Sentenza n. 15012/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo 1) degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 – Sicilia”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte; 2) degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788. Esiti prova preselettiva”, resi noti con l’avviso n. 21305 del 27/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Sicilia, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte e con il quale viene comunicata la soglia di sufficienza; 3) nonché dell’avviso n. 22505 del 04/0672024 con il quale si comunica la possibilità di accedere alla piattaforma online per visualizzare la prova preselettiva; 4)nonché dell’avviso n. 22506 del 04/06/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Sicilia, con il quale viene pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta a seguito del superamento delle prove preselettive con esclusione dei ricorrenti; 5) nonché dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono ai ricorrenti il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; 6) nonché delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024 per le ragioni individuate successivamente in punto di diritto. 7) nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; 8) nonché ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023; 9) nonché di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove suppletive se intese in senso escludente per gli odierni ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione delle parti istanti a seguito del mancato superamento della prova scritta. 10) di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto: 11) il bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio degli odierni ricorrenti ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto; 12) dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; 13) nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; 14) nonché degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; 15) di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz; 16) degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; 17) di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice; 18) di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alle parti istanti ed ivi compresa la banca dati dei quiz; 19) dell’avviso n. 62313/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”; 20) delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo; 21) dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici; 22) ove occorra dell’avviso n. 13068/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Sicilia; 23) nonché di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo; 24) di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare ai candidati; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca. 25) nonché dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; 26) nonché ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove anche scritte, se intesi in senso lesivo per le parti ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato; 27) di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito; 28) degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; 29) della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 11\12\2024 : 1.del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione degli odierni ricorrenti; 2.nonché delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; 3.nonché ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; 4.nonché di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; 5.nonché ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; 6.degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono i ricorrenti; 7.degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; 8.nonché ove esistenti dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione; 9.nonché di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per gli istanti; 10. nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non sono compresi gli odierni istanti. 11.nonché dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 47869 del 11.10.2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 2\4\2025 : 1)degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per la regione Sicilia, come pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Sicilia, nonché dei relativi allegati, ivi compresi il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’accesso alle successive prove orali, pubblicati con decreto n. 3257 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, nonché di ogni eventuale rettifica; 2) nonché del decreto n. 3358 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva rettificato l’orario di inizio della prova orale; 3) nonché dell’avviso prot. n. 9740 del 24/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 24/02/2025; 4) nonché dell’avviso prot. n. 9985 del 25/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 25/02/2025; 5) nonché dell’avviso prot. n. 10221 del 26/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 26/02/2025; 6) nonché dell’avviso prot. n. 10448 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 27/02/2025; 7) nonché dell’avviso prot. n. 10452 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva richiesta la documentazione titoli; 8) delle convocazioni dei candidati alla prova orale nella regione di interesse, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non sono contemplati gli odierni ricorrenti; 9) nonché di ogni altro avviso di convocazione dei candidati alla prova orale, anche dal protocollo non conosciuto, se intesi in senso lesivo nei confronti dei ricorrenti, ivi compreso ogni decreto di rettifica; 10) nonché degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale ove esistente anche da protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti. 11) nonché degli atti presupposti tra cui i quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024, ove intesi in senso escludente; 12)nonché dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025, se intesi in senso escludente; 13) nonché di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; 14) nonché di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, degli esiti dei ricorrenti a seguito delle gravate prove scritte, delle tracce assegnate, delle votazioni e valutazioni attribuite alle parti istanti, delle relative griglie di valutazione, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; 15) nonché di ogni altro atto eventualmente scaturito dall’istanza di accesso e consegnate alle parti ricorrenti; 16) delle tracce assegnate ai ricorrenti e della relativa valutazione durante la prova scritta; 17) nonché delle griglie di valutazione e dei quadri di riferimento per la prova scritta, ove intesi in senso escludenti; 18) nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova scritta, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; 19) nonché ove occorra di ogni provvedimento con il quale è comunicata la sede presso cui si terranno le prove orali, con esclusione dei ricorrenti; 20) nonché di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove scritte e orali se intesi in senso escludente per le odierne parti ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione a seguito del mancato superamento della prova scritta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 9\7\2025 : Per l’annullamento e/o nullità 1) delle graduatorie di merito per la regione Sicilia, di cui al gravato decreto prot. n. 132 del 30/04/2025, aventi ad oggetto gli esiti del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, a firma del MIM – USR Sicilia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compaiono gli odierni ricorrenti; 2) nonché di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati; 3) nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistenti e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compaiono i ricorrenti in riferimento alla regione di interesse. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 6\11\2025 : 1) dell’avviso di cui al prot. n. 38907 dell’11/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati indicati i criteri di attribuzione degli incarichi e delle relative sedi ai vincitori del concorso per dirigenti scolastici; 2) nonché dell’avviso di cui al prot. n. 39560 del 13/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono state aggiornate le sedi disponibili ai fini delle assunzioni dei vintori del concorso per dirigenti scolastici; 3) nonché del decreto di cui al prot. n. 40640 del 20/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati assunti i vincitori del concorso di cui all’oggetto e tramite cui sono state assegnate le relative sedi di servizio; 4) nonché delle graduatorie rettificate dei vincitori del presente concorso, di cui al decreto prot. n. 407 del 30/07/2025, a firma dell’USR Sicilia, se intese in senso escludente; 5) ove occorra, del decreto ministeriale n. 155 dell’01/08/2025, e dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’assunzione dei dirigenti scolastici, nella parte in cui sono esclusi gli odierni ricorrenti; 6) nonché, ove occorra, dei contratti di assunzione dei vincitori, nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nella parte in cui non sono compresi gli odierni ricorrenti; 7) nonché di ogni decreto, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’USR, e dei relativi allegati, nella parte in cui sono assunti i vincitori del concorso per dirigenti scolastici, fatta eccezione gli odierni ricorrenti; 8) nonché di tutti i provvedimenti di assunzione dei vincitori, anche dal protocollo non conosciuto, di eventuali scorrimenti e subentri, ivi compresi i decreti di approvazione, nella parte in cui non comprendono gli odierni istanti. I ricorrenti ribadiscono altresì l’interesse all’impugnazione dei provvedimenti già gravati con le precedenti azioni del medesimo giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova preselettiva e successivi atti del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella regione Sicilia, comprese l'esclusione dalle prove scritte e orali, le graduatorie e gli atti di assunzione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti alla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici svoltasi il 23 maggio 2024 in Sicilia, contestavano il punteggio conseguito, inferiore alla soglia regionale di 39/50, e impugnavano gli esiti della preselezione, nonché gli atti successivi della procedura mediante motivi aggiunti. Deducevano: la pubblicazione dei quadri di riferimento soltanto circa trentasei ore prima della prova, con asserita compromissione della preparazione, della trasparenza e della par condicio; la mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz; l'omessa indicazione dell'iter di formazione e validazione dei quesiti e della composizione e attività del Comitato tecnico-scientifico; l'illegittimità della soglia di ammissione, diversa da regione a regione nonostante l'unicità nazionale del bando; l'irragionevolezza del criterio numerico collegato ai posti disponibili e la lesione del principio meritocratico; nonché censure concernenti il numero dei posti messi a concorso e la loro asserita riduzione in ragione di una procedura straordinaria. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti, ciascuno interessato all'esclusione degli altri dalla competizione concorsuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, confermando l'esclusione dei ricorrenti dalle fasi successive del concorso. In rito, ha ritenuto che il ricorso collettivo fosse inammissibile, poiché i ricorrenti, pur deducendo anche censure comuni sull'organizzazione della procedura, perseguivano l'ammissione alle fasi successive e l'inserimento in graduatoria, con conseguente conflitto di interessi reciproco e mancanza di identità delle situazioni sostanziali e processuali. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo infondate le censure. La pubblicazione ravvicinata dei quadri di riferimento non aveva alterato la par condicio, poiché riguardava materie già comprese nel programma di studio e comuni a tutti i candidati; non è stato dimostrato che il termine avesse concretamente impedito la preparazione. La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz è stata ritenuta conforme alla disciplina applicabile e non lesiva della parità di trattamento; rilevano, in linea teorica, i quesiti effettivamente somministrati, non la loro preventiva conoscibilità. La censura sulla validazione dei quiz e sul Comitato tecnico-scientifico è stata giudicata generica. Quanto alle soglie, il TAR ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione rapportato ai posti disponibili, anziché una soglia minima predeterminata: sono ammessi i candidati con i punteggi più elevati e il criterio non contrasta con la meritocrazia. È stata ritenuta ragionevole anche la distinzione tra il limite per attivare la preselezione, pari a quattro volte i posti, e il limite massimo degli ammessi alla prova scritta, pari a tre volte i posti. La diversificazione regionale delle soglie è stata considerata conseguenza della previsione di graduatorie regionali e della diversa distribuzione di posti e candidati; la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale. La soglia concretamente emersa è stata qualificata come risultato oggettivo del meccanismo previsto dal bando, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisata nel caso concreto. Le doglianze relative al numero dei posti e alla procedura straordinaria sono state anch'esse respinte, in quanto attinenti alle scelte organizzative e al merito amministrativo. I motivi aggiunti, fondati su illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 165/2001
La disposizione, prevedendo graduatorie regionali per l'accesso alla dirigenza scolastica, giustifica il calcolo regionale dei candidati ammessi e la conseguente diversificazione delle soglie in rapporto ai posti e ai concorrenti di ciascuna regione.
art. 6, comma 3, bando di concorso
predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico in caso di predisposizione da parte di soggetti esterni demandati dal Ministero, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del DM
La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere la necessità di verificare la validazione dei quiz; la relativa censura è stata tuttavia ritenuta generica.
D.M. n. 194/2022
Il regolamento costituisce, insieme al bando, la base normativa del sistema di selezione e dei criteri numerici per l'ammissione alle fasi successive, ritenuti coerenti con le esigenze organizzative del concorso.
art. 97 Cost.
I profili di buon andamento e trasparenza invocati dai ricorrenti non risultano violati, poiché le modalità di pubblicazione dei quadri e di gestione dei quiz non hanno inciso sulla par condicio né hanno evidenziato manifesta irragionevolezza.
Massime di principio
- È ammissibile un ricorso collettivo soltanto quando ricorrono identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti; tale identità manca quando ciascun candidato, mirando all'ammissione e al collocamento utile in graduatoria, è potenzialmente interessato all'esclusione degli altri concorrenti.
- In una procedura concorsuale con graduatorie regionali, la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascun ambito regionale; la diversa soglia di ammissione risultante dal differente rapporto tra candidati e posti disponibili non integra, di per sé, una disparità di trattamento.
- È legittimo individuare gli ammessi a una prova concorsuale mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima uniforme, purché siano ammessi i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati secondo il criterio stabilito dalla lex specialis.
- La determinazione della soglia di accesso a una fase concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; la soglia derivante oggettivamente dall'applicazione del criterio numerico previsto dal bando non è, per ciò solo, illegittima.
- La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz non viola la par condicio quando la disciplina della procedura non la impone e la scelta è comune a tutti i candidati; la contestazione deve riguardare, in concreto, i quesiti somministrati o specifiche irregolarità della loro formazione.
- La pubblicazione ravvicinata dei quadri di riferimento non compromette la legittimità della procedura quando i quadri descrivono materie già comprese nel programma concorsuale, sono comuni a tutti i partecipanti e non è dimostrato un concreto pregiudizio alla preparazione o alla parità di trattamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →