ammorbidenti, con limite complessivo del 27% m/m per la pellicola non rivestita;
  • altri additivi, con limiti complessivi e limiti specifici per classe;
  • agenti ancoranti e resine, con limiti relativi anche a formaldeide libera e melamina libera;
  • sostanze particolarmente sensibili, per le quali sono previsti limiti di migrazione o di contenuto specifici.

La disciplina include inoltre una regola speciale per il bis(2-idrossietil) etere e l’etandiolo, per i quali è fissato un limite massimo di 30 mg/kg del prodotto alimentare che sia stato a contatto con pellicole destinate a imballaggio di prodotti alimentari non umidi.

Regime delle pellicole con rivestimento plastico

Per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimento in materia plastica, la direttiva distingue tra materiale di base e rivestimento. Prima del rivestimento, possono essere impiegate solo le sostanze elencate nella prima parte dell’allegato II. Il rivestimento deve essere realizzato con sostanze o gruppi di sostanze indicati negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, nel rispetto dei relativi limiti. Inoltre, questi materiali devono rispettare gli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE, che disciplinano ulteriori aspetti di conformità e sicurezza.

La motivazione sottostante è che lo strato a contatto con l’alimento, in tale configurazione, è assimilabile ai materiali plastici destinati al contatto con alimenti; perciò si applicano le regole di settore della direttiva 2002/72/CE e i relativi metodi di verifica, richiamando anche le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE per la prova di migrazione.

Divieto di contatto della superficie stampata

L’articolo 5 stabilisce un divieto netto: la superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari. Si tratta di una prescrizione di prevenzione immediata, giustificata nei considerando dalla tutela della salute del consumatore.

Dichiarazione scritta, etichettatura e fase di commercializzazione

L’articolo 6 introduce un obbligo documentale nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio: i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati al contatto con alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. L’obbligo non opera quando il materiale o oggetto è, per sua natura, chiaramente destinato al contatto con alimenti. Quando siano previste particolari condizioni d’uso, tali condizioni devono risultare da idonea etichettatura.

Abrogazione della direttiva 93/10/CEE e regime transitorio

L’articolo 7 abroga la direttiva 93/10/CEE, come modificata, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B. La tavola di concordanza dell’allegato IV consente di leggere i riferimenti alla direttiva abrogata come riferiti alla nuova direttiva.

L’allegato III, parte B, riporta anche i termini storici di attuazione e applicazione delle precedenti modifiche, tra cui:

  • per la direttiva 2004/14/CE: termine di attuazione 29 luglio 2005;
  • applicazione per consentire commercio e utilizzazione delle pellicole conformi: dal 29 luglio 2005;
  • divieto di produzione e importazione nella Comunità di pellicole non conformi: dal 29 gennaio 2006.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni operative per la pratica professionale

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:

  • la verifica della conformità dei materiali a contatto con alimenti lungo la catena di fornitura;
  • la corretta qualificazione del tipo di pellicola e quindi del regime applicabile;
  • la predisposizione della documentazione di conformità e della dichiarazione scritta;
  • il controllo dei limiti quantitativi delle sostanze autorizzate e delle regole di migrazione;
  • la valutazione dei rapporti con la normativa UE sui materiali plastici quando la pellicola sia rivestita da un film plastico.

Poiché si tratta di una direttiva, la disciplina vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento e applicazione.

Disposizioni principali

Natura della direttiva e obiettivo di armonizzazione

La direttiva è qualificata come direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 (art. 1, par. 1). È adottata per conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, mediante norme comunitarie ritenute necessarie per il mercato interno e per la tutela della salute del consumatore.

Ambito soggettivo e oggettivo

Si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata descritte nell’allegato I, destinate al contatto con alimenti o già a contatto con essi conformemente a tale destinazione; include sia i prodotti finiti sia i componenti di prodotti finiti contenenti altri materiali (art. 1, par. 2). Sono escluse le pellicole di cellulosa rigenerata destinate a costituire budelli sintetici (art. 1, par. 3).

Categorie di pellicole

Le pellicole rientrano in tre categorie: non rivestite; rivestite con un rivestimento derivato dalla cellulosa; rivestite con un rivestimento in materia plastica (art. 2).

Sostanze autorizzate per le pellicole non rivestite e rivestite con derivati della cellulosa

Le pellicole di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 devono essere prodotte solo con le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell’allegato II, nel rispetto delle limitazioni previste (art. 3, par. 1). In deroga, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere impiegate come coloranti o adesivi solo se non si riscontra migrazione, tramite metodo convalidato, nei o sui prodotti alimentari (art. 3, par. 2).

Regole per le pellicole con rivestimento plastico

Per le pellicole rivestite in materia plastica, prima del rivestimento possono essere utilizzate solo le sostanze elencate nella prima parte dell’allegato II; il rivestimento deve essere prodotto con sostanze o gruppi di sostanze elencati negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, nel rispetto delle relative limitazioni (art. 4, parr. 1 e 2). Tali materiali devono inoltre conformarsi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE (art. 4, par. 3).

Divieto di contatto della superficie stampata

La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari (art. 5).

Dichiarazione scritta ed etichettatura

Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 (art. 6, par. 1). L’obbligo non si applica ai materiali che, per loro natura, sono chiaramente destinati al contatto con alimenti (art. 6, par. 2). Se sono previste particolari condizioni d’uso, il materiale o articolo deve essere etichettato di conseguenza (art. 6, par. 3).

Abrogazione e continuità degli effetti

La direttiva 93/10/CEE è abrogata, come modificata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato III, parte B (art. 7). I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 8). Gli Stati membri ne sono destinatari (art. 9).

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentimercato internochimica dei materialietichettatura

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