Cassazione Civile, Ordinanza n. 11033/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di consulenza e gestione patrimoniale instaurato tra alcuni investitori e un intermediario finanziario. Gli investitori avevano affidato alla società una somma proveniente dalla vendita di un compendio immobiliare, destinata originariamente a finanziare lavori di ristrutturazione. Successivamente, su suggerimento del consulente dell’intermediario, la somma fu non utilizzata direttamente ma impiegata per ottenere un affidamento bancario, con trasferimento del patrimonio gestito presso altro istituto e costituzione di pegno sugli strumenti finanziari. In seguito, venne anche modificata la linea di gestione verso una soluzione più rischiosa. Gli investitori hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che l’operazione complessiva fosse divenuta inadeguata rispetto ai loro obiettivi e al loro profilo di rischio, e che non fossero stati correttamente informati, anche in relazione al preteso conflitto di interessi. La società ha proposto ricorso principale contro la decisione d’appello che l’aveva condannata al risarcimento; gli investitori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, contestando soprattutto i criteri di liquidazione del danno e, subordinatamente, altri profili della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società intermediaria. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale degli investitori, ritenendo fondata la censura sulla liquidazione del danno: la Corte d’appello aveva utilizzato un criterio definito "prudenziale" ed equitativo senza spiegare perché fosse impossibile o concretamente difficile una quantificazione esatta del pregiudizio, in violazione dell’art. 1226 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, ma deve denunciare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione o di nullità della sentenza non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito sotto mentite spoglie.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile deve essere collegato causalmente all’inadempimento o al fatto dannoso ed essere determinato secondo il criterio del pregiudizio conseguenza.
art. 2043 c.c.
Richiamato come base della responsabilità risarcitoria, in combinazione con le altre norme sulla quantificazione del danno.
art. 2056 c.c.
La liquidazione del danno da responsabilità extracontrattuale segue i criteri applicabili al danno da inadempimento, compreso il rinvio all’art. 1226 c.c.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno è provato ma non può essere determinato esattamente, oppure la sua precisa quantificazione è concretamente difficile; il mero richiamo alla prudenza non basta.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile se mancante o apparente; non è sufficiente un uso apodittico del criterio equitativo.
art. 23, comma 1, TUF
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la necessità della sottoscrizione congiunta di tutti i cointestatari per la modifica del contratto, ma il motivo è rimasto assorbito.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 3-bis, comma 2, L. 53/1994
La Corte ha ritenuto valida l’attestazione di conformità del ricorso notificato telematicamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- In tema di liquidazione del danno, il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia provato ma non possa essere determinato con precisione oppure che la sua esatta quantificazione sia concretamente difficile; il giudice deve esplicitare tali presupposti.
- Il parametro della "prudenza" può orientare le modalità di quantificazione equitativa, ma non può sostituire il presupposto legale della difficoltà concreta di liquidazione né fungere da base autonoma per il ricorso all’equità.
- Quando la decisione di merito fonda la condanna risarcitoria su una sopravvenuta inadeguatezza dell’operazione finanziaria rispetto agli obiettivi del cliente, la verifica dell’adeguatezza e degli obblighi informativi deve essere scrutinata alla luce dell’intera operazione economica e del suo aggravamento del rischio.
- La liquidazione del danno deve essere logicamente ancorata ai dati di causa disponibili; se tali dati consentono una determinazione esatta, il giudice non può sostituirla con un calcolo equitativo privo di adeguata giustificazione.
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