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Sentenza

Sentenza del 13/04/2017 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Responsabilità solidale nel pagamento dell'IVA - Frode intracomunitaria nel commercio di autovetture

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La responsabilità solidale del cessionario è stata ritenuta sussistente. La differenza tra il prezzo di acquisto del cedente e quello di rivendita, unita all'assenza di una valida giustificazione economica, ha costituito un elemento idoneo a dimostrare la partecipazione, quantomeno consapevole o colpevolmente inconsapevole, a un meccanismo fraudolento finalizzato all'omesso versamento dell'IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente nell'ambito di una frode intracomunitaria relativa al commercio di autovetture. Il prezzo pagato dal cedente al fornitore comunitario risultava inferiore al prezzo al quale i veicoli erano stati rivenduti al cessionario italiano. Il cessionario non era stato in grado di dimostrare una ragione economica lecita della vendita sottocosto, come finalità promozionali o altre concrete giustificazioni commerciali. Tale antieconomicità è stata considerata indicativa della preordinazione del cedente a incassare l'IVA dal cessionario senza poi versarla all'Erario.

Norme richiamate

  • Disciplina della responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente

    La disciplina consente di coinvolgere il cessionario nel pagamento dell'IVA dovuta dal cedente quando le circostanze dell'operazione, in particolare un prezzo anormalmente basso o antieconomico, indicano una possibile frode e il cessionario non fornisce una giustificazione economica plausibile.

  • Principi in materia di frodi IVA intracomunitarie e operazioni antieconomiche

    Una significativa sproporzione tra il prezzo di acquisto del cedente e quello di rivendita, non supportata da valide ragioni commerciali, può costituire un indice grave della consapevolezza del meccanismo fraudolento o della colpevole mancata conoscenza dello stesso.

Massime di principio

  • Il cessionario può essere chiamato a rispondere solidalmente dell'IVA non versata dal cedente quando l'operazione presenta anomalie economiche obiettive e il cessionario non dimostra di avere adottato cautele adeguate.
  • La vendita sottocosto non è automaticamente illecita, ma deve essere sorretta da una giustificazione commerciale concreta e documentabile, come campagne promozionali, liquidazione di stock o particolari condizioni di mercato.
  • Un prezzo anormalmente basso rispetto al precedente costo di acquisto può costituire un indice di frode, soprattutto se il cedente incassa l'IVA dal cessionario e successivamente non la versa.
  • Per escludere la responsabilità, il cessionario dovrebbe conservare documentazione sui prezzi di mercato, sulle ragioni economiche dell'operazione, sull'affidabilità del cedente e sui controlli eseguiti prima dell'acquisto.
  • La mera regolarità formale delle fatture non è necessariamente sufficiente: in presenza di anomalie evidenti, il cessionario deve dimostrare di non aver conosciuto né potuto ragionevolmente conoscere il meccanismo fraudolento.

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