Sentenza n. 2139/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3522/2024, depositata il 10.07.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3522/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per un importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso. L'amministrazione, pur costituita, non ha contestato l'esistenza né l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite della sentenza civile, distratte in favore del difensore. La ricorrente aveva inoltre chiesto la penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esaminati, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione. La penalità di mora è stata negata perché, considerato il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato del titolo nonché l'entità delle somme, la sua applicazione sarebbe stata manifestamente iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate, poiché la ricorrente aveva depositato le copie asseverate del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato solo dopo l'ordine di regolarizzazione documentale impartito dal TAR, contribuendo alla dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di verificare l'inottemperanza al titolo esecutivo, ove il pagamento non sia intervenuto.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di accertare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo e di impartire ordini conformativi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata condanna una pubblica amministrazione al pagamento o all'erogazione di una prestazione determinata, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'assenza di adempimento consentono al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza, purché il credito non sia contestato nell'an e nel quantum.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissandone modalità e termine di esercizio.
- La penalità di mora richiesta nell'ambito dell'ottemperanza non deve essere applicata quando, alla luce del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, risulti manifestamente iniqua.
- L'azione di ottemperanza deve essere riferita al contenuto del titolo azionato: se il ricorrente non estende la domanda alle spese liquidate nel giudizio presupposto, il giudice non può pronunciarsi su tale componente.
- La compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dal comportamento processuale della parte che abbia depositato solo tardivamente, dopo un ordine di regolarizzazione, la documentazione asseverata necessaria a comprovare il titolo e il suo passaggio in giudicato.
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